Automotive: ripartono gli incentivi del contratto di sviluppo

Gli incentivi per il settore automotive, gestiti da Invitalia, ripartono il 15 novembre 2022 (INVITALIA – Comunicato 11 novembre 2022).

La dotazione di 326 milioni di euro, quale residuo della iniziale dotazione di 525 milioni, è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.
Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.
La prima fase dello Sportello Automotive si è conclusa lo scorso 27 ottobre.
La riapertura a partire dal 15 novembre, alle ore 12.00, è riservata solo alle aziende che presentano una nuova domanda.

Terziario – Ente Bilaterale Bari – Sostegno della natalità 2022

EBITER Bari, l’Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità

L’Ente Bilaterale Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità.

Soggetti beneficiari – Misura
Il contributo può essere richiesto dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che svolgono la propria attività nelle province di BARI – BAT di competenza dell’Ente in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER BARI da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo verrà riconosciuto per i figli nati, adottati e/o in affido dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e sarà pari ad €. 250 euro.

Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebiterbari.com

La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata:

1. copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente

2. copia codice fiscale del figlio

3. copia del documento attestante l’adozione o l’affido, in caso di figli adottivi o in affido

4. copia dell’atto/estratto di nascita del figlio con indicazione dei nomi dei genitori

5. copia dell’ultima busta paga del richiedente;

6. autorizzazione al trattamento dei dati personali

La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer BARI dal 01/11/2022 al 30/12/2022, l’esito della stessa verrà comunicato a graduatoria ultimata.
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nell’ipotesi in cui, in fase di istruttoria, venisse rilevata l’assenza, la non conformità o la non leggibilità di uno o più documenti, la domanda sarà considerata irricevibile e quindi sarà necessario procedere nuovamente all’invio della richiesta unitamente a tutti documenti previsti dal regolamento del bando.

INPS: liquidazione TFR e TFS in modalità telematica

Si forniscono chiarimenti in merito all’utilizzo dello strumento telematico per la liquidazione del TFR e TFS dei dipendenti pubblici (Comunicato Inps 11 novembre 2022).

 

Dal 1° gennaio 2023 le Amministrazioni devono utilizzano solamente il canale telematico per inviare all’Istituto le informazioni utili alla liquidazione del Tfs e del Tfr dei lavoratori pubblici.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale si colloca nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative finalizzato a potenziare l’interoperabilità dei dati tra l’INPS e le altre PA.
Lanuova modalità consentirà di ridurre i tempi di definizione della procedura di liquidazione del TFS-TFR, superando così le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni della documentazione cartacea utilizzata finora a tale scopo.
Per effettuare le attività previste per la liquidazione dei trattamenti, le Amministrazioni saranno abilitate ad accedere attraverso, il sito istituzionale dell’INPS, oltre che alla procedura Nuova Passweb, anche alla “Comunicazione di Cessazione TFS”, con la quale le Amministrazioni comunicano all’Inps i dati necessari alla liquidazione del TFS.

Proroga della chiusura dello sportello “Sviluppo della logistica agroalimentare”

Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione è stato prorogato fino al 17 novembre 2022 (Mipaaf e Invitalia – comunicati 10 novembre 2022)

Viene prorogato il termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.
Con riferimento all’Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare delle imprese del 21 settembre 2022 e in considerazione delle numerose istanze di proroga del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla misura di investimento in oggetto, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, e preso atto della disponibilità manifestata in tal senso dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, la presentazione delle domande di agevolazione è stata prorogata fino alle ore 17:00 del 17 novembre 2022.

Validità della prova di residenza fiscale all’estero in lingua straniera

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tassazione dei redditi delle persone fisiche, ai fini della prova della residenza fiscale all’estero, che escluda l’imponibilità dei redditi in Italia, i documenti prodotti dal contribuente in lingua straniera devono ritenersi validamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione allorché il giudice sia in grado di comprenderne il significato. (Corte di Cassazione – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079).

L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente maggiore IRPEF a seguito dell’omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalla SIAE.
Il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe della popolazione residente nel 1989, emigrato in Svizzera nel 1989 ed iscritto all’A.I.R.E nel 1990, ma secondo l’Agenzia delle Entrate doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia nell’anno d’imposta in questione, essendo nel territorio dello Stato proprietario di immobili, intestatario di utenze elettriche e telefoniche e titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed avendo legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente sulla base della documentazione di prova dell’effettiva residenza in Svizzera prodotta dal contribuente in lingua straniera.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente dovesse ritenersi inammissibile ai fini della prova contraria, in quanto scritta in lingua diversa da quella italiana, contrariamente a quanto prescrivono gli artt. 122 e 123 cod. proc. civ..

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, ritenendo valida e utilizzabile la documentazione di prova redatta in lingua straniera, anche in assenza di traduzione in lingua italiana.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’obbligatorietà della lingua italiana, previsto dalle norme processuali, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori.
Pertanto la produzione di documenti redatti in lingua straniera, e non muniti contestualmente di traduzione allegata, non è vietata dall’ordinamento processuale e non può quindi ritenersi ex se nulla, né comunque “inutilizzabile”, categoria di matrice penalistica che comunque, ove pure la si voglia trasferire nel contesto del giudizio civile, non può prescindere da un riferimento normativo, assente nel caso di specie.
Dalla ritualità della produzione istruttoria dei documenti di prova, in tema di valutazione delle prove, la normativa processuale che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti.
In altri termini, la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione.
La Corte di Cassazione precisa che tali conclusioni, applicate al processo civile, possono trasferirsi anche al processo tributario, per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile (i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile) ed in difetto di ragioni di incompatibilità della normativa processuale civile con la disciplina specifica del rito tributario.
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.