Superbonus e pro-rata IVA: sconto in fattura “parziale”

L’Agenzia deIle Entrate ha chiarito che i soggetti che operano in regime pro-rata, a fronte delle spese ammesse al Superbonus possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA. (Risposta 15 marzo 2022, n. 118).

In tema di Superbonus l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese agevolabili, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
In altri termini l’IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli interventi agevolabili da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.
In caso di soggetti che applicano il pro-rata IVA (soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti), il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
In corso d’anno, la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Tale meccanismo di determinazione dell’Iva detraibile comporta che al momento di emissione delle fatture relative agli acquisti, l’IVA non detraibile è determinata in via provvisoria, in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.
Nel caso di spese ammesse al Superbonus, l’applicazione del pro-rata non consente di determinare la quota di Iva effettivamente indetraibile al momento di emissione delle fatture. Ne consegue, che qualora si intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore, questo deve essere calcolato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).
Per la quota di IVA indetraibile è possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento in sede di dichiarazione dei redditi, una volta determinata la percentuale di detrazione dell’anno, in relazione alla quota effettivamente rimasta a carico.

Fondo Metalmeccanici Metasalute: proroga autocertificazione nucleo familiare

Il Fondo Sanitario metalmeccanici – Metasalute – comunica la proroga della procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2022

Il Fondo Metasalute comunica che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2022 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.
La scadenza per presentare le autocertificazioni, inizialmente prevista per il 14 marzo 2022, è ora fissata al 21 marzo 2022 (ore 18.00).
La mancata generazione dell’autocertificazione entro i termini determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2022 dei familiari iscritti gratuitamente.
Se la copertura dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è comunque possibile riattivare le posizioni accedendo, in qualunque momento dell’anno, in piattaforma ed eseguendo la procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del familiare viene nuovamente impostata come “A CARICO”. Il ripristino della copertura seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento).
È necessario effettuare l’autocertificazione del nucleo familiare per ciascun anno solare. Se l’iscritto ha già certificato nell’anno 2021 dovrà eseguire la procedura anche per l’anno 2022.

L’antieconomicità dell’attività del taxista legittima l’accertamento

La presunzione di ricavi non dichiarati legittima l’avviso di accertamento dell’ufficio dell’Amministrazione finanziara in caso evidenti incongruenze emerse relativamente ai ricavi dichiarati, tali da far ritenere l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente (Corte di cassazione – ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805).

I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria che pure in presenza di un’attività congrua e coerente agli studi di settore ha ritenuto esigui, incongruenti e inattendibili i ricavi dichiarati sulla base dei dati indicati dal contribuente nel modello degli studi di settore oltre ad alcuni dati.
Nel caso di specie, i dati emersi dal controllo contabile del “Registro dei corrispettivi” e delle “schede carburanti” ed in particolare il fatto che i costi dei carburanti erano attestati trimestralmente ad una cifra piuttosto costante, di circa € 700,00 al trimestre, costo che rimaneva costante in contabilità a prescindere dalla quantità di chilometri percorsi nei vari trimestri, hanno portato a giudicare inattendibilità della contabilità , con la conseguenza di ritenere legittimo l’operato dell’ufficio che sulla base di tali elementi ha ricostruito i ricavi del servizio taxi attraverso l’elaborazione logica di elementi presuntivi fondati su atti ufficiali e dati certi e, quindi, dotati di valore indiziario “forte”.
Sull’argomento i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi significativi aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. In particolare, l’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata. Ne consegue, che una volta che l’Amministrazione abbia contestato l’anti-economicità di un’operazione posta in essere dal contribuente perché basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la liceità fiscale dell’operazione e quindi di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.

Deducibilità contributi recuperati dall’Inps per indebita applicazione massimale contributivo

L’Agenzia deIle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali pregressi per indebita applicazione del massimale contributivo, recuperati dall’Inps con diffida nei confronti dell’ex datore di lavoro, sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente rimborsati all’ex datore di lavoro. L’onere può essere documentato dalla CU rilasciata dall’ex datore di lavoro con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero con il codice ZZ (Risposta 15 marzo 2022, n. 117).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la deducibilità dei contributi pregressi dovuti per indebita applicazione del massimale contributivo, recuperati dall’Inps nei confronti dell’ex datore di lavoro mediante diffida per omissione contributiva.
Nella fattispecie, l’omissione è stata determinata dalla mancata comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996 (versamenti contributivi figurativi per il servizio di leva).
Le norme in materia previdenziale infatti prevedono l’applicazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1°gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente. Per coloro che vantano anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale. A tal fine il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria posizione previdenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la maggior quota contributiva a carico del contribuente, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo, che lo stesso è tenuto a restituire all’ex datore di lavoro, costituisce sostanzialmente un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati.
Pertanto rientrano tra i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge” che le disposizioni in materia di IRPEF annoverano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate precisa che detti oneri si deducono secondo il criterio di cassa. Pertanto, ai fini della deducibilità, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui il lavoratore (contribuente) rimborsa tali oneri all’ex datore di lavoro e non all’annualità in cui l’ex datore di lavoro è stato chiamato a versare (ed ha versato) la maggior quota contributiva a carico del dipendente regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie.
I contributi in questione, pertanto, vanno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali” relativa al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro (Rigo E21).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il sostenimento dell’onere può essere documentato mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro che attesti le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

Bonus per impianti di compostaggio presso centri agroalimentari

Definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 marzo 2022, n. 80989)

La legge di bilancio per il 2022 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare) prodotti dal medesimo centro agroalimentare (articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 70 per cento delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il provvedimento in oggetto definisce le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, e approva il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d’imposta.
In particolare, è previsto che la Comunicazione delle spese sostenute sia effettuata nell’anno 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.