Tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2023 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 con modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28).

Il decreto in commento apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) inserendo il nuovo Titolo II.1 recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

 

La nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies.

 

L’azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva europea.

 

Il decreto prevede, oltre all’azione rappresentativa nazionale, anche un’azione rappresentativa transfrontaliera ovvero, promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

 

L’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

 

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi, di cui il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati a esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti – designati da altri Stati membri – iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Le azioni rappresentative previste possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure compensativi e, se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

 

La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, nè le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

 

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

CIPL Agricoltura Impiegati Milano-Lodi-Monza Brianza: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Novità su retribuzione, Premio provinciale di produttività, Liberalità

In data 6 marzo 2023, è stato siglato, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia, il Verbale di Accordo relativo al rinnovo del CIPL Agricoltura-Impiegati, applicato ai Quadri e a tutti gli Impiegati agricoli, florovivaisti ed orticoli delle Province di Lodi, Milano e Monza Brianza.
Di seguito le novità introdotte.
1. Conseguimento di un aumento economico complessivamente nella misura del 5,2% e così ripartito:
 4% sulla retribuzione con decorrenza 1° gennaio 2023;
1,2% sul Premio Provinciale di Produttività calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Inserimento nella retribuzione del mese di marzo degli aumenti economici spettanti al personale di settore, ed altresì saranno contestualmente versati gli arretrati retributivi sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
3. Premio Provinciale di Produttività: dal 1° gennaio 2022 vengono erogati gli importi comprensivi dell’aumento del 1,2% riferito alla retribuzione annua lorda 2023.
Con il mese di marzo verrà saldato il Premio Provinciale produttività relativo all’anno 2022 a condizione del raggiungimento dell’obiettivo di assiduità (tenendo presente che, si è già provveduto alla corresponsione dell’acconto pari al 50% del premio calcolato sull’importo 2021 con la mensilità di agosto 2022).
4. Confermata e resa strutturale l’erogazione della Liberalità per un importo pari ad euro 250,00 annui in favore di tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e seguenti.

Maggiorazione ammortamento costo fabbricati strumentali per le imprese commercio al dettaglio

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l’Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l’appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
–  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

CCNL Commercio (Conflavoro): previsti acconti su futuri aumenti

Erogati a marzo 2023 gli acconti sui futuri aumenti contrattuali a titolo di anticipazione riassorbibile 

Il CCNL sottoscritto tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal, ha previsto a marzo gli acconti sui futuri aumenti contrattuali, erogati a titolo di anticipazione riassorbibile per i dipendenti delle aziende operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci.
Si fa presente che per il personale part-time time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti deve essere considerato il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione.
Di seguito gli importi.

Livello  Importo
Quadri  52,60
Primo livello 47,90
Secondo livello 41,50
Terzo livello 35,80
Quarto livello 31,20
Quinto livello 29,00
Sesto livello 25,50
Settimo livello 22,10
Op. vendita A 29,60
Op. vendita B 25,10

 

Decreto immigrazione: la nota esplicativa dell’INL

L’Ispettorato si occupa del D.L. n. 20/2023: dalla semplificazione del rilascio del nulla-osta al lavoro alla procedura di asseverazione (INL, nota 21 marzo 2023, n. 20).

L’INL ha pubblicato una nota sui contenuti del cosiddetto Decreto Immigrazione (D.L. n. 20/2023) affrontandone i diversi aspetti: dalla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le verifiche, la capacità economica del datore di lavoro, la verifica della congruità del numero di richieste presentate, l’asseverazione e i protocolli d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni dei datori di lavoro.

Programmazione dei flussi di ingresso legale 

Il provvedimento stabilisce che la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, avverrà per il triennio 2023-25, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non più ogni anno. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, si provvederà all’adozione di ulteriori decreti durante il
triennio. L’articolo 5, consentirà poi ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei
lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.

Semplificazione del rilascio del nulla osta al lavoro 

La disposizione dell’articolo 2 del decreto in oggetto, nel modificare gli articoli 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 inserisce nel corpo del T.U. Immigrazione, rendendola strutturale, la procedura semplificata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 73/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, in particolare per quel che riguarda l’incarico ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Capacità economica del datore di lavoro

Al riguardo, si rammenta che il comma 1 dell’articolo 9 del D.M. D.M. 27 maggio 2020, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. 

Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 annui, limite che sale a 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Verifica della congruità del numero di richieste presentate

Si stabiliscono i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità: capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e tipo di attività svolta dall’impresa.

L’asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo. Si conferma, inoltre, che gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione.