CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

Ebav Veneto: versamento del contributo per il superamento del Digital Divide

Corrisposto contributo pari ad euro 1.500,00 per le Aziende del comparto

Entro il 30 aprile 2023, le Aziende riceveranno, a titolo di spese sostenute nel 2022, un contributo corrispondente al 50% di queste, erogabile per un massimo di euro 1.500,00, al fine di favorire il superamento del Digital Divide.
Tale contributo è stato versato:
– per la realizzazione di opere infrastrutturali, ossia, lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
– per nuova strumentazione, ossia, acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ altresì indispensabile che, per ogni versamento richiesto, venga predisposta una sola domanda compilando il riquadro di riferimento.
Al fine di realizzare tale richiesta, si rendono necessarie:
– copia delle fatture quietanzate inerenti la spesa sostenuta dalle quali si desume in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato di consulenza o progettazione;
– relazione tecnica consulente contenente la descrizione degli obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, ed in relazione all’intervento del consulente.
Tale contributo non è soggetto a trattenute fiscali e deve esser erogato entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav; non sono ammessi pagamenti su conto correnti intestati ad un soggetto diverso da chi richiede il contributo. In aggiunta si specifica anche che, la mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la sua non corresponsione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto potrà inoltre erogare il contributo esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

CIPL Edilizia – Livorno: stabilito l’EVR anno 2023

Elaborate le tabelle relative ai valori dell’EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell’EVR per l’anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell’accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro