CCNL Allevatori Zootecnici: sottoscritto il rinnovo economico per il biennio 2025-2026

Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024

Il 12 dicembre 2024 è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e AIA (Associazione Italiana Allevatori) il rinnovo del biennio economico 2025-2026, in applicazione di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici firmato il 14 Novembre 2023.
Il rinnovo, in anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale, è frutto di una importante negoziazione e dello sforzo congiunto dei lavoratori e della delegazione trattante. Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024; il suddetto aumento sarà ripartito come da tabella che segue e si applica al personale cui si applica il suddetto CCNL in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Area/Livelli Stipendio
1/1/2025
Stipendio
1/7/2025
Stipendio
1/9/2026
1/2 2.381,17  2.392,51  2.399,31 
1/3 2.277,50  2.288,35  2.294,85 
1/4 2.173,36  2.183,71  2.189,92 
1/5 2.095,98  2.105,96  2.111,95 
2/1 2.018,65  2.028,26  2.034,03 
2/2 1.964,88  1.974,23  1.979,85 
2/3 1.886,68  1.895,67  1.901,06 
2/4A 1.783,23  1.791,72  1.796,81 
2/4B 1.749,28  1.757,61  1.762,61 
2/5 1.729,44  1.737,68  1.742,62 
2/6 1.651,34  1.659,20  1.663,92 
3/1 1.493,10  1.500,21  1.504,48 
3/2 1.365,49  1.372,00  1.375,90 

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Calabria: firmata l’ipotesi di rinnovo

Dopo 13 anni, siglato il rinnovo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari

Gli enti Calabria Verde ed Ente Parco Naturale regionale delle Serre con Flai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil regionali, nei giorni scorsi, hanno rinnovato il contratto per i dipendenti di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari. 
Il nuovo contratto ha trattato anche i seguenti temi:
– all’organizzazione dei cantieri e attività di pronto intervento;
– libertà sindacali;
– politiche di genere;
– sicurezza sul lavoro e ricambio generazionale.
Inoltre, viene specificato che potranno esserci nuove assunzioni in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi, alla tutela del patrimonio forestale alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale pari a 50,00 euro, a parametro 108, che verrà erogato in due rate.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: i nuovi ammessi 

Pubblicato il nuovo elenco delle aziende ammesse alla fruizione del beneficio (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4252).

L’INPS ha ammesso alla fruizione dello sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà (CDS) difensivi accompagnati da CIGS le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell’Allegato n. 1 alla precedente circolare n. 66/2024 (articolo 6 del D.L. n. 510/1996). Tali imprese vengono indicate nell’allegato 1 al messaggio in argomento.

In particolare, con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;

– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Ente Bilaterale Turismo Abruzzo: contributo per rimborso caro vita richiedibile entro il 15 gennaio

I beneficiari saranno i lavoratori con reddito ISEE in corso di validità inferiore a 40.000,00 euro

L’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo ha stanziato un Fondo di 20.000,00 euro per l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso per la spesa alimentare sostenuta dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 in favore di dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo. 
I beneficiari saranno i lavoratori con reddito ISEE in corso di validità inferiore a 40.000,00 euro, assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo. L’Ente precisa che l’adesione può avvenire contestualmente all’invio della domanda.
Il contributo massimo erogabile e fino ad esaurimento delle risorse ammonta a:
300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 25.000,00 euro;
150,00 euro per richiedente con ISEE da 25.001,00 a 40.000,00 euro.
La domanda potrà essere presentata attraverso l’indirizzo pec dell’Ente, raccomandata, entro il 15 gennaio 2025.