Tregua fiscale: le risposte dell’Agenzia ai quesiti degli operatori

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Fornite, in particolare, indicazioni sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (circolare n. 6/E del 20 marzo 2023).

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, ha fornito ulteriori indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo le precedenti circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E, in cui erano già stati esposti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua fiscale. L’Agenzia si pronuncia, in particolare, in merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali, al cosiddetto “ravvedimento speciale” e all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Sciolti anche dubbi sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia chiarisce che, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato l’elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni risulta o meno obbligatoria e che non dipende dalla rilevanza della violazione formale, ai fini delle attività di controllo, che la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Viene, inoltre, specificato che possono essere considerate irregolarità formali, quindi sanabili, sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, se correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, sia l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

In relazione al nuovo ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, l’Agenzia rammenta che, in base alla circolare n. 2/E del 2023, vi si applicano gli stessi chiarimenti del ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente. Risulta essenziale, per beneficiare della suddetta regolarizzazione, che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. 

 

In riferimento all’adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di bilancio 2023, ma possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023, è confermata la possibilità di definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito d’ufficio, ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs., anche successivi al 31 marzo 2023, purché l’accertamento sia sottoscritto con adesione e perfezionato con il pagamento.

Trasporto su strada e distacco dei conducenti: obblighi e sanzioni

Entra in vigore oggi il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con l’introduzione di nuovi obblighi e sanzioni (D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27). 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, con vigenza al 21 marzo 2023, il D.Lgs. n. 27/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

 

Ambito di applicazione

 

Il decreto in commento interviene apportando modifiche al D.Lgs. n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, aggiungendo, innanzitutto, il Capo III bis contenente disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato. Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili.

 

Viene precisato che il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 

 

Obblighi amministrativi

 

L’articolo 12 sexies introdotto dal decreto in commento stabilisce precisi obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

 

In particolare, il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco, al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

 

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) il numero di targa dei veicoli a motore;

g) l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

 

Il trasportatore deve aggiornare le suddette informazioni entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.

 

Il trasportatore deve anche assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 (art. 12 sexies, comma 4).

 

Riguardo al conducente, egli ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui sopra.

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro 8 settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché: 1) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; 2) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997; 3) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

 

Sanzioni

 

Sono poi previste, dal nuovo articolo 12 septies del D.Lgs. n. 136/2016, specifiche sanzioni in caso di violazioni degli obblighi amministrativi di cui detto.

 

Il trasportatore che violi l’obbligo di trasmissione della comunicazione di distacco o quello sancito all’articolo 12 sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

Nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni, il trasportatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000

 

Sanzionato anche il conducente che non adempia all’obbligo di cui all’articolo 12 sexies, comma 6, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

Invalidità: il punto sulla semplificazione delle procedure

L’INPS riepiloga le modalità operative vigenti e le attività per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria (INPS, messaggio 17 marzo 2023, n. 1060).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha tracciato il quadro delle modalità operative e delle nuove iniziative in materia procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

In particolare, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona.

La produzione degli atti può trovare impulso:

– su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

– su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito istituzionale dell’INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile sia per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC), sia per le revisioni sanitarie.

Soltanto qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Peraltro, le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale. È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

Il ruolo del PNRR

In riferimento al tema in questione, l’attuazione del PNRR ha avuto a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”. È stato implementato, infatti, il servizio di domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e all’istituto di patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della Legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Questo servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.

Infine, in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’INPS ha reso noto che sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto, in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

CIPL Edilizia Industria – Ancona: accordo per la determinazione degli importi EVR

Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018

Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell’anno 2023.
Con l’accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l’accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
– numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
– monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
– rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l’accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l’anno 2023 (Gennaio 2023 – maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.

 

Operai – Minimi paga base orari/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

 

LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Manageritalia Executive Professional: Ltc in forma temporanea compresa nella quota associativa

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L’attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L’assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.