Enti di patronato: aggiornati i tracciati telematici delle domande Naspi e ANF agricoli

L’Inps ha aggiornato i tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare relative ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, utilizzati dagli Enti di Patronato (Messaggio 22 novembre 2022, n. 4211)

Sulla base dell’Accordo tecnico-operativo tra l’Inps e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, l’Istituto ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, aggiornando la parte inerente all’informativa sulla materia.

Con particolare riferimento all’indennità di disoccupazione agricola, nell’informativa è stato specificato che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI.

Per quanto riguarda l’Assegno al nucleo familiare (ANF), attesa l’introduzione della disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), nell’informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni ANF.
È stato altresì precisato che l’ANF è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori (art. 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79).

Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato tenendo conto delle implementazioni descritte ed è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine del sito intranet INPS, a disposizione esclusiva delle Strutture Inps.
Per gli Enti di Patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.

INPS: cumulo pensioni dei giornalisti con redditi da lavoro

Con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4213 l’INPS ha fornito chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro prodotti in Italia e all’estero.

 

I chiarimenti in oggetto riguardano, altresì, gli obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

– trattamenti di invalidità;

– pensione anticipata;

– pensione anticipata c.d. lavoratori precoci.

L’Ente precisa che, per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Trattamenti di invalidità

A decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario entro i limiti normativamente previsti (art. 1, co. 42, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 72, L. 23 dicembre 2000, n. 388).

Sulle pensioni di invalidità e sull’assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità.

Prioritariamente, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, co. 42, L. n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le seguenti riduzioni:

– 25 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;

– 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Detta riduzione precede l’incumulabilità prevista dall’art. 10, D.lgs n. 503/1992 e dall’art. 72, L. n. 388/2000.
Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro di cui all’art.10 cit.. Le norme richiamate, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

In particolare, le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:

– dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;

– autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.

Incumulabilità della pensione anticipata

La pensione anticipata non è cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Incumulabilità della pensione ai lavoratori c.d. precoci

A fare data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’art. 24, co. 10 e 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa, da intendersi quale attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Giornalisti nell’emittenza radiotelevisiva locale: firmato il nuovo CCNL

Firmato, il 16 novembre 2022, da Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo con la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il rinnovo del CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale.

L’accordo, che avrà validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, si applica anche alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
L’aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti di 50 euro lorde mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e di ulteriori 50 euro lorde mensili dal 1° marzo 2024;

 

QUALIFICHE

Minimi di stipendio(da maggio 2018)

Minimi di stipendio(da marzo 2023)

Minimi di stipendio(da marzo 2024)

Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.015,55 2.065,55 2.115,55
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.585,13 1.635,13 1.685,13
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.420,58 1.470,58 1.520,58

Il CCNL, inoltre, reca in allegato anche il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, che avrà ugualmente validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisiva locale per i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), prevede che qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non possa essere inferiore a Euro 3.600,00 (anziché ad Euro 3.000,00 come in precedenza previsto).

CFP bar, piscine e ristoranti: pronti modello e istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 novembre 2022 n. 423342 ha fornito il modello e le istruzioni operative per l’invio telematico, dal 22 novembre al 6 dicembre, delle domande per accedere all’ulteriore aiuto messo in campo per supportare i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie dagli effetti della pandemia da Covid-19.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, co. 2-bis, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti;
– l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza contiene altresì:
– le dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
– il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022 e nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Al termine del periodo di presentazione (22 novembre – 06 dicembre) l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, assegnando il 70% delle predette risorse, in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Agente sportivo: trattamento fiscale dei compensi

L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi (Agenzia delle entrate – Risoluzione 21 novembre 2022, n. 69/E)

L’Associazione Istante chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che gli stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, in base al quale sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.
Detti redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste dall’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nella particolare ipotesi in cui l’ attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.
In detta ipotesi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. Conseguentemente, in detta ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.