CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata all’unanimità la piattaforma di rinnovo del contratto per gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 1° agosto 2024, le Organizzazioni sindacali Fai, Flai, Uila Pesca hanno approvato la piattaforma di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 che interesserà gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca.
Pertanto, questa verrà inviata alle parti datoriali AgciAgrital, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop agroalimentare nella speranza di aprire il tavolo negoziale entro fine anno.
L’obiettivo del rinnovo è quello di restituire centralità al valore del lavoro nel comparto, attraverso il rafforzamento del sistema i relazioni sindacali e l’avvio di un confronto serio sul ricambio generazionale e sulla necessità di un ammortizzatore sociale strutturato.
Inoltre, le OO.SS. intendono valorizzare la contrattazione di secondo livello, necessaria per rispondere alle esigenze specifiche di ogni territori, e prestare maggior attenzione alla prevenzione della violenza di genere.
Infine, dal punto di vista economico, si richiede:
– un aumento pari al 10% del minimo monetario garantito;
– un incremento di 60,00 euro del valore convenzionale ai fini previdenziali;
– l’adeguamento delle indennità previste dal CCNL.

Rischio calore 2024: vigilanza straordinaria 

L’Ispettorato nazionale del lavoro – con nota n. 5752/2024 – ha reso noto l’avvio di attività di vigilanza straordinaria, nel corso del periodo estivo, per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio, vale a dire il settore agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale), considerate le condizioni climatiche e l’aumento del rischio infortunistico nei casi di esposizione eccessiva allo stress termico. 

Le ispezioni, come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

Nel settore agricolo, florovivaistico ed edile, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si ritiene debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L’Ispettorato, inoltre, ricorda che le Ordinanze regionali in materia rafforzano l’obbligo in capo al datore di lavoro di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, prevedendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio evidenzia un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva – in considerazione del settore di intervento – si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione necessarie, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché a impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure in grado di evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto (ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione; se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza.

Nei casi in cui è presente un’impresa affidataria dovrà anche essere accertata la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto  per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CCNL Alimentari Artigianato: nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende di somministrazione

Con l’accordo le Parti stabiliscono nuovi aumenti retributivi per i lavoratori dell’area alimentazione-panificazione

Il 26 luglio 2024, le Associazioni datoriali Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo economico per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. Le Parti hanno stabilito incrementi retributivi nelle seguenti misure. 

Livello Incrementi agosto 2025 Incrementi agosto 2026
A 45,67 53,81
B 37,81 47,43
C 33,07 43,59
D 28,67 40,00
E 26,00 38,23

Le tabelle retributive comprensive degli importi previsti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, di cui all’accordo del 6 giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella sottostante.

Livello Retribuzione tabellare al 1° dicembre 2021 Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2024 (comprensiva degli AFAC dell’accordo 6.6.2024) Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2025 Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2026
A 1.982,79 2.058,20 2.103,87 2.157,68
B 1.812,19 1.881,11 1.918,92 1.966,35
C 1.709,07 1.774,07 1.807,14 1.850,73
D 1.612,69 1.674,02 1.702,69 1.742,69
E 1.512,34 1.569,86 1.595,86 1.634,09

Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione; mentre, per i lavoratori part-time l’erogazione è riproporzionata. Le Parti hanno fatto sapere che entro gennaio 2027 si incontreranno nuovamente per definire la scala parametrale relative alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione. 

Organizzazioni internazionali: cumulo periodi assicurativi anche per la pensione anticipata

Con circolare del 1° agosto 2024, n. 87, l’INPS fornisce indicazioni sulla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.

Con le  circolari INPS n. 71/2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali o prevista dall’articolo 18 della Legge 29 luglio 2015, n. 115.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 della Legge n. 115/2015 – è consentito cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali: fondo pensioni lavoratori dipendenti; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gestione separata; gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Secondo il comma 2 del citato articolo, tale cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il predetto comma 2, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata. Per effetto della modifica introdotta, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere dunque richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della Legge n. 115/2015, sopra richiamate, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale. La facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 18 della legge in argomento, i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023. Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.