CIPL Edilizia – L’Aquila: rinnovato l’integrativo provinciale

Potenziamento della formazione, indennità varie, EVR, Banca ferie e smart working tra le tematiche principali dell’intesa

Ance L’Aquila e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno sottoscritto, in data 14 febbraio 2023, il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e sarà valido per 36 mesi. 
Sul piano economico è stata definita l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) al 5%, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia dell’Aquila a livello aziendale.
Per l’indennità di alta montagna viene confermata l’aliquota del 2016 (0,10 euro per cantieri ubicati oltre i 1.100 metri s.l.m.), mentre per l’indennità trasporto casa- lavoro sono stati adeguati gli importi, dovuti all’inflazione e all’innalzamento del costo della vita. Gli operai percepiranno 3.00 euro/giorno e gli impiegati 53,00 euro/mese.
In relazione all’indennità di mensa per operai e impiegati, nel caso di organizzazione del servizio mensa o servizio esterno, l’impresa concorrerà fino al 70% di 11,00 euro/giorno (7,70 euro/pasto). In alternativa gli Operai percepiranno una indennità sostitutiva di 1,00 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente e per un massimo di 8 ore giornaliere. Per gli Impiegati è previsto l’adeguamento a 130,00 euro/mese.
Novità in merito all’indennità di reperibilità, con la previsione, qualora necessario, di turni di reperibilità retribuiti con 6,00 euro lordi dal lunedì al sabato, e 8,00 euro lordi per giornata festiva, oppure con 30,00 euro lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica). 
Sul piano normativo viene potenziata la formazione per favorire lo sviluppo del nuovo Campus dell’Edilizia di San Vittorino, e suddivisa in 4 macro aree: Sicurezza sul lavoro, Professionalizzante, Innovativa e qualificante, Sociale. 
La fornitura di D.p.i e indumenti di lavoro viene prevista nei costi sostenuti dalle imprese (1,05%) ed ottimizzata la procedura per l’erogazione da parte delle imprese che potranno richiedere il contributo alle spese per l’acquisto dei d.p.i. alla Cassa Edile, previa esibizione delle spese sostenute.
Sul piano normativo, in materia di Banca ferie e permessi solidali viene prevista la possibilità di concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (L. n. 53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.
Per i portatori di handicap e lavoratori stranieri potranno essere previste condizioni di maggior favore per la tutela dei soggetti fragili, sempre previo accordo con l’azienda.
Al fine di incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro viene prevista la possibilità di richiedere lo smart working, a patto che vengano rispettate le previsioni normative nazionali in materia e di concerto con l’azienda. 

CCNL Commercio – Cooperative: prevista l’Una Tantum

Stabilita a marzo la seconda tranche dell’importo di Una Tantum

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto  tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell’Utenza – Confcooperative Consumo e Utenza, Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.g.c.i.  Agrital, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi – Filcams – Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat – Cisl, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – Uiltucs – Uil ed applicabile al personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, dai dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua ha previsto l’erogazione di un importo Una Tantum.
Tale importo è previsto, per l’anno 2023,  in due tranches: gennaio, marzo e spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022. E’ escluso dalla base di calcolo del TFR e di altro istituto contrattuale, nonché, riproporzionato per i lavoratori a part – time. Il medesimo viene calcolato in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza e viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Di seguito le spettanze previste per marzo.

Livello Importo
OUADRI 265,63
I 241,67
II 210,42
III S 187,50
III 173,96
IV S 161,46
 IV 150,00
V 135,42
 VI 104,17

Fondo trasporto aereo, la rimessione in termini delle domande di accesso alla CIGS

Fornite le istruzioni per le richieste di trattamento di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 (INPS, messaggio 21 febbraio 2023, n. 757).

L’INPS ha comunicato le istruzioni operative e contabili che riguardano le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Queste istanze sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza in forza dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 198, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Peraltro, il Milleproroghe prevede altresì che le prestazioni integrative di cui trattasi possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Viene infatti prevista a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro.

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’Istituto, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.

Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, a parziale deroga di quanto previsto dalla circolare n. 61 del 24 maggio 2022, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.

Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni del messaggio in commento.

In particolare, nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur dell’INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur dell’Istituto provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

Il messaggio in oggetto dell’INPS contiene, infine, le modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio per i datori di lavoro.

Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali esenti da bollo per la Società di Mutuo Soccorso

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Società di Mutuo Soccorso, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in merito all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2023, n. 219).

Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 20 della tariffa allegata al D.P.R.  n. 642/1972, che prevede, per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali, il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio. Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

 

Con riferimento al caso rappresentato, ricorda, invece, che l’art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, relativi o richiesti dagli Enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.

L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. In linea con quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia ritiene infatti che il legislatore con tale esenzione ha manifestato la volontà di agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.

CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi da marzo 

Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.

Livello Minimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.470,58