Comunicazione dati interessi su mutui per dichiarazione precompilata: variazione

Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
– direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
– tramite intermediari, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell’anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell’operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del “dante causa”);
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’”avente causa”).
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.

Convenzione Cadiprof e PLP per gli Studi Professionali

Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti.

Il progetto sperimentale “BenEssere in famiglia”, promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP – Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto.
Le aree di riferimento del progetto “BenEssere in famiglia” sono:

– supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);

– supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)

– sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)

– sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)

Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA – Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario.

Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di:

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.

Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:

– per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.

– per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.

Imprese armatoriali: attuazione degli sgravi contributivi

Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).

Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale

 

Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti

 

Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

Inps, controllo green-pass per gli over 50

15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”, con abilitazione “Denunce contributive: Compilazione manuale DMA – UNIEMENS Lista PosPa” oppure “Denunce contributive: Visualizzazione DMA – UNIEMENS Lista PosPa”. I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.