Definizione agevolata delle controversie tributarie e nozione di parte in senso formale

Per identificare le liti definibili deve farsi riferimento alla nozione di parte in senso formale, in particolare al 1° gennaio 2023, è necessario che, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio (Agenzia delle entrate, risposta 24 aprile 2023, n. 306).

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, ha fornito delucidazioni riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale. In particolare, secondo quanto già chiarito dalla circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, la definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti ­alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Con la suddetta circolare, l’Agenzia ha inoltre specificato che:
– possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
– per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pertanto, al fine di identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge di bilancio 2023 non possono trovare applicazione in quanto il ricorso introduttivo della lite che l’istante ha inteso definire è stato notificato al solo agente della riscossione e, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia non risultava ancora parte del giudizio, intervenendovi solo successivamente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992. 

CCNL Turismo (Confcommercio): incontro per il rinnovo

Classificazione del personale, modifiche sull’orario di lavoro, rivisitazione degli scatti di anzianità e maggiore detassazione sul salario tra gli argomenti sul tavolo

E’ ripreso il confronto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem e la Lega Coop Produzione e Servizi  per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile a tutti i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
Le associazioni datoriali hanno esposto dati e analisi sulle difficoltà del settore dovute al difficile momento dovuto principalmente all’aumento dell’inflazione, dei costi delle materie prime e dell’energia. A tal proposito si è proposto un intervento governativo volto ad arginare le difficoltà del momento.
Secondo le predette associazioni i temi da trattare sono:
– la classificazione, per aggiornare e integrare gli attuali profili professionali;
– l’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro, per recuperare produttività;
– i livelli contrattuali;
–  la bilateralità, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e migliorare la capacità di intervento sulla formazione; 
–  il salario, che necessita di provvedimenti del Governo in materia di detassazione;
–  la rivisitazione dell’istituto degli scatti di anzianità.
Secondo i sindacati, è giusto un intervento del Governo, ma è necessario comunque porre attenzione sul tema della precarietà del lavoro intermittente, dei voucher e del sostegno al reddito dei part time verticali.
Il negoziato proseguirà il prossimo 18 maggio e affronterà il tema della professionalità.

Sostegno alle imprese della ceramica e del vetro di Murano, le domande di ammissione al contributo

Pubblicato il decreto ministeriale in favore delle imprese di Murano che operano nel settore del vetro e della ceramica artistici che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per contenere gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina e dai conseguenti aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 21 aprile 2023).

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in data 21 aprile 2023, del decreto 20 aprile 2023 che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del Fondo ceramica e vetro artistici di Murano, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

 

Il Fondo in questione, introdotto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha lo scopo di contenere gli effetti negativi causati dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, concedendo un ristoro a un piccolo settore di eccellenza quale quello della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

 

Infatti, come noto, la misura di supporto è rivolta alle imprese con sede operativa nell’isola di Murano (Venezia) e che operano nei settori della fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro (codice ATECO 23.1) o della ceramica artistica (codice ATECO 23.41), ed è finalizzata a fornire alle stesse un sostegno, nella forma di un contributo a fondo perduto, per il pagamento delle bollette del gas naturale e dell’energia elettrica. 

 

Sono ammissibili al contributo: le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del citato decreto (avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero) e il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse mentre, l’imposta sul valore aggiunto, è ammissibile solo se rappresenta per l’impresa un costo effettivo non recuperabile.

 

Si ricorda che, fino al 18 maggio 2023, è possibile inviare al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022, ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis” mentre, dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023, potranno essere trasmesse le nuove domande.

 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa beneficiaria e inviata a mezzo PEC.

 

La concessione del contributo, qualora superi la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici: in tal caso, al modulo di domanda devono essere allegate contestualmente le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto.

 

 

CCNL Pulizia-Artigianato: in arrivo l’Edar per i dipendenti del Settore

Dal 1° maggio viene versata la nuova trance dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione

Per quel che concerne il CCNL Pulizia-Artigianato, le sigle sindacali Confartigianato-Imprese di Pulizia, assistite dalla Confartigianato Imprese, Cna Servizi alla Comunità, supportata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane-Claai e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltrasporti-Uil hanno convenuto, in data 2 novembre 2022, sull’Ipotesi di Accordo circa la stipula del suddetto CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che erogano Servizi di Pulizie.
Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, infatti, si applica ai lavoratori dei servizi di pulizia e attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; per coloro i quali prestano servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; e per chi si occupa di servizi di disinfestazione e derattizzazione e servizi di pulizia e manutenzione di piscine.
Nell’Ipotesi di Accordo del 27 dicembre 2022 è stata indicata l’erogazione dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, a copertura del vuoto temporale contrattuale, per quei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del sopra citato Accordo. L’emolumento viene corrisposto mensilmente ed è pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L’Edar ha durata temporanea e viene riproporzionato nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro part-time; mentre, in caso di rapporto di apprendistato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le OO.SS. citate in apertura concordano che l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha effetti su quelli di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, compreso il Tfr.
L’Edar rappresenta una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. Nel caso in cui ci dovesse essere una risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l’azienda è tenuta a liquidare al lavoratore la parte restante dell’Edar in un’unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto. 

 

 

 

CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali: con maggio erogata l’Una Tantum

Corrisposta la prima tranche di euro 700,00 ai Dirigenti del Settore

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 12 aprile 2023, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Pmi-Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia-Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede, ad integrale copertura del periodo che va dal 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, a tutto il personale dirigenziale in forza alla data di stipula del suddetto accordo, compresi coloro nominati nel periodo menzionato, la corresponsione di una somma a titolo di Una Tantum pari ad euro 2.000,00 lordi a titolo di arretrati retributivi, erogata in tre tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ed inoltre, ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, in servizio alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il medesimo periodo.
In aggiunta, viene specificato anche che, l’Una Tantum non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e che, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo di tale indennità, verrà erogato con le competenze di fine rapporto.