Versamento quote entro marzo al Fondo Coopersalute

  Entro il 28 marzo scadono i versamenti delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa

 

Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2022 potranno essere effettuate da martedì 1° marzo a venerdì 25 marzo 2022. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro lunedì 28 marzo 2022.
Si ricorda che per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno e a tempo parziale, 11,00 euro mensili per ciascun iscritto;
– una quota una tantum di iscrizione, per ogni iscritto, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Sono iscritti al Fondo Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

Metalmeccanica Confapi – EBM – Diritto allo studio

EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per “Iscrizione Asilo Nido” e “Iscrizione Scuole Medie Superiori”, in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.

Procedura di gestione FSBA per le imprese artigiane

Con delibera FSBA n. 1/2022 è stata individuata la procedure di gestione relativa alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale per le imprese artigiane.

Il campo di applicazione riguarda le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8/8/1985, n. 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
Massimale e calcolo: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
Durata: 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dall’1/1/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Causali di intervento per riduzione/sospensione:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
– Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento.
– (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24.
– Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
– Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.

FSBA: ripartono le prestazioni con le regole preesistenti

FSBA: ripartono le prestazioni con le regole preesistenti

FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, con un comunicato stampa del 28/2/2022, informa, nell’attesa del nuovo Regolamento, che le procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzazione sociale, avverranno in base al vigente Regolamento del 30/4/2019

Il Fondo ha avviato le riflessioni al proprio interno e ha registrato l’impegno delle Parti Sociali costituenti per addivenire all’adeguamento del Regolamento, che tenga conto dei contenuti della Legge finanziaria di quest’anno laddove riforma gli Ammortizzatori sociali.
In proposito, ci sono anche già stati confronti a livello tecnico con lo stesso Ministero vigilante.
I tempi per l’aggiornamento di questo strumento non sono, però, brevi e, pertanto, il Consiglio direttivo di FSBA ha deliberato di consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento di FSBA del 30/4/2019.
Questa riapertura delle procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzatore sociale, garantite dal Fondo secondo la previgente Normativa e Regolamento, con decorrenza dall’1/1/2022, sarà operativa fino alla metà dell’anno oppure fino all’approvazione del nuovo Regolamento, se questa intervenisse prima.
Nel frattempo si stanno mettendo a punto le procedure per la sottoscrizione degli accordi sindacali, per il caricamento nel sistema informatico del Fondo, per la gestione e la liquidazione delle prestazioni.
La decisione assunta dal Fondo è un gesto di grande responsabilità a fronte delle difficoltà che talune imprese continuano a registrare nella piena ripresa dell’attività produttiva e inoltre tiene conto della necessità di assicurare a lavoratrici e lavoratori un intervento di sostegno al reddito, a seguito di sospensione dal lavoro. Il tutto sarà oggetto di costante monitoraggio essendo tenuto il Fondo ad erogare prestazioni nel limite delle disponibilità finanziarie e comunque a valutare l’andamento produttivo e occupazionale di questo Comparto strategico nell’economia del Paese.

Ripartono dunque le prestazioni di FSBA con le regole preesistenti.

Permessi 104 e abuso del diritto: proporzionalità del recesso datoriale

In materia di permessi 104, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro per abuso del diritto della fruizione dei predetti permessi, e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria anziché la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice del reclamo è pervenuto all’accertamento del difetto di proporzionalità del recesso datoriale sulla base di una complessiva considerazione delle circostanze concrete, alla stregua delle quali ha ritenuto non giustificata la sanzione espulsiva. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, che ha fruito dei permessi previsti dalla legge 104 per lo svolgimento di attività estranee alle finalità proprie dell’istituto, ma ha concluso che essa non presentasse una gravità tale da determinare la sanzione del licenziamento. Infatti, la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta, secondo la ricostruzione dei giudici di seconde cure, per un arco di tempo limitato, ossia per il 18.75% del tempo e, pertanto, l’abuso del diritto, seppur configurabile, non aveva assunto, a loro parere, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e quindi insindacabile in questa sede, una gravità tale da determinare il venire meno dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non rendere possibile nemmeno la prosecuzione temporanea dello stesso.
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto sussistenti, nella loro materialità, alcuni dei fatti contestati e giudicato gli stessi rilevanti, in via astratta, sul piano disciplinare, in quanto condotte integranti violazioni di disposizioni contrattuali; tuttavia, in concreto, ha escluso l’idoneità dell’inadempimento a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo sotto il profilo della proporzionalità tra licenziamento e condotta così come effettivamente realizzata e ha conseguentemente applicato la tutela risarcitoria prevista dalla legge piuttosto che quella reintegratorio.
La medesima Corte territoriale, relativamente alla questione se la condotta tenuta dal lavoratore fosse passibile di sanzione conservativa ha, in primo luogo, rilevato che la statuizione negativa, su tale punto, del primo giudice non aveva formato oggetto di censure; la Corte ha, poi, attraverso il procedimento della sussunzione della fattispecie concreta in quella contrattuale, precisato che oggetto della contestazione disciplinare mossa al lavoratore non era l’inadempimento della prestazione lavorativa, bensì l’abuso nella fruizione dei permessi 104, per cui si trattava di un comportamento tenuto durante la sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione, così escludendo la ravvisabilità della fattispecie di assenza ingiustificata dal servizio invocata dal lavoratore e punita con sanzione conservativa.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro.
Dunque, non può essere accolta la ricostruzione proposta dalla società, secondo cui il divieto di cui all’art. 7 non sarebbe stato violato nel caso di specie, giacché deve essere considerata rilevante la circostanza del mero accertamento dello svolgimento di attività diverse rispetto a quelle originariamente contestate e poste alla base del licenziamento, perché anche lo svolgimento di tali attività incidono sulla sostanza fattuale del fatto addebitato in relazione al quale il lavoratore si è difeso (Cassazione, sentenza 2 marzo 2022, n. 6796).