Chiarimenti Inps sull’indennità una tantum 200 euro

L’Inps ha fornito nuove istruzioni sull’indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805).

 

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che, tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale. L’indennità spetta per il tramite del datore anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24.6.2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Laddove i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, possono provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenzadi luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Premio di risultato anno 2022 nel Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna

Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.

Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.

BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Dichiarazione del lavoratore per il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
– a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
– in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

– di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________

Buono fiere: termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso

Con il decreto 18 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico sono individuati i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre 2022.
L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis  del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo comunicato prima dell’apertura dello sportello, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche sulla base del modello fac-simile.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

Superamento del comporto: legittimità del licenziamento

Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).

Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.

Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.

Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.