Patente a crediti: pubblicato il regolamento di attuazione

Disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024, n. 132).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il portale dell’INL rende disponibili per ogni patente le seguenti informazioni:

– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; 
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; 
– data di rilascio e numero della patente; 
– punteggio attribuito al momento del rilascio; 
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 
– esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione (articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008); 
 – esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  (articolo  27,  comma  6,  D.Lgs. n. 81/2008). 

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.

Sospensione della patente e attribuzione di ulteriori crediti

Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:

– se si  verificano  infortuni  da  cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo  delegato (articolo  16  del D.Lgs. n.  81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d),  del medesimo  decreto),  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l’adozione della sospensione è  obbligatoria, fatta salva  la diversa valutazione dell’INL  adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità  permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti  sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la  sospensione può essere  adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  14  del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale. 

La durata della sospensione comunque non può essere superiore ai 12 mesi.

Infine, l’attribuzione di ulteriori crediti dipende, tra gli altri fattori, dall’anzianità di iscrizione alla camera di commercio e dagli investimenti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori.

Fondo Tpl Salute: nuova campagna di prevenzione sanitaria e odontoiatrica

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024 gli iscritti al Fondo TPL Salute potranno usufruire di prestazioni preventive gratuite

Dal 20 settembre, le lavoratrici e i lavoratori a cui si applica il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ed iscritti al Fondo TPL Salute possono prenotare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, direttamente sul sito o attraverso la app.UniSalute Up.
Infatti, a partire dal 1°ottobre e fino al 31 dicembre 2024, gli iscritti, con età uguale o superiore a 50 anni, hanno la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad alcune importanti prestazioni di prevenzione odontoiatrica e sanitaria specialistica, tra cui: 
– una visita pneumologica con spirometria di base
– una visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico tonale e/o vocale
– una visita endocrinologica con ecografia tiroidea.

Agenzia delle entrate-Riscossione: pagamento quinta rata Rottamazione-quater

Il 15 settembre è scaduta la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle, originariamente in scadenza al 31 luglio 2024. Grazie, però, ai 5 giorni di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024 verranno considerati tempestivi (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 16 settembre 2024).

Per mantenere i benefici della Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 15 settembre 2024, come previsto dal D.Lgs. n. 108/2024.

In considerazione, però, dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

L’ultima rata del 2024 andrà, poi, saldata entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute. 

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione rammenta come il Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, abbia previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto stesso, la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze della Definizione agevolata.

 

Infine, ricorda AdeR, in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre il termine ultimo o di importi parziali si determinerà la perdita dei benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Altrimenti, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Qualora si volesse procedere col pagamento in forma agevolata soltanto di alcune cartelle/avvisi contenute nella suddetta comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio “ContiTu”.

CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto incontro su atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024

Presentata dal Mur la bozza con le novità, i sindacati chiedono maggiori risorse ed annunciano mobilitazioni

La Flc-Cigl ha comunicato quanto discusso nel corso dell’incontro tenutosi presso il ministero dell’università e della ricerca per l’illustrazione della bozza di atto di indirizzo del rinnovo del CCNL 2022-2024 per i settori: Università, Ricerca e Afam. 
In apertura, il rappresentante del Mur ha evidenziato come vadano chiuse alcune sequenze contrattuali riguardanti il CCNL 2019-2021, in particolar modo quelle relative al contratto di ricerca, peraltro, argomento chiesto in ambito europeo. A questo si aggiunge quanto avanzato dalle OO.SS. nell’incontro di fine luglio, vale a dire la creazione di un nuovo comparto di contrattazione dell’università e della ricerca. 
Dopo la digressione iniziale, si è tornati sul focus dell’incontro: il rinnovo 2022-2024, nella cui bozza presentata dal Mur ci sarebbe la conferma dei premi per parte del personale, con il conseguente rafforzamento degli istituti legati alla performance, oltre all’intenzione di potenziare il lavoro agile. 
Per quanto concerne l’ambito universitario, c’è l’accordo per l’avvio di una disciplina univoca, a partire dalla rappresentanza sindacale, per il personale delle aziende ospedaliere universitarie. Su questo punto dovrà essere avviato un confronto con il ministero della salute. Confermata, invece, la previsione di differenziazione tramite i criteri di merito per le progressioni economiche e la necessità di valorizzare i percorsi formativi certificati. 
Per il personale degli enti di ricerca occorre rivedere l’ordinamento professionale; viene confermato, invece, l’impianto che prevede parte del salario accessorio per i tecnici e amministrativi erogato in base alle valutazioni della performance. È necessario valorizzare il personale tecnologico e i ricercatori. 
Per il personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale, le priorità stabilite dal ministero riguardano:
– periodo di prova;
– ripartizione del monte ore dei docenti;
– nuove figure di supporto diretto alla didattica. 
Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno rimarcato la mancanza di risorse adeguate, in particolar modo per il settore istruzione e ricerca. A questa situazione di penuria di stanziamenti economici, la Flc-Cgil ha parlato di mobilitazioni nel mese di ottobre

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.