Agevolazioni fiscali per trasporto dializzati effettuato da una ODV

Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, co. 2, primo periodo, della L. n. 266/1991 per il trasporto dializzati effettuato da una organizzazione di volontariato (Agenzia delle entrate – Risposta 03 marzo 2022, n. 92).

Nel caso di specie, l’ODV istante chiede al Fisco di conoscere se, in relazione al servizio di trasporto dializzati, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, possa essere esonerato dall’apertura della partita Iva e dall’emissione della fattura.
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.
In particolare, in base all’articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
L’ODV, quindi, in presenza dei requisiti richiesti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all’articolo 33, comma 3 del CTS, secondo cui per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.

INAIL: premi assicurativi per lavoratori operanti in Paesi extracomunitari

Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle di cui alla mdesima circolare.

Per il 2022, con decreto del Ministro del lavoro sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori. Tali retribuzioni si applicano altresì per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli: Stati membri dell’Unione Europea; Stati ai quali si applica la normativa comunitaria; Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, delle tabelle di cui alla circolare in argomento (circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13).

Contratto a termine illegittimo: risarcimento del danno

3 mar 2022 Il danno sofferto dal lavoratore, in caso di illegittimità del contratto a termine, deve considerarsi correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile e il parametro per la sua quantificazione va individuato nell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (Corte di Cassazione, Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493).

La Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della Azienda Sanitaria Locale, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimità dei contratti di lavoro a termine e delle relative proroghe in virtù dei quali lo stesso aveva prestato servizio
La Corte, inoltre, ritenuti illegittimi i predetti contratti, adottava come parametro per determinare il conseguente risarcimento del danno il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 Stat. lav.
Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso l’AUSL, dolendosi della statuizione con cui la Corte ha proceduto alla determinazione del danno, assumendo come parametro la norma statutaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, atteso che il pregiudizio sofferto dal lavoratore deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, il parametro per la quantificazione del medesimo va individuato nella normativa in materia ( art.32, co.5, I. n. 183/2010) che disciplina specificamente il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni

Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

Siglato protocollo di sicurezza integrato di filiera

 

Siglato il 2/3/2022, tra il MINISTERO DEL LAVORO, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, la UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEALUIL, il protocollo di sicurezza integrato di filiera.

Le Parti individuano come valori fondanti della nuova cultura della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori conoscenza, condivisione, responsabilità, prevenzione e formazione.
Al fine di promuovere la sicurezza attraverso azioni formative e di comunicazione in grado di garantire la creazione e la diffusione capillare delle competenze dell’intera filiera ed anche per estendere le metodologie ed i valori del programma di rafforzamento culturale, viene creata la Safety Academy, in modo da recepire il contributo delle parti sociali nella guida strategica delle iniziative e la fondamentale partecipazione del mondo accademico e in generale di esperti di rilievo nel settore della Salute e Sicurezza che assicurino anche:
a. La diffusione delle buone pratiche e delle attività di prevenzione realizzate dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
b. La valorizzazione dei contributi e delle sinergie – ove operativi – degli Enti Bilaterali contrattuali deputati alla formazione e sicurezza dei lavoratori.
c. Promuovere, sviluppare ed implementare campagne mirate di informazione e comunicazione al fine di garantire la capillare diffusione delle best practice organizzative in materia di salute e sicurezza, nonché la diffusione dei principi di legalità d’impresa.
Al fine di promuovere la diffusione di questa nuova cultura, le Parti si impegnano a sviluppare ulteriormente l’azione del programma di rafforzamento culturale già sviluppato in ASPI.
In questo quadro di rafforzamento della cultura e dei comportamenti e nella direzione di rafforzare quanto già previsto all’art. 44 del D.Lgs. 81/2008, viene istituita la “Stop Work Authority”, con la quale si formalizza l’autorità di ciascuna lavoratrice/lavoratore ASPI e delle aziende del Gruppo, indipendentemente dalla posizione, anzianità e ruolo, di interrompere il lavoro quando ritiene che questo non sia svolto in sicurezza perché potrebbe condurre, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali. Qualora ciò avvenisse, dovranno essere posti dalle aziende tutti gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela per il lavoro e in ogni caso garantita la continuità di tutti i diritti contrattuali e di legge. A tal fine sarà elaborato un manifesto, affinché sia data massima diffusione a tale importante iniziativa e perché sia chiaro ed evidente che nessuna colpa o responsabilità potrà essere imputata ad un dipendente che, in buona fede, segnali una situazione a rischio o che fermi le attività in applicazione della “Stop Work Authority”, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.