Lavoratori part time ciclico verticale e indennità una tantum: il riesame delle domande respinte

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti, hanno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame (INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379).

L’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto decreto Aiuti), le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Si tratta, come noto, dell’indennità pari a 550 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di  Patronato sia da parte del cittadino accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca.

Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”.

 

Nel termine, non perentorio, di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”.

 

E’ comunque necessario indicare una motivazione e contestualmente inviare la documentazione utile a consentire il riesame attraverso il link “Allega documentazione”.

 

In allegato al messaggio in commento, l’Istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e fornisce poi alcune indicazioni amministrative sul riesame nei casi di reiezioni più frequenti emersi dall’analisi effettuata a campione. 

 

Nel caso in cui le denunce UniEmens non siano state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’IINPS con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time, all’esito della attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

 

Riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa, ad esempio, che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

 

Viene data una precisa indicazione per i lavoratori dello spettacolo: infatti, considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a 26 giorni. Si deve tener conto, in proposito, che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati, quindi, 7 settimane sono 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

 

In riferimento all’ulteriore requisito secondo il quale il beneficiario non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

 

Si ricorda che, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

Approvata la disciplina dell’equo compenso per i professionisti

Con il voto favorevole della Camera diviene legge la normativa in materia di giusta retribuzione delle prestazioni rese dai chi esercita una professione liberale (Camera dei deputati, comunicato 13 aprile 2023).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 12 aprile 2023 la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti (avvocati, notai, amministratori di condominio, commercialisti, ecc.), con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. 

Il provvedimento si compone di 13 articoli e innanzitutto definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi i professionisti non iscritti a un Ordine, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (articoli 1 e 2).

La legge disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4).

Si prevede anche che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (articolo 5).

Viene consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (articolo 7) e si disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8).

Inoltre, viene consentita la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (articolo 9).

Infine, presso il Ministero della giustizia, viene istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), mentre si prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (articolo 11).

 

 

 

CIPL Edilizia Artigianato-Milano: erogato l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno in corso

Definito l’Evr 2023 per le Aziende ed il personale di Comparto

L’accordo del 28 marzo 2023, sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie, prevede la verifica dei parametri territoriali per la determinazione ed il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Tale accordo assicura l’andamento positivo di tutti i parametri territoriali tenendo conto anche dei cicli economici che caratterizzano il settore, collegati ai risultati di produttività, qualità e competitività raggiunti nel territorio.
Come previsto, l’Elemento in questione può esser dovuto interamente, dovuto in misura ridotta oppure non dovuto.
– Evr dovuto in misura intera:
Se dal confronto tra i dati riguardanti il triennio 2020-2022 in rapporto al precedente triennio 2019-2021, i parametri aziendali relativi alle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed al volume d’affari Iva come rilevabile dalle dichiarazioni annuali risultino pari o positivi, le Aziende provvederanno alla corresponsione dell’intero importo ad operai, impiegati, nonché ad apprendisti con contratto professionalizzante mediante il versamento di quote mensili durante l’anno in corso. In tal caso, l’Evr è stabilito nella misura intera del 4% dei minimi tabellari vigenti dal 1° Febbraio 2020.
– Evr non dovuto o versato in misura ridotta:
Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo, l’Azienda non dovrà versare l’Elemento Variabile della Retribuzione. Se invece, l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, la stessa dovrà riconoscere l’Evr in misura ridotta pari al 50% dell’intero importo. In tal caso ella dovrà, entro il 30 Ottobre 2023, inviare tramite indirizzo Pec all’Associazione Artigiana di categoria cui aderisce ed alla Cassa Edile di Milano, un’autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Verifica del parametro Ore denunciate in Cassa Edile
Da ultimo si comunica che, le ore denunciate presso la Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, possono esser verificate nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “Evr”.

CCNL Commercio Cooperative: erogati gli acconti assorbibili su futuri aumenti contrattuali

Con il mese di aprile, corresponsione degli acconti ai lavoratori in forza dal 12 dicembre 2022
Il Verbale di Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2022, tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Coop…

Spese di trasporto pubblico: trasmissione dati precompilata

 

Nella G.U. n. 83 del 7 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2023 del MEF sulla Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il Decreto 29 marzo 2023 il MEF rende note le disposizioni per la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

Per quanto riguarda i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, essi sono individuati negli enti pubblici o nei soggetti privati affidatari dello stesso servizio di trasporto, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991.

La suddetta comunicazione deve contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, indicandovi i dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto le spese. I soggetti di cui sopra e quelli addetti all’erogazione dei rimborsi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell’anno precedente, indicandovi il soggetto che ha ricevuto il rimborso e l’anno della spesa rimborsata.

 

Il MEF precisa che da tali comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti senza la registrazione dei dati identificativi dei titolari ed è necessario indicarvi esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Specifica il Decreto, per quanto riguarda i periodi d’imposta 2023 e 2024, che l’invio delle comunicazioni resta facoltativa e a tali anni d’imposta non vi si applicano le sanzioni previste dall’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. A partire, poi, dal periodo d’imposta 2025, l’invio della comunicazione su queste spese diverrà obbligatoria.

 

Per conoscere la modalità tecnica di trasmissione telematica delle comunicazioni si provvederà attraverso un provvedimento specifico del direttore dell’Agenzia delle entrate, in accordo con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.