Prevenzione San.Arti gratuita nell’artigianato

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.

Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

La prevenzione cardiovascolare comprende:
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Prevenzione oncologica femminile
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine

Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale

PREVENZIONE DERMATOLOGICA

Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende:
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.

PREVENZIONE OCULISTICA – MALATTIE DEL VISUS

Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende:
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.

Codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto per attività chiuse

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E)

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
 – “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

INPS – Chiarimenti sull’estensione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome

4 GEN 2022 L’Inps, con circolare 3 gennaio 2022 n. 1, fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’art. 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

– L’art. 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità disponendo che alle lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

– Nella medesima legge di bilancio, l’art. 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28/6/2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Ciò premesso, l’Inps con circolare 3 gennaio 2021 n. 1, fornisce i primi chiarimenti in materia:

Platea dei destinatari
Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
– lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
– libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente.

Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Periodo indennizzabile
Periodo transitorio
In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

Legge di Bilancio 2022: novità per Bonus R&S e Mezzogiorno

La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotto dall’art. 1, co. 198 della Legge di Bilancio 2020 ed ha modificato la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno al fine di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 1, co. 45 e 175, L. n. 234/2021).

Bonus R&S

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per:

– attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro);

– attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale unico di 2 milioni di euro);

– altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).

Bonus Mezzogiorno

In relazione al bonus Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato la disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016 sul l credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Fine ultimo della manovra finanziaria è quello di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fin’ora.

EDR e contributi a Sanilog e a Ebilog per il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Dal mese di gennaio il CCNL logistica, trasporto e spedizione prevede l’aumento dell’EDR e dei contributi a Sanilog e a Ebilog

In base all’accordo di rinnovo del maggio scorso, dal 1 gennaio scatteranno sia l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di 10 euro mensili lordi da riparametrare che l’incremento di 4 euro mensili dei contributi aziendali per la bilateralità (Sanilog ed Ebilog).
L’EDR dovrà essere erogato a tutti i dipendenti per 13 mensilità, dovrà essere considerato ai fini del TFR ma non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e sarà pari ai seguenti importi a seconda dei livelli di inquadramento:

Livello

Personale non viaggiante

Quadri 12,80
12,05
11,06
3°Super 10,00
9,70
9,24
4°Junior 9,02
8,79
8,26
6°Junior 7,58

Livello

Personale viaggiante

C3 10,04
B3 10,00
A3 9,96
F2 9,74
E2 9,70
D2 9,66
H1 9,36
G1 9,32
I 8,27
I 8,72
L 8,27
L 8,72
L 8,95

L’importo dovrà essere evidenziato in busta paga sotto la voce EDR ex accordo 18.5.2021.
Per quanto riguarda invece l’aumento di 4 euro per la bilateralità, si rammenta che 2,5 euro andranno ad incrementare il contributo dovuto per ciascun iscritto a Sanilog (portandolo a 12,5 euro mensili interamente a carico delle aziende) e i restanti 1,5 euro il contributo aziendale dovuto per ciascun iscritto a Ebilog (portandolo in totale a 4 euro mensili di cui 0,50 euro a carico dei lavoratori). I versamenti dei nuovi importi dovranno essere effettuati secondo le modalità ordinarie previste dai due Enti.