CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

Equilibrio vita-lavoro: le indicazioni per permessi e congedi straordinari

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

CCNL Metalmeccanica (Artigianato): trattative sulla piattaforma di rinnovo contrattuale

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l’anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l’introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l’attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Qualificazione buoni mobilità rilasciati dal Comune per il percorso casa-lavoro

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro (risposta n. 274 del 4 aprile 2023).

L’istante ha sollevato dubbi riguardo ai buoni mobilità che i lavoratori dipendenti ricevono dal Comune, a titolo di incentivi chilometrici, e se questi debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’art. 51, comma 3, del Tuir, con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022.

 

In risposta al quesito, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi. Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, l’arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

Nel caso di specie, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune, coerentemente con obiettivi di sostenibilità ambientale, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-­lavoro e lavoro-­casa, fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

 

I buoni mobilità sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura  massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente e per accedervi sono stati previsti i seguenti requisiti:

– che il datore di lavoro abbia aderito al programma in risposta all’ avviso comunale;

– che il Comune abbia accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

– che il singolo lavoratore abbia accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione  mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’art 51 del Tuir, in quanto non costituisce reddito di lavoro dipendente.