ASSOLAVORO: sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale

Sottoscritto il 9/4/2022, tra ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, l’accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

In attuazione delle norme europee e nazionali che prevedono iniziative a favore di persone bisognose di protezione internazionale e temporanea e in conseguenza dell’afflusso massiccio di cittadini dell’Ucraina che hanno lasciato il paese a seguito del conflitto armato in corso, le parti sociali ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, firmatarie della contrattazione per le ApL, hanno sottoscritto in data 9 aprile 2022, un accordo che prevede una serie di misure secondo le finalità accennate.
Le Parti convengono sulla natura sperimentale del presente Accordo sino alla data del 31 ottobre 2022.

Platea

Le misure e le prestazioni di cui al presente Accordo, sono rivolte ai:

1. soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
2. lavoratori in somministrazione, come individuati rispetto alle singole prestazioni/misure di seguito indicate.

Misure volte a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti rifugiati (n. 1 della Platea)

A. Formazione base “lingua italiana” e “di cultura ed educazione civica italiana”
1. Al fine di fornire uno strumento volto a sostenere l’integrazione economica, sociale e culturale dei soggetti individuati nella platea è istituito, per il tramite del Fondo Forma.Temp., un modulo di Formazione base di “lingua italiana” ed un modulo di Formazione base di “cultura ed educazione civica italiana”.
2. Il percorso formativo avrà una durata massima complessiva totale di 150 ore, di cui indicativamente 100 ore dedicate alla formazione di “lingua italiana” e 50 ore alla formazione di “cultura ed educazione civica italiana”.
3. Ai discenti che prenderanno parte al percorso formativo è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da Forma.Temp.
4. Al discente, al termine del percorso formativo, sarà rilasciato apposita documentazione attestante la partecipazione al corso.
5. Per l’attività di formazione di cui alla presente lettera vengono destinate risorse per un importo pari a € 3.000.000.

B. Formazione Professionale
I soggetti che abbiamo portato a termine la Formazione base di cui sopra potranno essere avviati dalle Agenzie per il Lavoro in percorsi di Formazione Professionale.
In loro favore è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da FormaTemp.
Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività formative, è fissata una percentuale di placement per ApL non inferiore al 16% del numero di discenti coinvolti nelle attività di cui alla presente lettera.
La formazione professionale di cui alla presente lettera può essere effettuata anche in aula mista.

C. Bilancio delle Competenze
L’attività formativa di cui alle lettere A) e B) è definita dall’ApL sulla base delle risultanze dell’attività di bilancio delle competenze rivolta ai beneficiari del presente Accordo.

Misure di sostegno e di accoglienza

A. Sostegno straordinario all’accoglienza
1. In favore dei soggetti di titolari di protezione internazionale (n. 1 della Platea), a conclusione del primo percorso formativo tracciato dal Bilancio delle Competenze, è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge.
2. In favore dei lavoratori somministrati (n. 2 della Platea), che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale (di cui al n. 1 della Platea), è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge e pari a € 1.500 al lordo delle imposte previste per legge in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione o l’affidamento, ed un periodo minimo di durata della accoglienza pari ad almeno 3 mesi.

B. Accesso agevolato alle prestazioni
1. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti rifugiati in forza all’Agenzia ovvero anche coinvolti in percorsi formativi indicati in precedenza, a tali soggetti viene riconosciuto, a requisiti agevolati, l’accesso alle seguenti prestazioni Ebitemp, con le seguenti caratteristiche:
a) Contributo asilo nido: si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
b) Sostegno all’istruzione (Materiale didattico e libri; Studenti lavoratori; Retta universitaria studenti lavoratori): si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
c) Nuova prestazione: Rimborso assistenza psicologica delle spese sostenute per sé o per i propri familiari fino al 2° grado di parentela/affinità. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 200 ad assistito.
d) Nuova prestazione: Rimborso acquisto beni prima necessità bebè ovvero per coloro che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino; fasciatoio; culla; omogeneizzati; ecc.). Il rimborso è riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di € 800.

Ultima tranche di una Tantum ad aprile per i dipendenti del CCNL Trasporto Merci

Spetta, con la retribuzione del mese di aprile, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Il CCNL è stato rinnovato lo scorso maggio ha previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio al 18 maggio 2021,  l’erogazione di un importo forfettario lordo di 230,00 €., suddiviso in 3 parti:

– 100 € già erogati con la mensilità di luglio 2021;

– 50 € con la mensilità di ottobre 2021;

– 80 € con la mensilità di aprile 2022
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:
– 12 mesi per l’anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).

Disciplinato il contratto a termine nelle località turistiche del terziario toscano

 

Siglato il 7 aprile 2022, tra CONFCOMMERCIO Toscana e FISASCAT-CISL Toscana, UILTUCS Toscana, l’accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dai 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nei punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati dal presente accordo.
Inoltre si individuano i seguenti periodi di stagionalità:
– per le destinazioni MARINE, dai mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.

Il presente Accordo:
– potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
– I contenuti della presente intesa potranno essere esercitati unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente, sia la parte normativa che quella economica, sia la c.d. parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uii,
– esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio della Regione Toscana.
– potrà essere applicato alle imprese prive di Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Regione Toscana;
– Il presente accordo potrà essere applicato anche alle aziende che nel territorio della regione Toscana, o a livello nazionale abbiano alle proprie dipendenze, rispettivamente più di 15, o più di 60 dipendenti cui viene applicato il CCNL TDS Confcommercio, a condizione che vengano sottoscritti analoghi accordi aziendali con tutte le OO.SS firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo regionale pur avendo un orientamento triennale, decorrerà dal 1 aprile 2022.

Status di handicap “grave” e verifica delle condizioni sanitarie

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).

Dal Senato via libera al “Family Act”

Dal Senato via libera al testo definitivo del Ddl n. 2459 contenente le deleghe al Governo per l’adozione delle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – cd. “Family Act” (Comunicato 6 aprile 2022).

Trattandosi di una Legge delega, il provvedimento delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo è chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro.
I principi ed i criteri direttivi generali del “Family Act” sono:
– assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
– promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
– affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
– prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo Settore;
– prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Contestualmente all’adozione delle misure del Family Act è prevista l’abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente in vigore.