Assegno unico e universale dal 1° marzo 2022

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE

 

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti ugualia chi esercita la responsabilità genitoriale.
Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile in forma i genitori sull’assegno.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superioria 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili.Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare,e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.
La maggiorazione mensile in parola spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 20 giorni dal 30 dicembre 2021.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 

Legge di Bilancio 2022: Superbonus e cessione del credito o sconto in fattura

La Legge di bilancio 2022, ai commi 28-30 dell’art 1 ha disposto la proroga del Superbonus, le misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, la proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile e le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

Proroga Superbonus e misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023).
Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che:
– estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
– dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Inoltre, è stato fissato al 110 per cento l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Il comma 29, modificato al Senato, proroga:
– agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
– al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
In sede referente sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.
Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Il comma 30, introdotto al Senato, riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Nuovo CIPL per i settori dell’Edilizia Industria e Artigiana della Provincia di Savona

Firmato Il giorno 15/12/2021, tra UNIONE INDUSTRIALI della Provincia di Savona, ANAEPA-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona, CNA Costruzioni Savona e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il CIPL per il settore dell’Edilizia Industria e per quello dell’Edilizia Artigianato da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona

Il presente CIPL è valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1/1/2022 e avrà vigenza triennale per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei CCNL sia Industria sia Artigianato e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data dell’1/7/2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per l’anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona;
– monte salari denunciato in Cassa Edile;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
– un ulteriore indicatore concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.
Dell’esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l’anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l’anno 2021, le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti negativi, constatano che a livello territoriale esistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR. I valori mensili da riconoscere secondo quanto previsto, sono riportati di seguito:

Livelli

Importi in Euro

Livello 7 48,90
Livello 6  44,00
Livello 5 36,70
Livello 4 34,25
Livello 3 31,80
Livello 2 28,62
Livello 1 24,45

Le Parti inoltre individuano quale quarto indicatore valevole per l’anno 2022 il numero medio di operai occupati per impresa, confermando al contempo la necessità di incontrarsi nel mese di novembre 2022 per le opportune verifiche e l’individuazione del quarto indicatore per l’anno successivo.

Indennità di reperibilità
Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori cui sarà richiesta è riconosciuta una indennità determinata come segue:
– ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di euro 50 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica)
– la reperibilità può essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l’indennità giornaliera è fissata in euro 8 lordi dal lunedì al sabato ed euro 10 lordi per giornata festiva;
– oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.

Trasferta giornaliera
L’indennità di trasferta giornaliera è pari al 18% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Nel caso l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzo aziendale, per i soli lavoratori, non autisti, comandati alla guida per il tragitto di andata e ritorno, l’indennità sopra indicata è integrata con un elemento forfettario giornaliero omnicomprensivo pari a 10 €.
In caso di trasferta giornaliera, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, rimborsato a piè di lista.
In tale caso, o qualora il pasto caldo sia sostituito dall’indennità di mensa o da un ticket – pasto di pari importo, il valore della trasferta giornaliera è ridotto di un terzo per ogni pasto erogato/rimborsato/sostituito.
L’indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL compreso l’EDR.

Indennità sostitutiva di mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
 In alternativa a quanto sopra previsto, l’impresa potrà corrispondere una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 10,00 lordi giornaliera.
Dall’1/7/2024 l’indennità di mensa è elevata a euro 10,25 lordi giornalieri.

Indennità di rasporto
E’ dovuta all’operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall’impresa.
La misura dell’indennità è stabilita in euro 3,25 lordi per ogni giornata di presenza in cantiere.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall’abitazione.
L’indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.
Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.
L’indennità è elevata a euro 3,50 lordi a decorrere dall’1/1/2024.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR, si rinvia a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

Indennità sostitutiva di mensa – Impiegati
L’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro 113,16 mensili.
E’ consentita agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l’indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
A tal fine e a tutti i fini legali e contrattuali, il valore giornaliero della suddetta indennità di mensa è fissato in euro 4,35. Tale valore è altresì il valore giornaliero di riferimento nel caso in cui agli impiegati non venga erogata l’indennità mensile di mensa ma usufruiscano di un servizio sostitutivo (ticket-ristorante).
Per gli impiegati tecnici che per mansione si spostano sui cantieri come gli operai di cantiere, l’indennità di mensa segue le regole di imponibilità fiscale e contributiva degli operai. Resta ferma anche per essi la possibilità di accedere ai servizi di mensa/pasto secondo quanto sopra precisato.

Indennità di trasporto – Impiegati
E’ riconosciuta agli impiegati edili l’indennità di trasporto nella misura di euro 60,32 mensili.