Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

 

 

GEN 2022 ANASTE ha stipulato il convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa in favore dei lavoratori, compresi nella sfera di applicazione del CCNL.

Come previsto dal CCNL ANASTE ha proceduto al convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa. Tutti i lavoratori Anaste possono avvalersi della esperienza di Blue Assistance per l’erogazione delle prestazioni, società leader nell’assistenza alla Persona e alla Famiglia, che opera in partnership con AASSOD, Associazione fondata da Reale Mutua Assicurazioni.
La contribuzione ai suddetti Enti, che ne cureranno la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.
Detti contributi devono essere versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Saranno iscritti tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL, ad esclusione dei quadri e dirigenti.
Il datore che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Per i versamenti l’ IBAN: IT 18 O 03138 01000 00001 33659 86 intestato ad AASSOD presso BANCA REALE Sede

Legge di bilancio 2022: escluse dall’Irap le persone fisiche

Dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. (art. 1, commi 8 e 9, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto Irap, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3, decreto legislativo n. 446 del 1997).

A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall’applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall’applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.

FASCHIM: prestazioni straordinarie covid19

A partire dal 1 gennaio 2022 sono disponibili le prestazioni straordinarie covid19 nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, a favore dei dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settorai abrasivi, lubrificanti, gpl, minerario e coibenti.

Le prestazioni straordinarie presenti nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

2- DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

3- INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5- INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6- PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2021 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.
È necessario presentare, unitamente alla fattura di cui si chiede il rimborso, la lettera di dimissione ospedaliera.
Per le prestazioni indicate nell’elenco relative alla Fisiokinesiterapia: deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato le prestazioni.

Legge di Bilancio 2022: bonus edilizia, verde, facciate e barriere architettoniche

A seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2022, sono state disposte la proroga delle detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e del Bonus verde, le modifiche al bonus facciate ed è stata introdotta la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1, commi 37-39 e 42).

Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Bonus verde

Prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Bonus facciate

Estesa al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
A tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Legge di Bilancio 2022: ridotta l’Irpef sui redditi di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene rimodulata l’IRPEF con una nuova suddivisione delle fasce di reddito, la riduzione delle aliquote per gli scaglioni di reddito intermedi e l’incremento delle detrazioni d’imposta collegate al reddito di lavoro, nonché la modifica del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, co. 2 e 3 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – cd. Legge di Bilancio 2022)

Con lo scopo dichiarato di ridurre la pressione fiscale, la Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 11 del TUIR con una rimodulazione degli scaglioni di reddito, che passano da 5 a 4, e la contestuale redistribuzione delle aliquote IRPEF, con un riduzione di quelle sulle fasce di reddito intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’IRPEF (lorda) è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Legge di Bilancio 2022, inoltre, modifica l’articolo 13 del TUIR, con una rimodulazione delle detrazioni di lavoro.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
– per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
È previsto un incremento di tale detrazione, di 65 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 35.000 euro.

– per i redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.0 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di pensione è previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 29.000 euro.

– per i redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati viene previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 11.000 e 17.000 euro.

Sempre in relazione alla tassazione dei redditi di lavoro, la Legge di Bilancio 2022 modifica le disposizioni contenute nel D.L. n. 3 del 2020 riguardanti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante in relazione ai medesimi redditi di lavoro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (non più 28.000 euro).
Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.