Nessun ostacolo per l’accesso al “regime impatriati” a fine distacco

Il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato (Agenzia Entrate – risposta 11 maggio 2022 n. 259).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di “distacco” all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio speciale in considerazione della situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia.Tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il “rientro” in Italia “non sia conseguenza della naturale scadenza” del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Pertanto, l’attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco consente al dipendente l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, al verificarsi di tutte le condizioni, nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano ed ha favorito, invece, un suo radicamento nel territorio estero; oppure se il dipendente al suo rientro in Italia assume un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite e delle esperienze lavorative maturate all’estero. In linea di principio, quindi, il regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.
La preclusione all’accesso al regime agevolativo, inoltre, sussiste anche qualora, il distacco all’estero è stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato.

Autobus elettrici: incentivi per filiera

È stata istituita una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici, per la quale sono già disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. (MISE – Comunicato 06 maggio 2022)

Potranno richiedere gli incentivi le imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro. L’importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, come previsto nell’ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato aperto lo scorso 26 aprile.
A completamento dell’investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.

Sottoscritto il CCNL Comparto funzioni centrali

Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.

Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena  delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto

Per quanto gli stipendi queste sono le nuove  retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici

MINISTERI

Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022

(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo

annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale

incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766,94 24,60 49,80 117,00 3.073,20   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,83 22,90 46,30 109,00 2.861,60   2.680,83 109,00 4,24
III F7 2.687,21 23,90 48,40 114,00 2.991,90   2.801,21 114,00 4,24
III F6 2.530,75 22,50 45,60 106,00 2.793,30   2.636,75 106,00 4,19
III F5 2.370,81 21,10 42,70 100,50 2.638,40   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 19,80 40,10 95,00 2.488,70   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 18,00 36,50 87,00 2.274,50   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,88 17,10 34,60 85,80 2.216,50   2.008,68 85,80 4,46
III F1 1.857,65 16,50 33,50 84,00 2.162,00   1.941,65 84,00 4,52
II F6 1.917,91 17,10 34,60 85,70 2.214,70   2.003,61 85,70 4,47
II F5 1.864,81 16,60 33,60 84,10 2.166,40   1.948,91 84,10 4,51
II F4 1.799,58 16,00 32,40 77,00 2.015,20 274,08 1.897,66 98,08 5,45
II F3 1.696,55 15,10 30,60 70,10 1.855,90 249,60 1.785,85 89,30 5,26
II F2 1.594,35 14,20 28,70 66,50 1.754,70 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 13,50 27,30 64,20 1.686,00 228,36 1.598,71 81,77 5,39
I F3 1.543,66 13,70 27,80 66,00 1.727,50 234,72 1.627,72 84,06 5,45
I F2 1.489,03 13,20 26,80 64,00 1.672,00 228,36 1.570,60 81,57 5,48
I F1 1.438,62 12,80 25,90 63,00 1.637,10 224,16 1.518,86 80,24 5,58

AGENZIE FISCALI

Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022

(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo

annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale

incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766.,94 42,60 70,90 117,00 3.581,50   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,84 39,60 ,65,90 109,00 3.333,50   2.680,84 109,00 4,24
III F6 2.539,45 39,10 65,10 106,00 3.262,60   2.645,45 106,00 4,17
III F5 2.370,81 36,50 60,80 100,50 3.073,90   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 34,30 57,10 95,00 2.898,20   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 31,20 52,00 87,00 2.647,60   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,89 29,60 49,30 85,80 2.570,10   2.008,69 85,80 4,46
III F1 1.857,64 28,60 47,60 84,00 2.502,60   1.941,64 84,00 4,52
II F6 1.924,09 29,60 49,30 85,70 2.568,30   2.009,79 85,70 4,45
II F5 1.864,86 28,70 47,80 84,10 2.508,30   1.948,96 84,10 4,51
II F4 1.800,08 27,70 46,10 77,00 2.345,40 274,08 1.898,16 98,08 5,45
II F3 1.697,05 26,10 43,50 70,10 2.166,60 249,60 1.786,35 89,30 5,26
II F2 1.594,35 24,50 40,90 66,50 2.047,20 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 23,40 38,90 64,20 1.965,50 228,36 1.598,70 81,77 5,39
I F2 1.489,03 22,90 38,20 64,00 1.946,30 228,36 1.570,59 81,57 5,48
I F1 1.438,62 22,10 36,90 63,00 1.901,00 224,16 1.518,86 80,24 5,58

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

 

Posizione

Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022

(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo

annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale di incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.768,06 42,80 72,40 117,00 3.603,60   2.885,06 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.573,40 39,80 67,30 109,00 3.354,30   2.682,40 109,00 4,24
C5 2.372,62 36,70 62,10 100,50 3.093,40   2.473,12 100,50 4,24
C4 2.228,38 34,50 58,30 95,00 2.916,40   2.323,38 95,00 4,26
C3 2.029,80 31,40 53,10 87,00 2.664,50   2.116,80 87,00 4,29
C2 1.924,77 29,80 50,40 85,80 2.587,00   2.010,57 85,80 4,46
C1 1.859,54 28,80 48,70 84,00 2.519,50   1.943,54 84,00 4,52
B3 1.800,55 27,80 47,10 77,00 2.359,70 274,08 1.898,63 98,08 5,45
B2 1.698,04 26,30 44,40 70,10 2.180,90 249,60 1.787,34 89,30 5,26
B1 1.596,10 24,70 41,80 66,50 2.061,50 236,88 1.680,82 84,72 5,31
A3 1.565,26 24,20 41,00 66,30 2.041,00 228,36 1.649,13 83,87 5,36
A2 1.516,39 22,30 39,70 64,20 1.961,60 228,36 1.598,15 81,77 5,39
A1 1.439,14 12,80 37,70 63,00 1.790,50 224,16 1.519,38 80,24 5,58

Agricoltura Operai Provincia di Enna: le retribuzioni vigenti

Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Enna modificate per effetto del nuovo CIPL firmato il 22/12/2021, tra UPA – CONFAGRICOLTURA di Enna, CIA di Enna, COLDIRETTI di Enna e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Enna e Caltanissetta.

Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, riporta le seguenti retribuzioni in vigore dall’1/1/2022:

TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023

QUALIFICA

PAGA BASE AL 31/12/2021

3° ELEMENTO 30,44% AL 31/12/2021

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO AL 31/12/2021

AUMENTO PAGA BASE DAL 1/1/2022 1,7% CPL

AUMENTO 3° ELEMENTO 30,44% DAL 1/1/2022 1,7% CPL

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO DAL 1/1/2022

1 2 3 4 5 6 7
Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 60,786 € 18,503 € 79,289 € 1,033 € 0,315 € 80,637
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 58,529 € 17,816 € 76,345 € 0,995 € 0,303 € 77,643
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “e” € 56,500 € 17,198 € 73,698 € 0,960 € 0,292 € 74,951
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 53,664 € 16,335 € 69,999 € 0,912 € 0,278 € 71,189
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 48,909 € 14,888 € 63,796 € 0,831 € 0,253 € 64,881

Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50 + 0,50).

TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023

QUALIFICA

PAGA BASE MENSILE (26GG) DAL 1/7/2018

Aumenti Salariali DAL 1/4/2019 1,2% RINNOVO CCNL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/4/2019

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/4/2019

Aumenti Salariali DAL 1/1/2022 1,7% RINNOVO CPL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/1/2022

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/1/2022

Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 1.575,49 € 18,91 € 1.594,39 € 61,32 € 27,10 € 1.621,50 € 62,37
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 1.516,82 € 18,20 € 1.535,03 € 59,04 € 26,10 € 1.561,12 € 60,04
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “c” € 1.460,51 € 17,53 € 1.478,04 € 56,85 € 25,13 € 1.503,17 € 57,81
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 1.390,76 € 16,69 € 1.407,45 € 54,13 € 23,93 € 1.431,37 € 55,05
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 1.267,46 € 15,21 € 1.282,67 € 49,33 € 21,81 € 1.304,47 € 50,17

AGLI OPERAI AGRICOLI, IN AGGIUNTA, SPETTA IL TFR NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL.
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50+0,50).

Domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa

Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.

Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
– essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
– se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
– se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.