Variazione dell’interesse di dilazione e differimento dei contributi e della misura delle sanzioni civili

 

con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, l’INPS comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La decisone della BCE di innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 3,50%, con decorrenza dal 22 marzo 2023, ha impattato sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Ciò premesso, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,50% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. Restano, comunque, immutati i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Dunque, dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,50% annuo e viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

 

In parallelo, anche la misura delle sanzioni civili risente dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti). Mentre, in caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione d’anno, resta ferma al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vanno calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, in conseguenza alle variazioni stabilite dalla BCE, a decorrere dal 22 marzo 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Comunicazione spese impianti di compostaggio: i termini e le specifiche tecniche per la trasmissione 

 

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione e le Modifiche al provvedimento n. 80989 del 14 marzo 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 84261 del 21 marzo 2023).

L’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

 

Per la fruizione del credito d’imposta, la comunicazione va presentata, in via telematica, nei termini definiti dall’Agenzia delle entrate: dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022; dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023. 

L’invio telematico deve avvenire nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche, attraverso il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

 

La Legge di bilancio per il 2023, nel dettaglio, ha modificato il comma 831 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo la fruizione del credito d’imposta alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Pertanto, l’Agenzia ha apportato modifiche al precedente provvedimento prot. n. 80989 del 14 marzo 2022, con il quale sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito ed è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni, per adeguarne il contenuto alla proroga prevista dalla legge di bilancio per il 2023. 

 

L’Agenzia, oltre al contenuto del provvedimento, nell’allegato stabilisce il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica dei dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.

 

 

 

 

 

L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil per il servizio sanitario regionale

Previsti 16 milioni di euro per il salario accessorio di lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale

Con accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil è stato definito lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità.
In questo modo i fondi della contrattazione integrativa delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno incrementati nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022.
Con le risorse stanziate verrà finanziato il trattamento economico accessorio e saranno coinvolti complessivamente oltre 56mila professionisti del comparto sanitario: operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e altri operatori non medici. Al momento rimane escluso il personale dirigenziale, per il quale si è in attesa della sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021, al fine di valutare le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022.
In sede di contrattazione integrativa aziendale, le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende per perseguire politiche di crescita e valorizzazione professionale del personale, quali per esempio le progressioni tra le aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di lavoro.

CCNL Scuola Pubblica: 300 milioni di euro a disposizione per il rinnovo

Integrato l’Atto di Indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso novembre in tema di aumento delle retribuzioni 

Nei giorni scorsi, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso  novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico.
Tale integrazione prevede la disponibilità di 300 milioni di euro circa, stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, al fine di incrementare la componente fissa delle retribuzioni in vista delle trattative per il rinnovo del CCNL.
Si prevede, pertanto, un aumento medio degli stipendi, già approvato nel 2022, da 100,00 euro a 124,00 euro per mensilità.
Secondo il Ministero, l’obiettivo è di prevedere un netto miglioramento delle retribuzioni del personale del comparto Istruzione e ricerca al fine di valorizzare i lavoratori del settore e garantire maggiore continuità didattica agli studenti.