Licenziamento: illegittimo il controllo investigativo sull’inadempimento

1 set 2022 È illegittimo il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, quando la condotta dello stesso sia stata rilevata a seguito di controlli effettuati da agenzia investigativa esterna. Tale controllo deve, infatti, limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, riservato al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (Corte di Cassazione, Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287).

La Corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato al dipendente di una banca per motivi disciplinari.

Al lavoratore, la cui attività era connotata da una certa flessibilità riguardo all’orario e alla sede di svolgimento dell’attività, era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale, essendo stati registrati, mediante controlli effettuati da agenzia investigativa, incontri estranei all’area o sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all’attività lavorativa, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro.

I Giudici di merito, in particolare, ritenevano legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa che avevano interessato il lavoratore nell’ambito della più ampia indagine avente ad oggetto la violazione dei permessi ex L. 104/92 da parte di una collega, con la quale lo stesso dipendente era stato ripreso più volte.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando tra i motivi violazione e falsa applicazione di legge in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna. Lo stesso ha sostenuto, difatti, che tale controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, non potendo sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori ex art. 3 St. Lav..

Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale, ha preliminarmente ribadito i principi enunciati in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa.
La Corte non ha mancato di evidenziare che le disposizioni in questione non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come nel caso in argomento un’agenzia investigativa; tuttavia il controllo non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza.
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione e resta, pertanto, precluso al di fuori di tali limiti, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.
Sulla scorta di tanto, la Corte di Legittimità ha concluso che l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, come nel caso in argomento, esplicandosi nell’orario di lavoro del lavoratore, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività.

Edilizia Territoriale Lecco: rinnovo per i settori dell’Industria e dell’Artigianato

 

 

Firmato il 21 luglio 2022, tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil Lecco, l’accordo per il rinnovo del CIPL per la Provincia di Lecco per tutte le imprese e i lavoratori del settore dell’Industria e dell’Artigianato edile

Il presente accordo che entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023, dispone quanto segue:

Concorso spese pasto
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,00 a Euro 10,20;
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50,

Indennità sostitutiva di mensa
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementalo da Euro 7,80 a Euro 8,00 (convenzionalmente Euro 160,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 8,00 a Euro 8,30 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
L’indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile (“smart working”).

Buoni pasto elettronici
– Operai
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Fermo restando che al buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in atto per l’indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell’incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.
I buoni pasto sono computati esclusivamente al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all’art. 18 del CCNL 3 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del CCNL 4 maggio 2022 (artigianato edile).
I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitali ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all’operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.
L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

– Impiegati
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).
Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonchè ai fini del premio annuo di cui all’art. 64 e del premio di fedeltà di cui all’art. 65 del CCNL 3 marzo 2022 e del CCNL 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell’industria edile e dell’artigianato edile.

L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE
Con il presente accordo si regola la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere par le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CC.CC.NN.LL. dell’Industria e dell’Artigianato Edile.
La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del CCNL dell’Edilizia Industriale e dell’Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data dal 1 luglio 2014 e del 4 maggio 2022.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti In termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’importo dell’EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
1. numero, lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lacco: 25%;
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.
Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l’erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per te imprese industriali e per te imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.
A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell’EVR erogabile, nonchè dei criteri e delle modalità di corresponsione.
Per la valutandone dell’andamento dei parameli! individuali a livello provinciale par l’anno di competenza 2022, la verifica degli Indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2022.
Per le verifiche relative all’anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.
In caso di esita positivo, l’EVR andrà erogalo ai lavoratori in quote mensili nel corso dell’anno civile successivo all’ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:

– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
– agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE
Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

– ore lavorate denunciate In Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari IVA, cosi come rilevabile esclusivamente dalie dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto, al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura rissata a livello territoriale.

Premio una tantum
Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di un “Premio una tantum”, un importo lordo infrazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all’orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.
Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinalo o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 05 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).
Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Aliquote Cassa Edile
Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 3 marzo 2022 e 4 maggio 2022, dei CC.CC.NN.LL. rispettivamente per l’industria e per l’artigianato edile, hanno previsto:

– l’istituzione del “Fondo FNAPE” e la determinazione dell’aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 4,09%, a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– l’istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

A far date dal 1° ottobre 2022 la misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

 

Contributo al Fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione

Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – anno 2022 (MISE – DM 12 agosto 2022)

Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2022, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2021.
I versamenti devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2022. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2021.

Autonomi e professionisti: le regole per ottenere il “bonus 200 euro”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità di fruizione del cd. “bonus 200 euro” da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti (MLPS – Comunicato 10 agosto 2022)

I beneficiari dell’indennità una tantum (cd. “bonus 200 euro”) sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono risultare iscritti alle menzionate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

L’indennità è pari a 200 euro ed è corrisposta dall’Inps ovvero dall’ente di previdenza di appartenenza.

Il beneficio non è compatibile con le medesime indennità riconosciute alle altre categorie di lavoratori (Dipendenti, assimilati, pensionati, percettori di prestazioni assistenziali).

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, deve essere presentata apposita istanza agli enti di previdenza a cui il beneficiario è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nell’istanza deve essere rilasciata una dichiarazione di responsabilità attestante:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Indebita compensazione Iva infragruppo: termine di decadenza per il recupero

Ai fini del recupero dell’Iva infragruppo indebitamente compensata non va fatta alcuna distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini dell’individuazione del termine entro il quale notificare l’atto di recupero (Corte di cassazione – Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25436).

L’art. 1, co. 421, L. n. 311/2004 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’art. 60, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, inoltre, l’art. 27, co. 16, D.L. n. 185/2008, conv. dalla L. n. 2/2009 prevede che l’atto emesso dal cit. art. 1, co. 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
I giudici della Corte hanno affermato che il legislatore, nel fissare il termine di 8 anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l’inesistenza del credito a categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso, ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in 8 anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.