CCNL Assicurazioni Sna: incontro per il rinnovo contrattuale

Stallo nel rinnovo contrattuale con Sna che chiude su aumenti, welfare e flessibilità

Nel corso dell’incontro tenutosi per il rinnovo contrattuale tra le Sigle sindacali e Sna, come riporta una nota di Fesica-Confsal del 16 luglio, si è discusso sui temi oggetto del contratto. Dal canto suo, Fesica ha chiesto aumenti retributivi, dal momento che la retribuzione è ferma da 6 anni. Dinnanzi a questa proposta, la risposta di Sna è stata di chiusura. Sono state rispedite al mittente anche le proposte in materia di welfare e ulteriori flessibilità nel contratto. 
Inoltre, le OO.SS. hanno fatto presente la mole di lavoro dei lavoratori a causa della quale i dipendenti non riescono a consumare tutte le ferie ed i permessi annuali previsti. Senza contare che il 4° livello percepisce una paga base molto al di sotto dei 1.000,00 euro. L’invito rivolto a Sna è quello di tornare al tavolo contrattuale e giungere ad un punto d’incontro per il bene dei lavoratori. 

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.

Assegno di inclusione: arrivano le indicazioni attuative

Pubblicate le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 16 luglio 2024, n. 12607).

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), per assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

Decadenza e sospensione del beneficio

La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.
Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi
stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

Obblighi di monitoraggio

In base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti
a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i
componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni. 

I requisiti

I requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni, il nucleo decade. L’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno. 

Cambi di residenza

L’INPS ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda (messaggio 2146/2024).
Le applicazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti. 

Istanze di riesame

Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza. Le sedi INPS, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

L’INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle strutture territoriali dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell’amministrazione che ha
rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la struttura
territoriale dell’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con le amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’amministrazione competente alla
struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

CIPL Edilizia Industria Macerata: stabilito l’EVR

Determinato il valore dell’Elemento variabile della retribuzione nella misura massima del 4%

Il 4 luglio 2024, le Parti Sociali Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il verbale per la determinazione annuale dell’EVR, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Macerata, istituito quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. 
Questo, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il trattamento di fine rapporto, viene stabilito nella misura massima del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° marzo 2022, sulla base dei seguenti 4 indicatori, ciascuno con il valore ponderale pari al 25%:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Macerata;
– monte salari denunciati in Cassa Edile Macerata;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Macerata;
– numero delle imprese attive in Cassa Edile Macerata.
Pertanto, con riferimento all’anno 2024, verificato che i 4 parametri risultano positivi, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, le imprese devono corrispondere l’EVR in quote mensili al personale in forza, nella misura del 4%, fatta salva la possibilità per le imprese di applicare l’EVR aziendale. 
L’erogazione viene effettuata sulle ore lavorabili, come le ore di malattia, ferie, permessi, infortuni e maternità.

CCNL Chimica Artigianato: sottoscritta l’ipotesi di accordo per il triennio 2023-2026

Previsti incrementi retributivi pari a 172,00 euro sul terzo livello per il settore Moda e a 184,00 euro sul terzo livello per l’area Chimica-Gomma Plastica

Nella giornata di ieri è stata sottoscritta tra le rappresentanze sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze delle associazioni datoriali di categoria Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato della chimica, della moda e della ceramica. I settori occupano circa 142mila lavoratori in circa 26mila aziende.
La nuova intesa, valida fino al 31 dicembre 2026, ha previsto dal punto di vista economico aumenti medi sui minimi di:
172,00 euro sul terzo livello per il settore Moda divisi in 4 tranches: 28,00 euro a luglio 2024, 40,00 euro a gennaio 2025, 49,00 euro a ottobre 2025, 55,00 euro a ottobre 2026. 
184,00 euro sul terzo livello per l’area Chimica-Gomma Plastica divisi in 4 tranches: 28,00 euro a luglio 2024, 40,00 euro a gennaio 2025, 49,00 euro a ottobre 2025, 67,00 euro ad ottobre 2026. 
Per il periodo di vacanza contrattuale è prevista l’erogazione di una Una Tantum di 110,00 euro divisa in 2 tranches: 55,00 euro a settembre 2024 e 55,00 euro a marzo 2025. In tema di anzianità di servizio è previsto l’aumento a 6,00 euro degli scatti di anzianità per gli apprendisti, mentre per l’attivazione degli accordi di flessibilità è previsto l’incremento della percentuale di maggiorazione dal 10% al 12%.
Tra le novità dal punto di vista normativo si segnalano l’aumento del limite massimo del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia da 21 a 24 mesi e di ulteriori 90 giorni per lavoratori con disabilità certificata, ex L. n. 68/99. Nell’accordo è inoltre prevista l’istituzione della Commissione per la riforma dell’inquadramento, l’inserimento delle linee guida per il lavoro agile e la regolamentazione per l’attivazione della Banca Ore Solidali a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità. In tema di contrasto alla violenza di genere è stato recepito l’accordo quadro europeo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro. Per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni normative, è previsto un mese retribuito al 60% a carico delle aziende. 
Al termine della trattativa è stato sottoscritto un Avviso comune che impegna le parti a promuovere azioni condivise verso le istituzioni a sostegno del settore Moda.