Rinnovato il CCNL per i Proprietari di fabbricati – Federproprietà

  Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricat sottoscritto da Federproprietà

II CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le tabelle indicate con le lettere A, B, C, D ed E riportano, con decorrenza dall’1/1/2022 le nuove retribuzioni per i vari livelli e le relative indennità.

TABELLA A – PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1 (escluso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90
– per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40
– per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00
– per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,39 2,47 2,51 2,70
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso  
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per superfici superiori a mq,300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo 1,00
– Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 H 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

 

 

TABELLA B – PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98
– per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55
– per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20
– per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,96 3,06 3,12
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35
– indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo
– Indennità intervento su ascensori:
– per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 h 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

TABELLA C – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

B1 – Operalo spedalizzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65
B2 – Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B3 – Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B4 – Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70
B5 – Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30

TABELLA D – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00
C2 – Impiegato alto contenuto professionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00
C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00

TABELLA E – LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/4/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

D1 – Addetto servizi familiari 1.211,00 1.232,80 1.275,00

Periodo di prova
Il periodo di prova per i profili A, C e D è di 90 giorni di calendario. Per i profili B il periodo di prova è di 60 giorni.

Apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dal DLgs n. 81/2015 ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C

La durata massima dell’apprendistato è fissata dai 24 mesi ai 36 mesi in relazione ai profili professionali in cui devono essere inseriti.

La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:

– per la prima parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’80%;

– per la seconda parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’85%;

– per la terza parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari al 90%.

E’ ammesso apprendistato a tempo parziale sempre che l’orario di lavoro non sia inferiore alle 24 ore settimanali.

Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 81/2015 e successive modifiche D.L n. 87/2018 convertito in L n. 96/2018, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda le condizioni.

L’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al DLgs n. 81/2015; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.

Indennità raccolta e/o trasporti rifiuti/lavatura bidoni
Ai lavoratori con profili professionali A e B possono essere affidate alternativamente o congiuntamente le mansioni di raccolta rifiuti, trasporto e movimentazione dei rifiuti, lavatura dei bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti con le seguenti indennità:

a) raccolta e confezionamento rifiuti: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

b) lavatura bidoni: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

c) movimentazione e trasporto dei rifiuti in prossimità dell’immobile: € 1,00 per ogni unità immobiliare;

d) movimentazione e trasporto rifiuti fino ai punti di raccolta determinati dal comune o dagli enti preposti: € 1,50 per ogni unità immobiliare.

METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza la contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che scade il 20 aprile 2022 il primo versamento, per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016.

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto

– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Si anticipa che

– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Agricoli: riduzione delle aliquote contributive

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle riduzioni contributive applicabili ai datori di lavoro delle aziende agricole.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Pertanto, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
In proposito, l’Inps ha precisato che deve privilegiarsi “ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, dunque, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Per concludere, l’Inps precisa che, le agevolazioni contributive (art. 9, comma 5, L. n. 67/1988) sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole (messaggio 14 aprile 2022, n, 1666).

Inps: riscatto del corso legale di studio universitario

Coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca (DR), limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (anni in corso con esclusione degli anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.
In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo.
Il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è meritevole di essere ammesso a riscatto, in presenza degli altri requisiti previsti.
Dunque, coloro i quali, dopo il riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario.
Sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1512).

Rifiuto istanza rimborso di credito Iva

In caso di compensazione mediante F24 di debiti Inps con credito Iva, il disconoscimento dell’operazione da parte dell’Inps per una errata compilazione del modello di pagamento non pregiudica l’effetto estintivo del credito e pertanto non può essere presentata istanza di rimborso del medesimo credito all’Agenzia delle Entrate (Corte di Cassazione – sentenza 11 aprile 2022, n. 11700).

A fronte di un credito Iva maturato in un determinato periodo d’imposta il contribuente, se non porta l’eccedenza alla successiva annualità, può:

– chiedere il rimborso del credito;

– portare l’eccedenza in compensazione con altri debiti.

Tra le due opzioni sussiste un rapporto di alternatività: la scelta, che va operata con la dichiarazione dei redditi, per l’una o l’altra forma di soddisfazione del credito, comporta che resta preclusa la possibilità di accedere all’altra modalità.

L’operatività del principio di alternatività tra rimborso e compensazione trova altresì conferma nella stessa possibilità attribuita al contribuente di integrare la dichiarazione dei redditi per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine dalla scadenza di quello ordinario.

Ove, poi, sia stata scelta l’opzione della compensazione, la stessa va esercitata, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

In relazione al caso di specie, dal suddetto quadro normativo emerge che già nel momento dell’esercizio dell’opzione di compensazione da parte del contribuente si determina, verso l’Agenzia delle entrate, l’effetto estintivo del credito Iva per esser stato questo, con esplicita dichiarazione di volontà, destinato al pagamento di un altro debito, neppure essendo una tale scelta, per le ragioni su evidenziate, revocabile.

L’effettivo pagamento all’INPS, poi, evidenzia la definitiva riprova dell’estinzione del credito d’imposta con riguardo al versante dell’Ufficio.

Quanto al diverso versante relativo al debito che, per effetto della compensazione, era destinato ad essere estinto, va precisato che si tratta di profilo ulteriore e del tutto differente rispetto al credito Iva e al rapporto con l’ente impositivo.

Invero, va tenuta distinta l’ipotesi in cui il versamento non sia stato effettuato dall’Amministrazione finanziaria, che, dunque, permane debitrice, da quella in cui, invece, sul versamento in compensazione si incentrino le contestazioni dell’ente destinatario sulla soddisfazione dell’operazione stessa (nella specie, per il corretto impiego, sul piano formale, del modello F24 rispetto alla pretesa INPS), che attiene al distinto rapporto tra il contribuente e l’ente terzo, al quale è estraneo il Fisco.

Nel caso concreto, in realtà, non è neppure in dubbio che il versamento sia stato effettivamente operato a favore dell’INPS che ha solamente contestato, per ragioni formali, la mera congruenza della compensazione e l’idoneità del versamento a estinguere il debito previdenziale, la cui pretesa, quindi, è stata nuovamente avanzata, ottenendone il pagamento.

In altri termini, l’INPS risulta aver ricevuto un duplice versamento: il primo, operato a seguito dell’esercizio dell’opzione di compensazione e la cui corretta riferibilità ai debiti esistenti era carente, quanto ai modelli F24, di una indicazione formale; il secondo in quanto effettuato successivamente a seguito della asserita insoddisfazione del debito contributivo.

Ne deriva che, nella vicenda in esame, da un lato, l’opzione per la compensazione era stata ritualmente esercitata, con una specifica dichiarazione di volontà da parte del contribuente, ed aveva determinato l’effetto estintivo del credito, mentre, dall’altro, il dedotto errore investiva non l’esistenza del versamento a favore dell’INPS ma l’effetto che l’ente riconosceva al suddetto versamento, sicché non appare neppure ipotizzabile che il fatto, estraneo all’Amministrazione finanziaria, successivo all’effettivo esercizio della compensazione e, in sostanza, relativo alla rituale e corretta imputazione del pagamento ai debiti previdenziali, sia rilevante come presupposto per l’insorgere di una nuova richiesta di rimborso.

Solamente nel caso in cui il versamento in compensazione fosse stato non solo disconosciuto quanto agli effetti estintivi del debito previdenziale ma anche rifiutato, con restituzione all’Agenzia delle entrate delle somme così erogate, ne sarebbe potuto derivare, correlativamente, l’insorgenza a favore della contribuente di un credito verso il Fisco.