Vademecum tirocini formativi per cittadini non UE residenti all’estero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale il “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con “Linee guida” approvate nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Tirocini formativi”.
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
– Il tirocinio
– La normativa
– I soggetti coinvolti
– Le amministrazioni competenti
– Il soggetto promotore
– Il soggetto ospitante
– Il tutor
– Il tirocinante
– La procedura.

Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14

(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile

 

Contributi integrativi versati alla Cassa Forense: escluso l’obbligo di restituzione

Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641.

La Corte d’appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa, assimilando, altresì, la fattispecie di causa a quelle in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito la causa con il rigetto della domanda proposta dall’avvocato sulla base del principio di diritto, disatteso dai giudici del gravame, secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

CCNL Dirigenti Assologistica: contribuzione al Fondo Mario Besusso

Sottoscritto l’accordo sulla contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportali ed aereoportuali

Per i dirigenti Assologistica è previsto un Fondo di assistenza sanitaria ”Mario Besusso” integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care  pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente riscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Bonus imprese energivore: parametro iniziale di riferimento per le imprese inattive

Per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh (Agenzia delle entrate – risposta 14 ottobre 2022 n. 512).

L’art. 4, co. 1, D.L. n. 17/2022 ha disposto che alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il citato contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’art. 5, co. 1, D.L. n. 21/2022.
Detto questo, per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.