Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.

Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Società e enti sportivi: istruzioni per il versamento dei tributi sospesi

I versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, scaduti il 22 dicembre 2022, possono essere effettuati con pagamento unico entro il 29 dicembre 2022 o a rate, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27 dicembre 2022, n. 80).

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, fornisce le istruzioni per il versamento dei tributi sospesi da parte di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, scaduti il 22 dicembre. Tali versamenti, per effetto dell’articolo 1, commi 160 e 161 del disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, possono essere effettuati entro il 29 dicembre 2022.

 

In particolare, i soggetti interessati dovranno effettuare entro tale data i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA, utilizzando i codici tributi ordinari e indicando i periodi di riferimento originari, tramite modello F24.

In alternativa, è possibile optare per il pagamento in 60 rate mensili dello stesso importo. In questo caso le prime tre devono essere pagate entro la stessa data (29 dicembre). Le altre rate mensili andranno pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento 2022. 

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: varata la piattaforma rivendicativa

Richiesti incrementi retributivi, un aumento delle maggiorazioni per turni notturni e disagiati ed avanzamenti normativi in tema di diritti del lavoro

È stata varata la scorsa settimana, dalla delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore in oggetto operano circa 270 mila addetti in quasi 100 mila imprese, di cui 155 mila nel comparto tessile e moda e 95 mila in quello chimico ceramico e della gomma plastica.
La piattaforma, che avrà vigenza per il periodo 2023-2026, è stata inviata alle associazioni datoriali di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai al fine di iniziare al più presto le trattative.
Dal punto di vista economico, per tutelare il potere d’acquisto dei salari, i Sindacati richiedono un incremento complessivo pari a:
206,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile moda al livello 3°;
207,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, gomma plastica, vetro al livello 3°;
206,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica al livello E.
Viene richiesto, inoltre, l’aumento delle maggiorazioni per i turni notturni e disagiati, e un aumento del contributo destinato al Fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti. I sindacati chiedono altresì l’introduzione dell’elemento perequativo di garanzia retributiva per quei lavoratori che, decorsi i termini per la stipula dei contratti integrativi regionali, siano ancora sprovvisti del salario di produttività.
Dal punto di vista normativo, nella piattaforma rivendicativa sono presenti richieste di avanzamento normativo in tema di diritti del lavoro e in particolar modo verso il rispetto della legalità lungo la filiera, la formazione continua e permanente, l’estensione del diritto assembleare, l’estensione della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.