Approvata la disciplina dell’equo compenso per i professionisti

Con il voto favorevole della Camera diviene legge la normativa in materia di giusta retribuzione delle prestazioni rese dai chi esercita una professione liberale (Camera dei deputati, comunicato 13 aprile 2023).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 12 aprile 2023 la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti (avvocati, notai, amministratori di condominio, commercialisti, ecc.), con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. 

Il provvedimento si compone di 13 articoli e innanzitutto definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi i professionisti non iscritti a un Ordine, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (articoli 1 e 2).

La legge disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4).

Si prevede anche che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (articolo 5).

Viene consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (articolo 7) e si disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8).

Inoltre, viene consentita la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (articolo 9).

Infine, presso il Ministero della giustizia, viene istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), mentre si prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (articolo 11).

 

 

 

CIPL Edilizia Artigianato-Milano: erogato l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno in corso

Definito l’Evr 2023 per le Aziende ed il personale di Comparto

L’accordo del 28 marzo 2023, sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie, prevede la verifica dei parametri territoriali per la determinazione ed il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Tale accordo assicura l’andamento positivo di tutti i parametri territoriali tenendo conto anche dei cicli economici che caratterizzano il settore, collegati ai risultati di produttività, qualità e competitività raggiunti nel territorio.
Come previsto, l’Elemento in questione può esser dovuto interamente, dovuto in misura ridotta oppure non dovuto.
– Evr dovuto in misura intera:
Se dal confronto tra i dati riguardanti il triennio 2020-2022 in rapporto al precedente triennio 2019-2021, i parametri aziendali relativi alle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed al volume d’affari Iva come rilevabile dalle dichiarazioni annuali risultino pari o positivi, le Aziende provvederanno alla corresponsione dell’intero importo ad operai, impiegati, nonché ad apprendisti con contratto professionalizzante mediante il versamento di quote mensili durante l’anno in corso. In tal caso, l’Evr è stabilito nella misura intera del 4% dei minimi tabellari vigenti dal 1° Febbraio 2020.
– Evr non dovuto o versato in misura ridotta:
Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo, l’Azienda non dovrà versare l’Elemento Variabile della Retribuzione. Se invece, l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, la stessa dovrà riconoscere l’Evr in misura ridotta pari al 50% dell’intero importo. In tal caso ella dovrà, entro il 30 Ottobre 2023, inviare tramite indirizzo Pec all’Associazione Artigiana di categoria cui aderisce ed alla Cassa Edile di Milano, un’autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Verifica del parametro Ore denunciate in Cassa Edile
Da ultimo si comunica che, le ore denunciate presso la Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, possono esser verificate nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “Evr”.

CCNL Commercio Cooperative: erogati gli acconti assorbibili su futuri aumenti contrattuali

Con il mese di aprile, corresponsione degli acconti ai lavoratori in forza dal 12 dicembre 2022
Il Verbale di Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2022, tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Coop…

Spese di trasporto pubblico: trasmissione dati precompilata

 

Nella G.U. n. 83 del 7 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2023 del MEF sulla Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il Decreto 29 marzo 2023 il MEF rende note le disposizioni per la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

Per quanto riguarda i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, essi sono individuati negli enti pubblici o nei soggetti privati affidatari dello stesso servizio di trasporto, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991.

La suddetta comunicazione deve contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, indicandovi i dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto le spese. I soggetti di cui sopra e quelli addetti all’erogazione dei rimborsi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell’anno precedente, indicandovi il soggetto che ha ricevuto il rimborso e l’anno della spesa rimborsata.

 

Il MEF precisa che da tali comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti senza la registrazione dei dati identificativi dei titolari ed è necessario indicarvi esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Specifica il Decreto, per quanto riguarda i periodi d’imposta 2023 e 2024, che l’invio delle comunicazioni resta facoltativa e a tali anni d’imposta non vi si applicano le sanzioni previste dall’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. A partire, poi, dal periodo d’imposta 2025, l’invio della comunicazione su queste spese diverrà obbligatoria.

 

Per conoscere la modalità tecnica di trasmissione telematica delle comunicazioni si provvederà attraverso un provvedimento specifico del direttore dell’Agenzia delle entrate, in accordo con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

Lavoratore padre in congedo e dimissioni, spetta il ticket di licenziamento

L’INPS fornisce precisazioni riguardo al trattamento contributivo che spetta al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, con indicazioni operative per i datori che devono versare il ticket di licenziamento (INPS, messaggio 12 aprile 2023, n. 1356).

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012 a carico del datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere il cosiddetto ticket di licenziamento.

 

Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

 

In particolare, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. n. 151/2001), sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001).

 

Si ricordi che il congedo di paternità obbligatorio prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e la sua durata è aumentata a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice  ed è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

 

Nell’ipotesi di dimissioni del padre lavoratore durante il congedo di paternità obbligatorio:

 

– il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

 

– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.Lgs. n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.

 

L’INPS precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del medesimo messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

L’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

 

Infine, vengono date le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens: i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.151/2001”.

 

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi, come detto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.