CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.

Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.

CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni. 

RED precompilato: parte la la Campagna ordinaria 2024

Disponibile per i pensionati interessati il nuovo servizio online (INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301).

L’INPS, con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.

Bisogna ricordare, infatti, che l’ordinamento previdenziale prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Pertanto, in linea generale, i titolari delle citate prestazioni collegate al reddito, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per le prestazioni, al fine di evitare il rischio di sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento (articolo 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008).

Il nuovo servizio “Red Precompilato”

Fatte salve le consuete modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati, il nuovo servizio “RED Precompilato”, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS.

Tali dati possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato, al fine dell’invio telematico della dichiarazione reddituale relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023), da effettuare entro il 28 febbraio 2025.

Il servizio, inoltre, è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

Il servizio “RED Precompilato” può essere utilizzato accedendo alla pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito istituzionale dell’INPS, attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: CNS, SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, eIDAS.

 

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore

Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 

Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato.