Accesso semplificato al FIS fino a marzo 2022

Con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2022, sono state fornite le semplificazioni procedurali in merito al Fondo di integrazione salariale, in vigore fino al 31/3/2022.

Come è noto, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, in particolare sono state stabilite le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all’assegno di integrazione salariale, in quanto all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.
Oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.
Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili oppure con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei.
Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.

Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Gli adempimenti innanzi illustrati si applicano ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’ammortizzatore sociale dell’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.
La sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.
Pertanto, nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.
Tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

Stato di emergenza eventi sismici: Superbonus garantito

L’art. 119, co. 8-ter del decreto “Rilancio” trova applicazione agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Agenzia Entrate – risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8).

Ai sensi dell’ art.119, co. 8-ter, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (c.d. Superbonus) spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo art. 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:

– 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

– 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese

ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, e di cui al D.L. n. 39/2009, conv., con modif., dalla L. n. 77/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

– 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell’art. 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per effetto del richiamo operato dal co. 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Tali contributi sono esclusi nei casi in cui:

– il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

– il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Si ricorda, ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.

L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.

Pertanto, il co. 8-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi.

Con riferimento, inoltre, alla condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

In altre parole, le disposizioni di cui al cit. comma 8-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Cassa Edile Vercelli: tabella contributiva dall’1/1/2022

La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022

Contributi

Carico ditta

Carico dipendente

Totale da versare

FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore 3,91% 0,00% 3,91%
Cassa Edile 1,88% 0,37% 2,25%
Ente Unico 0,90% 0,00% 0,90%
Servizio sindacale locale 0,45% 0,89% 1,34%
Servizio sindacale nazionale 0,22% 0,22% 0,44%
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) 0,20% 0,00% 0,20%
Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50%
Totale 8,06% 1,48% 9,54%
       
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) 0,60% 0,00% 0,60%
       
Gestione RLST 0,42% 0,00% 0,42%
Fondo sanitario IMPIEGATI 0,26%   0,26%

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)