Emergenza Covid-19: più tempo per inviare l’autodichiarazione relativa agli Aiuti di Stato

C’è tempo fino al 30 novembre per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822)

Il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” viene prorogato al 30 novembre 2022.
L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Il provvedimento in oggetto tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Incrementato il montante welfare nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

Siglato lo scorso 21 giugno, tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN, l’accordo sul welfare.

Il citato accordo ha disposto che il c.d. “montante welfare” pari a € 1.229.035, sarà incrementato di una somma pari ad € 3.496,44 corrispondente alla differenza tra gli importi previsti dall’art. 3 dell’ex CIA Riscossione Sicilia del 28 agosto 2008, calcolati sulla platea 2021, e quelli riportati dal vigente CCNL.
L’importo complessivo del montante è indicato nella suguente tabella.

Welfare

Montante

Agenzia delle Entrate – Riscossione (ante acquisizione Risc. Sicilia ) 1.229.035,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione (post acquisizione Risc. Sicilia ) 3.496,44
TOTALE 1.232.531,44

Le somme saranno corrisposte a tutti i dipendenti secondo i criteri e con le modalità previste dalle intese vigenti in materia nell’Ente.

Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione

La normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 giugno 2022, n. 334).

Nel caso di specie, la società S.R.L., iscritta nel registro delle imprese come “start-up innovativa”, ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nello specifico, la società ha sviluppato un servizio innovativo. La realizzazione di questo progetto comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento sia nell’acquisto che nell’installazione.
La società è pertanto intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi le spese, in cambio della partecipazione agli utili derivanti. La partnership assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.
L’istante evidenzia che, ai fini delle imposte dirette, l’utile attribuito all’associato persona fisica viene considerato reddito di capitale, mentre nel caso di associato imprenditore l’utile diventa un componente positivo del reddito di impresa (dividendo).
Dunque, a suo avviso, in campo fiscale l’associazione in partecipazione con apporto di capitale viene trattata alla stregua di un rapporto di natura partecipativa e l’erogazione dell’utile all’associato alla stregua della distribuzione di dividendo.
Quanto sopra premesso, considerato che l’articolo 25, comma 2, lett. e) del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, la società chiede al Fisco se tale divieto risulta operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f), del TUIR, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito da solo lavoro).
Il trattamento fiscale è dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.
Tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, che alla lettera e) dispone che la start-up “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

Assegno unico e universale per percettori Rdc: arretrati con decorrenza dal mese di marzo

L’Inps procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU” (messaggio del 22 giugno 2022, n. 2537).

Con riguardo alle modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Il citato modello, in particolare, produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

A tale riguardo, l’INPS ha precisato, però, col messaggio in oggetto, che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU.
Pertanto l’Istituto, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.

Firmato il nuovo CCNL per i Letturisti – Conflavoro

 

Sottoscritto il nuovo CCNL Conflavoro per i  Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica

 

Il CCNL, che decorre dall’1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022, prevede le seguenti nuove retribuzioni

Inquadramento

Retribuzione Base 1/6/2022

Retribuzione Base 1/6/2023

Retribuzione Base 1/6/2024

Quadri € 3.014,55* € 3.059,80* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.309,15 € 2.343,80 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.101,05 € 2.132,60 € 2.164,60
Quarto Livello € 1.974,20 € 2.003,85 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.847,30 € 1.875,05 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.669,70 € 1.694,75 € 1.720,20
Primo Livello € 1.502,20 € 1.524,75 € 1.547,65

 

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Periodo di prova
– Quadri e sesto livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.

Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.  Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

 

Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.