CCNL Scuola Personale ATA: le proposte dell’ARAN

Avanzano le trattative per migliorare il nuovo sistema ordinamentale

Si è tenuto il 20 dicembre il confronto al tavolo di trattativa sul settore ATA per il rinnovo del CCNL 2019-2021. L’ARAN ha innanzitutto proposto la valorizzazione del ruolo dei DSGA, anche in virtù degli aumenti retributivi attribuiti ed equivalenti a quelli dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado; ha, inoltre, evidenziato che l’area delle Elevate Qualificazioni è ad incarico, secondo quanto avviene anche in tutti gli altri comparti del pubblico impiego; per quanto riguarda i DSGA di ruolo ha stabilito che questi debbano avere una garanzia dell’incarico triennale e, allo scadere di questo, una garanzia della continuità di sede dove potranno rimanere fino a quando non si creeranno situazioni di soprannumerarietà.
Tali proposte hanno l’obiettivo principale di risolvere i problemi creati a causa dell’elevato numero di sedi vuote nel profilo di DSGA.
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili sono state apportate alcune modifiche nelle declaratorie di area; per l’area dei CS e dei CS dei Servizi vengono mantenute le differenze e viene specificato che dovranno svolgere solo assistenza di base alla persona. 
Secondo la Flc-Cgil nelle proposte Aran si registrano alcuni avanzamenti per un contratto che possa migliorare la qualità dei servizi della scuola, come ad esempio relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione che disegnano un nuovo modello di posizioni organizzative.
Sul trattamento economico entrambe le parti stipulanti hanno ribadito la volontà di incrementare l’indennità di direzione sia per la parte fissa che variabile e l’indennità di reggenza da dare ai DSGA.
Il tavolo è stato aggiornato a dopo le festività natalizie.

Certificazione parità di genere: le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).

L’INPS ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021. Si tratta di un esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che consegua la certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).

In particolare, le istruzioni rilasciate dall’Istituto riguardano i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro per il 2022).

Le condizioni di accesso

Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento della certificazione di parità di genere,  è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS segnala anche che la misura di esonero in questione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e si ritiene che sia anche cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Le modalità di accesso

I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Nella circolare, infine, sono indicate anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>  e  <ListaPosPA> del flusso Uniemens e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola, oltre che le istruzioni contabili.

Manovra 2023: contrasto al caro energia e misure fiscali

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, dopo il via libera della Camera passa ora al vaglio del Senato. Oltre agli interventi a sostegno delle imprese e nel settore del lavoro e delle politiche sociali, si segnalano importanti misure per contenere gli effetti del caro energia e in ambito fiscale (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Tra le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, il disegno di legge prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativamente al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali al 45% (in luogo del 40%) per le imprese gasivore e energivore.

 

Si estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

L’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet (133,4 milioni) in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

 

Sono sospesi fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali allacciati alla rete del trasporto del gas naturale (50 milioni).

 

Riguardo alle misure in materia fiscale, si segnala, in particolare, la modifica della disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo l’innalzamento dai 400.000 euro ai 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (con effetti complessivi pari a circa 139 milioni nel 2024), nonché l’innalzamento dal 3 al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori (circa 51 milioni nel 2024 e 29 milioni annui nel periodo 2025-2027).

 

Ancora, tra le misure introdotte per ridurre la pressione fiscale, si ricorda quella relativa al regime forfettario, con l’innalzamento a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) della soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

CCNL Federculture: raggiunta l’intesa sul rinnovo contrattuale 

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell’Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
– un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
– entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 – dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
– ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l’implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.

CCNL Chimica – Piccola Industria e Chimica Artigianato: stabilite le piattaforme

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica – Piccola Industria richiesti:
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
–  211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
–  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l’ estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.