CIPL Edilizia Industria – Cuneo: corrisposto l’EVR al personale delle Aziende edili

Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimo al 03/03/2022 EVR 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.

Livello Minimo al 03/03/2022 Evr 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero che percepiscano assegni di ricerca esenti da Irpef (Agenzia delle entrate, Principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8).

L’articolo 44, D.L. n. 78/2010 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, tale agevolazione è fruibile dai contribuenti per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi di imposta successivi.

L’ agevolazione in questione, ha spiegato l’Agenzia, ha avuto origine dall’esigenza di porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. A tal fine, la disposizione non è rivolta soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendono far ritorno nel paese di origine, ma a tutti i ricercatori e docenti residenti all’estero, sia italiani, sia stranieri, i quali, per le loro particolari competenze e conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia.

 

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere l’agevolazione, l’Agenzia facendo riferimento alla circolare del 23 maggio 2017 n. 17/E, ha precisato che sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. Inoltre, poiché i titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, compete al soggetto interessato la richiesta della dichiarazione di valore alla competente autorità consolare.

In merito ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 il rientro o l’ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all’avvio dell’attività presso università e/o enti di ricerca anche nell’ambito di un assegno di ricerca, di cui all’articolo 2 della Legge n. 240/2010.

Per gli assegni di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, l’articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, prevedeva che fossero esenti dall’IRPEF. Il successivo articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240 del 2010 stabiliva, poi, che le università potevano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, riservati, tra l’altro, a candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca o di borse post dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Con questo richiamo normativo l’Agenzia ha spiegato che l’efficacia delle predette disposizioni è stata prorogata dall’articolo 6 del D.L. n. 198/2022, consentendo, in particolare, alle università e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2023, entro i limiti delle risorse già programmate e deliberate dagli organi preposti.

Pertanto lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione dell’assegno di cui al citato articolo 22 della Legge n. 240/2010 può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.

 

Il contesto premesso definisce, pertanto, particolari situazioni e modalità di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall’estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, nell’ambito delle quali, in particolare, la percezione degli assegni di ricerca in questione (esenti da IRPEF), in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010. 

In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che, in linea con la ratio agevolativa del regime di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, non è ostativa ai fini dell’accesso allo stesso, la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF. In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Ddl Concorrenza: ok alle norme su concessioni per il commercio al dettaglio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Consiglio dei ministri, comunicato 20 aprile 2023, n. 30).

Il governo ha dato la sua approvazione il 20 aprile 2023 al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 proposto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il testo che interviene su diversi settori investe anche il lavoro affrontando il tema delle concessioni per il commercio al dettaglio. In particolare, il provvedimento stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Il Ddl approvato prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i 6 mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni

Dal canto loro, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista. Sono infine semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Settore energetico

Per quel che riguarda il settore della distribuzione di energia elettrica e gas, il Ddl interviene per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Inoltre, si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Inoltre, si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento. Viene, infine, introdotta la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Ruolo dell’AGCM

Il provvedimento amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Inoltre, si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (ad esempio servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

CCNL Centri elaborazione Dati: a partire da aprile nuovi importi relativi all’indennità di funzione

Dal 1°aprile previsti aumenti relativi all’ indennità di funzione spettante ai Quadri e ai Quadri di Direzione 

Il verbale di accordo del 9 marzo 2022 siglato da Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e dalla U.G.L. ha previsto per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. che a decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, viene mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione.
Dal mese di aprile 2023 tale indennità è di:

–  269,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri di Direzione;
–  234,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri.

CIRL Edilizia Artigianato – Piemonte: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti del 4% sulle tabelle paga vigenti e degli importi di alcune indennità economiche

Dopo una lunghissima e complessa trattativa è stato rinnovato il 13 aprile 2023, presso la sede di Confartigianato Piemonte a Torino, il contratto del settore edilizia artigianato, scaduto il 31 dicembre 2021. Il rinnovo interessa oltre 25mila lavoratori, tra operai e impiegati, dipendenti delle imprese edili artigiane di tutto il Piemonte, ed ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento per tutti i lavoratori, che verrà erogato sin da subito. Nello specifico il 4% sulle tabelle paga vigenti, legato al buon andamento del settore, con arretrati dal 1° gennaio 2023.
Per i lavoratori edili aumenteranno anche anche gli importi di alcune indennità economiche contenute in busta paga, come l’indennità sostitutiva di mensa, l’indennità per lavori di alta montagna, l’indennità per lavori in galleria, l’indennità di reperibilità e l’indennità di trasferta.
Secondo Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionali tra gli elementi più qualificanti dell’intesa c’è l’inserimento della norma anti-dumping, di reciprocità contrattuale, che parifica i costi contrattuali per le imprese, sia in caso di applicazione del contratto industriale che di quello artigiano.
Il nuovo contratto prevede anche le clausole di salvaguardia a tutela, sempre e in ogni caso, delle condizioni di miglior favore per i lavoratori delle diverse province piemontesi.
Dal punto di vista normativo, affermano Feneal-Filca-Fillea regionali, è stato previsto il rafforzamento degli impegni già presi in precedenza su salute, sicurezza e formazione, al fine di favorire la trasparenza e la regolarità nel settore. Prevista, a tal fine, l’istituzione di un Osservatorio regionale, che avrà il compito di monitorare l’andamento del settore in Piemonte, con particolare attenzione ai temi della qualificazione dei dipendenti, dei fabbisogni formativi e delle professionalità di difficile reperibilità nel mercato del lavoro.