Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni “vittime amianto nei porti”

L’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 30 settembre 2022 (INAIL – Circolare 02 dicembre 2022, n. 43).

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

DESTINATARI DEL FONDO

Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

DOMANDE PER L’ACCESSO AL FONDO

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell’invio della domanda all’Inail devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.

PRESTAZIONE DEL FONDO

L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL FONDO

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.
L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell’impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall’Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell’Autorità di sistema portuale qualora l’Autorità stessa abbia adempiuto integralmente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’Autorità stessa.
L’Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Licenziamento: comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità

Al fine di applicare i criteri di scelta, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Ordinanza Cassazione n. 33889/2022).

Nella specie, pronunciandosi sul caso di un licenziamento, il giudice di appello ha ritenuto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri individuati dai contratti collettivi, sulla base del principio per cui in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda o a specifiche posizioni lavorative, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o posizione lavorativa solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell’impresa; il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto, settore o posizione lavorativa se essi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda. Ha quindi ritenuto non condivisibile l’assunto che, pur affermando, in linea di principio, la necessità di comparazione della posizione del lavoratore con le posizioni dei lavoratori di tutte le unità organizzative e funzioni comprese nell’Area di riferimento, aveva in concreto escluso posizioni di lavoro comparabili con quella del lavortore che aveva svolto mansioni di ” tecnico gestione archivio” ed in precedenza di “addetto alla organizzazione logistica” nell’Area ” Centro Addestramento”).
Per il giudice di appello bisognava considerare la professionalità del dipendente quale formatasi anche in base alle precedenti esperienze lavorative, la quale non poteva determinare la sua esclusione dalla comparazione , << in special modo allorquando il lavoratore deduca di aver operato in tempi non remoti anche in altri settori>>; in altri termini, se poteva convenirsi sul fatto che la professionalità del lavoratore non era comparabile con le posizioni di lavoro appartenenti ad altre funzioni, ovvero a quelle appartenenti ad altre unità organizzative, stante la diversità delle mansioni di quelle posizioni di lavoro da quelle attuali e pregresse del ricorrente e se, analogamente, poteva ritenersi per le posizioni di lavoro appartenenti alla medesima unità organizzativa dello stesso dipendente, con diversa qualifica e livello di inquadramento ovvero perché – di pari inquadramento – svolgenti mansioni mai in precedenza espletate dal lavoratore, diversa valutazione andava fatta per le altre posizioni di lavoro rispetto alle quali la fungibilità doveva presumersi in base alla incontestata circostanza della pregressa adibizione del lavoratore a quelle posizioni. Il giudice di appello, premessa quindi la illegittimità della scelta aprioristica delle posizioni lavorative da sopprimere senza una valutazione comparativa del personale e senza utili allegazioni in relazione alle ragioni dell’infungibilità, ha rilevato che, in ogni caso, era mancata la prova dell’affidamento delle funzioni e dalla stessa soppresse non potendo il lavoratore essere destinatario del provvedimento di licenziamento per il solo fatto di essere stato nominativamente indicato come incaricato di dette funzioni; la società nulla aveva inoltre dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni.
 

Pagamento accisa su alcuni prodotti per immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2022

Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022 (MEF – decreto 28 novembre 2022)

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022, si comunica che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa al 19 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

 

CCNL Agenzie di viaggio Fievet: ultima tranche di una tantum

Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL  Imprese di Viaggi e Turismo – Confcommercio, Fievet

Lo scorso marzo è stato siglato l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 del CCNL Imprese di Viaggi e Turismo vista situazione di crisi in cui si è trovato l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi.

Nello specifico, le Parti hanno convenuto di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31 ottobre 2022, la II e la III tranche di una tantum, rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.

Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 ottobre 2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali.

Pertanto, con la busta paga del mese di novembre, verrà erogata la seguente ultima tranche spettante.

Livelli

Una tantum Novembre 2022

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00

Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica

Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.