Ebinter Bari: rinnovato il contributo per il buono libri 2024-2025

Prevista l’erogazione di 150,00 euro per i figli dei lavoratori iscritti all’Ente

L’Ente bilaterale del terziario Bari ha rinnovato il bando per il sostegno alle spese scolastiche per il 2024-2025 per i figli dei dipendenti iscritti all’Ente. La misura prevede un contributo forfettario pari a 150,00 euro per ciascun figlio iscritto alla scuola secondaria di 1° o 2° grado. Il bando prevede, oltre al contributo libri, tutta una serie di altre iniziative che puntano a migliorare il benessere dei lavoratori, con l’accesso ad opportunità di formazione e sostegno economico. L’iniziativa resterà attiva fino al 31 dicembre 2024 e consente ai lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ente da almeno 3 mesi ed in regola con i versamenti contributivi di inoltrare la domanda tramite il portale dell’Ente. Il contributo verrà erogato sulla sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. 
Inoltre, l’Ebinter continuerà a promuovere il welfare territoriale tramite corsi di formazione gratuiti per i lavoratori, offrendo anche servizi tra i quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il sostegno al reddito. 

Misure in materia economica, fiscale e enti territoriali: il D.L. in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l’aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d’imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

CIRL Idraulico forestale Lombardia: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all’art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All’interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all’interno dell’orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All’art. 13 bis “permessi straordinari” viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

Contribuzione INPGI: il 31 ottobre scade il termine per il versamento a saldo

L’Istituto ha comunicato le diverse modalità di pagamento (INPGI, comunicato 11 ottobre 2024).

L’INPGI ha rammentato la scadenza del termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2023 dai giornalisti iscritti all’Istituto, fissata per il prossimo 31 ottobre. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle 3 rate mensili previste, con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2024.

Le modalità di pagamento

Il pagamento, a scelta del giornalista, potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in 3 rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e  nei campi mese/anno di riferimento 01/2023. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto indicato nel comunicato in commento pubblicato sul sito istituzionale, avendo cura di indicare nella causale: “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2023  e dal codice fiscale e/o matricola INPGI.