CCNL Zootecnia: previsto per gennaio 2023 il contributo per il Fondo Assistenza sanitaria Fida

Aggiornamento quote contributive al Fondo Assistenza sanitaria Fida

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la contribuzione corrisposta dal personale impiegato di settore, ai quali viene applicato il presente CCNL, per le formule di iscrizione al Fondo attualmente vigenti, è così aggiornata:

Formula Azienda Dipendente Totale
A 108 108 216
A+B 120 256 376
A+C 130 148 268
A+B+C 130 298 428
D60 130 710 840

Si suole ricordare che, l’iscrizione al Fondo, decorre dalla data di assunzione dei lavoratori ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno in cui questa avviene, salvo disdetta scritta da presentare nei termini di 30 giorni dalla stessa data di assunzione.
I dipendenti assunti dal 1°gennaio 2021, possono altresì aderire al FIDA anche mediante la specifica “Formula 2021“, prevedendo, a fronte di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda può recuperare il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

CCNL Terziario (Confimea-Ugl): welfare contrattuale per l’anno 2023

Verranno attivati, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro

Le aziende attivano, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro per l’anno 2023, da utilizzare entro il 30 Novembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. Il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Ottobre sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio- 31 dicembre di ciascun anno. Detto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 
La specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori, ai quali viene applicato il CCNL, viene conferita all’ente bilaterale E.Bi.Gen. Al fine di dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, l’E.Bi.Gen. procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.
Prevista inoltre la possibilità di destinare i valori di welfare di anno in anno al Fondo di previdenza complementare individuato dalle Parti secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come la destinazione dei suddetti valori al sistema di Assistenza Sanitaria, secondo direttive e linee operative successivamente definite. In caso di destinazione totale da parte del lavoratore della quota annuale di Welfare a favore del Sistema di Assistenza Sanitaria, il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare la quota annuale di 140,00 euro. 

Premi di produttività nella Legge di bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva

L’articolo 1, comma 63, della nuova Legge di bilancio, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (Legge n. 197/2022).

Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, che è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro, e che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione.

 

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

 

Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2023, dunque, l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023

CCNL Lapidei-Industria: le novità a partire da gennaio 2023

Previsti nuovi minimi retributivi e un aumento dell’EGR

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Lapidei – Industria, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da azienda esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, per il triennio 2022-2025 a decorrere dal 1°gennaio 2023 sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi, calcolati a cura della redazione, a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
AS 2.087,43
A 1.920,35
B 1.565,52
CS 1.503,14
C 1.419,64
D 1.338,92
E 1.234,30
F 1.045,00

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1°gennaio 2023 sarà previsto l’importo di 210,00 euro lordi annui a titolo di elemento di garanzia retributiva per tutto il personale impiegato a tempo indeterminato ed ai lavoratori a termine aventi un contratto di almeno 6 mesi, che nel corso del 2022 non abbiano percepito trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
L’importo dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi interi di lavoro, incluse le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni, e per i lavoratori a tempo parziali.
La corresponsione sarà prevista nel mese di giugno, con possibilità per le aziende di erogarla pro quota in tredicesimi a cadenza mensile.

Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà: pronto il nuovo modulo di istruttoria

L’INPS fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale e sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso (INPS, messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato la realizzazione, nell’ambito del PNRR, di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse. In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Inoltre, l’INPS rende note anche le nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

In quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. Nel messaggio in commento, peraltro, il modello del file in questione, insieme a una scheda esplicativa contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

Pertanto, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento. In caso di mancata trasmissione del file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

I dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.