L’Ispettorato nazionale del lavoro – facendo seguito alla circolare n. 4/2024 – fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Nota 09 dicembre 2024, n. 9326).
Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Sanzione amministrativa
Il comma 11 dell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. E’ infatti, prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori da considerarsi al netto dell’IVA – precisa l’Ispettorato – deve essere sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tale scopo potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Nella fase accertativa, si ricorda, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
Qualora, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.
Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.
In assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia. Per il personale ispettivo dell’Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell’integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.
Allontanamento dal cantiere
Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi, in merito andranno notiziati l‘ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo. Tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. In caso di assenza della patente ab origine o attestazione SOA: se il committente o il responsabile dei lavori ha omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida. Tale sanzione non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).
Considerato che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, la sanzione di cui all’art. 157 è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.