Diritto di critica sindacale: escluso il reato di diffamazione

 

Non integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 05 maggio 2022, n. 17784).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione, ad opera di questi, di un articolo avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro.
La vicenda in esame, in particolare, atteneva alle parole utilizzate dal lavoratore su un blog dallo stesso curato, per commentare il comportamento datoriale in occasione di una protesta sindacale organizzata dagli operai di una cooperativa, per motivi collegati al recesso dal contratto di appalto della azienda di cui la persona offesa era amministratore delegato.
L’articolo venuto in rilievo, secondo la valutazione dei giudici di merito, conteneva un ingiustificato attacco personale, con riguardo al quale non poteva ritenersi sussistente l’esimente dell’esercizio legittimo del diritto di critica sindacale.

Esprimendosi su punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto di critica si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero e, proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può, dunque, essere evocato come scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
La nozione di critica, rilevante nella fattispecie in oggetto, rimanda all’area della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
La Corte pone, altresì. in luce che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto di critica postulano una forma astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Tuttavia, quest’ultima non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
Da qui la necessità di contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, da valutare in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Difatti, nella fattispecie in scrutinio le invettive nei confronti del datore di lavoro, pur astrattamente offensive, tuttavia, sono state giudicate pienamente conferenti all’oggetto della controversia, ossia la situazione di sfruttamento dei lavoratori denunciata a livello sindacale, e, inserendosi appieno nel contesto di aspra critica sindacale, in quanto volti a condannare la complessiva condotta datoriale, non prendono di mira la persona in sé e non danno luogo a un attacco personale. Il tono e le parole, pur taglienti, sferzanti, non possono essere qualificati come inutilmente umilianti, né ingiustificatamente aggressivi, ma risultano, viceversa, funzionali alla esplicita finalità di disapprovazione che si voleva esprimere.
Deve pertanto concludersi che, con riguardo all’articolo pubblicato dal lavoratore, sia ravvisabile l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, che esclude, in concreto, l’offensività della condotta, una volta contestualizzata nella diatriba sulla legittimità delle posizioni datoriali, con pertinenti espressioni e, seppur aspre, funzionali all’argomentazione.

Società ExtraUe: rimborso Iva escluso se la fattura è intestata al rappresentante

Una società israeliana che intende realizzare in Italia operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, non può chiedere il rimborso Iva tramite la procedura semplificata prevista dall’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972 se le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società (Agenzia delle Entrate – risposta 09 maggio 2022, n. 248).

I soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:
– assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del medesimo decreto IVA;
– inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
– detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso;
– reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

In assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’art. 38-bis2 del decreto IVA.

È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:
– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Ne deriva che, nel caso di specie, la presenza di un rappresentante fiscale non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-ter del decreto IVA. Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società.
L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l’imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale.

Domanda assegno unico figli a carico: nuove funzionalità di modifica e consultazione

L’Inps ha aggiornato la procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i figli a carico. È stata introdotta la possibilità di modificare la domanda, visualizzare i pagamenti e controllare eventuali anomalie o incompletezze nelle posizioni. (Messaggio 09 maggio 2022, n. 1962).

FUNZIONE MODIFICA

Alla funzione “Modifica” si accede premendo il corrispondente tasto presente nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione “Domanda Assegno Unico e Universale per figli a carico”, sul portale web dell’Inps.
Tale funzione consente di effettuare le seguenti operazioni:
– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– modifiche riguardanti il campo codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
– variazione dei criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– rettifica dei criteri di spettanza delle maggiorazioni;
– variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso è necessario indicare la data di decorrenza della disabilità).

FUNZIONE PAGAMENTI

Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tasto denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

FUNZIONE EVIDENZE

Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è stato aggiunto il campo denominato “Evidenze”.
Tale campo mostra eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria, che impediscono il completamento della domanda.
Attraverso tale funzione l’Inps chiede, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Ottemperando alle richieste presenti nella funzione “Evidenze”, il richiedente sblocca la domanda consentendo il completamento dell’istruttoria.
Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda, alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.
Nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sono scaricabili in formato “pdf”. Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.

Accreditamento 5 per mille degli ETS

Pubblicati gli elenchi degli Enti del Terzo settore accreditati al contributo del 5 per mille 2022. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è ancora possibile chiedere l’accreditamento e illustra le modalità per ottenere il pagamento. (Comunicato 9 maggio 2022).

A decorrere da quest’anno il contributo del 5 per mille è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore (ETS) a condizione che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La disciplina in materia di 5 per mille presuppone tale condizione a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. L’operatività del RUNTS è stata affermata il 23 novembre 2021.
Al fine di partecipare alla ripartizione del contributo del 5 per mille gli ETS devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al RUNTS se intendono accreditarsi per l’accesso al contributo del 5 per mille. Perciò, in sede di presentazione dell’istanza deve essere compilato l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
L’ente interessato può accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10 aprile per accedere al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
Entro il 20 aprile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige e pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti al RUNTS e che abbiano dichiarato (entro la data del 10 aprile), di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Entro il 30 aprile il legale rappresentante dell’Ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato:
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022;
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 con rettifica di errori di iscrizione.

Il Ministero ha precisato che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022. A tal fine, però, deve essere effettuato il versamento di un importo pari a 250 euro per la “remissione in bonis”. Detto versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille). In sede di compilazione del modello F24 Elide, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8115”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2022”.

Accreditamento OdV e APS

Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille 2021, possono accreditarsi al 5 per mille 2022, presentando istanza al RUNTS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre 2022.

Accreditamento Onlus

Le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli enti del volontariato.
Pertanto, limitatamente alle ONLUS, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste per gli enti del volontariato.
Per l’accreditamento al 5 per mille 2022, dunque, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe devono presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Elenchi ammessi ed esclusi

L’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nel 2022 e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti, sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito web, entro il 31 dicembre 2022.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

Come ottenere il pagamento del 5 per mille

Gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.
Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).

Aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in agricoltura

Presentazione in forma telematica dei dati relativi alle operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli (Agenzia delle dogane e dei monopoli – circolare 05 maggio 2022, n. 17)

È prevista l’applicazione di aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sotto l’osservanza delle norme prescritte.
Le modalità di gestione dell’agevolazione hanno previsto, tra l’altro, che la benzina e il gasolio siano impiegati nei menzionati usi previa denaturazione.
La denaturazione dei suddetti prodotti è effettuata nei depositi fiscali con impianti preventivamente autorizzati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, impiegando le previste formule di denaturazione ovvero gli appositi pacchetti denaturanti di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ADM.
Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una comunicazione preventiva, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva della DD denaturazione.
Le predette comunicazioni/dichiarazioni sono poste a corredo della contabilità del deposito.
A tal fine, dichiarazioni redatte al termine di ciascuna operazione devono essere dotate di una propria numerazione progressiva annua, riferita al deposito fiscale, in modo tale da renderle univocamente identificabili in caso di verifica. Le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in serbatoio ovvero in linea di trasferimento o di carico. In tutti i casi è previsto, tra l’altro, l’accertamento quantitativo del prodotto puro da denaturare, del denaturante da addizionare allo stesso e del prodotto denaturato ottenuto. Il depositario è tenuto ad effettuare le conseguenti registrazionisui propri registri di carico e scarico.
Nell’ipotesi di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico è, altresì, tenuto alla contestuale emissione del documento di circolazione per il trasferimento del carburante per uso agricolo in tal modo ottenuto.
Il depositario è, altresì, obbligato alla trasmissione telematica ad ADM, entro il giorno successivo a quello di riferimento, dei dati contabili relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa nonché delle materie prime o dei semilavorati.
Tra tali dati rientrano, ovviamente, anche quelli relativi alle movimentazioni di carico e scarico effettuate durante le operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, vale a dire, per quanto qui di interesse:
A. scarico interno di gasolio puro / benzina pura nel registro dei prodotti finiti;
B. carico interno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti;
C. nel caso di denaturazione in linea di carico, scarico esterno di gasolio denaturato/benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti.
Al fine di standardizzare la contestuale presentazione in forma telematica di tali dati, il depositario autorizzato invia, tramite il tracciato OLIMDA, il tipo record B valorizzato in conformità con le apposite tabelle.
Si rammenta che il codice CADD da utilizzare per i carburanti denaturati per uso agricolo è “S135” . Qualora non indicato tra i prodotti autorizzati nella licenza d’esercizio, l’esercente deposito è tenuto a richiederne il relativo aggiornamento all’Ufficio delle dogane competente entro il previsto termine di adeguamento.
Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Restano ferme le modalità attualmente in essere per la comunicazione telematica dello scarico del denaturante addizionato al prodotto puro, relativamente alle quali si fa riserva di impartire successive prescrizioni.
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di denaturazione di benzina e di gasolio destinati ad impieghi agricoli sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.