METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale relativo al 1° trimestre 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016. La prima scadenza è per il trimestre gennaio-marzo

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Prorogate le istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero

Con circolare del Ministero dell’Interno n. 2477/2022 è stata comunicata la proroga dei termini delle istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21/12/2021 per gli ingressi per cittadini formati all’estero e le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Nella suddetta circolare si fa riferimento al DPCM 21/12/2021 recante la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”, i cui termini per la presentazione delle istanze scadranno il prossimo 17/3/2022.
Al riguardo, la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dall’articolo 4, comma 1 del predetto DPCM, non risulta essere stata completamente utilizzata.
Analogamente le quote fissate dall’art. 4, commi 3 e 4 del medesimo provvedimento riguardanti la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.
Ciò premesso, al fine di consentire l’utilizzo totale delle quote disponibili il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al 30/9/2022.
Le domande saranno presentate in modalità telematica.

Agevolazione “prima casa” anche se il precedente immobile è dichiarato inagibile

Agevolazioni ai fini dell’acquisto di altro immobile con agevolazione “prima casa” in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto”, dichiarato inagibile dall’Autorità competente (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 17 marzo 2022, n. 1)

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere, tra le altre, le seguenti condizioni:
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. (Nota II- bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici ” prima casa”, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.
Al riguardo, l’intento del legislatore è evitare il duplice godimento dell’agevolazione ” prima casa” che si realizzerebbe – all’atto del secondo acquisto – laddove l’agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.
Più di recente, Il Fisco, in una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, ha affermato come, per effetto dell’evento stesso, si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.
Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto” risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, si potrà beneficiare dell’agevolazione ” prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa. In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ” prima casa” che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.

L’antieconomicità dell’attività del taxista legittima l’accertamento

La presunzione di ricavi non dichiarati legittima l’avviso di accertamento dell’ufficio dell’Amministrazione finanziara in caso evidenti incongruenze emerse relativamente ai ricavi dichiarati, tali da far ritenere l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente (Corte di cassazione – ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805).

I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria che pure in presenza di un’attività congrua e coerente agli studi di settore ha ritenuto esigui, incongruenti e inattendibili i ricavi dichiarati sulla base dei dati indicati dal contribuente nel modello degli studi di settore oltre ad alcuni dati.
Nel caso di specie, i dati emersi dal controllo contabile del “Registro dei corrispettivi” e delle “schede carburanti” ed in particolare il fatto che i costi dei carburanti erano attestati trimestralmente ad una cifra piuttosto costante, di circa € 700,00 al trimestre, costo che rimaneva costante in contabilità a prescindere dalla quantità di chilometri percorsi nei vari trimestri, hanno portato a giudicare inattendibilità della contabilità , con la conseguenza di ritenere legittimo l’operato dell’ufficio che sulla base di tali elementi ha ricostruito i ricavi del servizio taxi attraverso l’elaborazione logica di elementi presuntivi fondati su atti ufficiali e dati certi e, quindi, dotati di valore indiziario “forte”.
Sull’argomento i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi significativi aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. In particolare, l’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata. Ne consegue, che una volta che l’Amministrazione abbia contestato l’anti-economicità di un’operazione posta in essere dal contribuente perché basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la liceità fiscale dell’operazione e quindi di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.

Fondo Metalmeccanici Metasalute: proroga autocertificazione nucleo familiare

Il Fondo Sanitario metalmeccanici – Metasalute – comunica la proroga della procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2022

Il Fondo Metasalute comunica che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2022 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.
La scadenza per presentare le autocertificazioni, inizialmente prevista per il 14 marzo 2022, è ora fissata al 21 marzo 2022 (ore 18.00).
La mancata generazione dell’autocertificazione entro i termini determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2022 dei familiari iscritti gratuitamente.
Se la copertura dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è comunque possibile riattivare le posizioni accedendo, in qualunque momento dell’anno, in piattaforma ed eseguendo la procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del familiare viene nuovamente impostata come “A CARICO”. Il ripristino della copertura seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento).
È necessario effettuare l’autocertificazione del nucleo familiare per ciascun anno solare. Se l’iscritto ha già certificato nell’anno 2021 dovrà eseguire la procedura anche per l’anno 2022.