Revocabilità dell’agevolazione prima casa

Conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione – Sez. trib. – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600).

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l’acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l’abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all’Agenzia gli importi integrativi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l’atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l’immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Formazione in materia di sicurezza: indicazioni dell’Ispettorato

17 febb 2022 Ln merito’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni  alle novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Secondo la nuova formulazione, il datore di lavoro, insieme ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Tale accordo, quindi, rappresenta un elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico dello stesso datore.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Tali requisiti attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.

Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022. Ne consegue che, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione.
L’addestramento deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro. Tale ddestrameno consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si tratta dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore delle modiche apportate al TU sulla sicurezza).
 

Corso gratuito per potare le vigne del veronese

L’Ente bilaterale per l’Agricoltura Veronese (Agribi), ha previsto un corso gratuito rivolto ai disoccupati, per potare le vigne.

Le aziende agricole cercano sempre di più lavoratori esperti, in grado di svolgere attività che richiedono precisione, consapevolezza e conoscenza delle principali tecniche di base. È sempre più difficile, però, trovare operai specializzati nei campi come potatori, trattoristi e manutentori del verde. Da questo assunto parte l’iniziativa di Agribi, ente bilaterale per l’agricoltura veronese, che ha pensato di organizzare un corso gratuito di formazione per disoccupati in agricoltura mirato ad apprendere la potatura della vite, un’operazione fondamentale per la gestione del vigneto dal momento che pone le basi per la produzione futura e la capacità della vite di rigenerarsi. Il corso, che partirà il 17 febbraio, si svolgerà in nove giornate, con 32 ore di formazione in aula e 40 ore di formazione pratica in campo nelle aziende agricole ospitanti. Saranno affrontati temi inerenti alla specifica mansione del potatore, come i principi generali di viticoltura e allevamento della vite e le principali tecniche di potatura, ma anche le questioni relative alla sicurezza e al contratto di lavoro.

Questo corso prevede la possibilità di usufruire di un buono pasto giornaliero pari a 8 euro e del servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende ospitanti.

Rinnovato il CCNL delle Scuole non statali Agidae

Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 per il personale dipendenti delle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae.

La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.

Livello

31/12/2018

01/12/21

01/12/2021

01/09/2022

01/09/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598.40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829,80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Livello

Ex I Cat.

Ex II Cat

Ex III Cat

Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005
I 125,88 93,39 58,55
II 153,51 122,57 72,88
III 207,64 165,61 75,98
IV 214,72 150,85 72,21
V 273,61 198,75 100,36
VI 396,07 309,12 151,07

Contratto a tempo determinato
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento. E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare

Ferie
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.

Maternità e della paternità
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

Contratti di prossimità
In caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale

Assistenza santaria integrativa
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo – proprio perché parte integrante della retribuzione – è a totale carico dei datori di lavoro, per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7.

Incentivo economico di produttività
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.

Coordinatore didattico
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.

Banca ore
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.

Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:

– con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;

– con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;

– per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:

– che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;

– titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.