CCNL Metalmeccanici: la contro-piattaforma delle imprese ostacola il rinnovo contrattuale

Federmeccanica e Assistal si mettono di traverso presentando una piattaforma che, secondo i sindacati di settore, è peggiorativa

Con una nota stampa del 10 ottobre 2024 la Fiom-Cgil ha illustrato la situazione di stallo in cui versa il rinnovo contrattuale dei Metalmeccanico. L’impasse è dovuta alla presentazione da parte di Federmeccanica e Assistal di una contro-piattaforma che, di fatto, mette i bastoni tra le ruote alla prosecuzione del confronto e, secondo quanto affermato dal sindacato, non risponde alle principali richieste avanzate dai metalmeccanici su salario, stabilità dei contratti di lavoro, riduzione dell’orario e garanzia sugli appalti. 
Infatti, Federmeccanica e Assistal propongono un contratto di 4 anni (2024-2028), a differenza di 3 proposto da Fim, Fiom e Uilm, puntando a costruire un contratto che ricalca quello dell’Environment, social e governance, come richiesto nella piattaforma unitaria. Per quanto riguarda l’aspetto retributivo non è previsto alcun aumento sicuro e non verrà garantito nulla di più di quello che sarà definito in base all’andamento dell’inflazione (Ipca Nei), sottolineando che se la cifra di adeguamento, tra previsione e consuntivo, dovesse risultare superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 
I sindacati fanno sapere che se non ci sarà una reale trattativa sulla piattaforma presentata dalle Sigle, queste sono pronte a disporre una serie di iniziative, tra cui blocco delle flessibilità e lo sciopero. La Fiom-Cgil è disposta a proseguire le trattative a patto che si abbia come piano di rivendicazione la piattaforma unitaria con Fim e Uil votata dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore. 

Disegno di legge di bilancio 2025: le misure sul lavoro

Taglio del cuneo fiscale, incentivi alle imprese e supporto alle famiglie tra gli interventi più rilevanti della manovra (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, nella seduta del 15 ottobre è stato anche illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea. 

Diverse le misure che riguardano il lavoro a partire dal taglio del cosiddetto cuneo fiscale agli incentivi per le assunzioni alle imprese.

Le misure sul lavoro

Innanzitutto, sul piano fiscale con riflessi sui redditi da lavoro dipendente, la manovra 2025 rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su 3 scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. Inoltre, in particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027.

Vengono confermati, poi, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40.000 euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni di euro. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Ape sociale 2024

Il Consiglio dei ministri, oltre al disegno di legge di bilancio, ha approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Tra gli interventi previsti, vanno segnalati anche gli incrementi di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, per l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

CIRL Edilizia Cooperative Puglia: rinnovato il contratto

Prevista per i lavoratori l’erogazione di un importo Una Tantum 

Il giorno 2 Ottobre 2024 Legacoop Puglia e Feneal-Uil Puglia, Filca-Cisl Puglia, Fillea-Cgil Puglia hanno rinnovato il contratto integrativo regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative dell’edilizia ed affini della Puglia. 
Tra le novità dal punto di vista economico si segnala l’erogazione, agli operai in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, di un importo una tantum della misura di:
110,00 euro lordi agli assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
55,00 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra da erogarsi in un’unica soluzione unitamente alla retribuzione di ottobre 2024.
Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all’orario contrattualmente concordato. Agli impiegati l’importo di cui sopra sarà corrisposto nel solo caso in cui non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni dei CCNL vigenti. 
In materia di reperibilità, sarà possibile distribuirla in articolazioni settimanali, senza eccedere due settimane consecutive nel mese ed i 6 giorni consecutivi nell’arco della settimana. Al lavoratore inserito in turno di reperibilità ma sospeso in cassa integrazione per eventi atmosferici, se richiamato in servizio per interventi d’urgenza finalizzati al ripristino di servizi di pubblica utilità, dovrà essere corrisposta I’intera giornata lavorativa. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell’intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto I’esenzione dagli stessi o avviare un confronto con I’azienda per esporre le proprie ragioni con I’eventuale assistenza della RSU o, in assenza, delle Organizzazioni Sindacali. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a 90,00 euro lordi.
In tema di EVR, fermi restando i parametri regionali di cui all’art. 10 del CCRL, ai fini della determinazione della misura massima di EVR erogabile negli ambiti provinciale in cui le OO.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile non abbiano sottoscritto accordi sull’erogazione dell’EVR, la misura massima dello stesso sarà definita in accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto in una misura di sostenibilità tesa a evitare fenomeni di dumping contrattuale nel territorio di riferimento. Al fine dell’erogazione dell’EVR in tali territori le Parti Sociali si sono impegnate a dare puntuale informativa di tale misura a imprese e lavoratori entro il 31 dicembre 2024.  

Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

CIRL Alimentari Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative

In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane – Settore alimentare

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane – Settore Panificazione

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%.