Agenzia delle entrate: chiarimenti su esenzione IVA per attività di carattere educativo e didattico

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA riguardante attività di natura educativa e didattica (Agenzia delle entrate, risposta 9 maggio 2023, n. 321).

La questione oggetto del parere dell’Agenzia delle entrate è posta da una società che svolge corsi di formazione di lingua inglese e che dichiara di aver ottenuto il riconoscimento all’applicazione del regime di esenzione IVA, così come previsto dall’articolo 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). Dovendo erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, delle quali una sola in possesso dei requisiti di esenzione, l’istate ha chiesto chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA  prospettando la possibilità di fatturare alla prima società la prestazione senza IVA, fatturando la società stessa a sua volta ai propri
clienti in esenzione IVA, e alla seconda società di fatturare la prestazione ugualmente senza IVA, ma lasciando poi fatturare la società ai propri clienti applicando l’IVA.

 

L’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Per beneficare della suddetta esenzione IVA, le prestazioni devono essere:

– di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)

– erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

 

L’istante gode del regime speciale basato sul parere tecnico vincolante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ma essendo tale regime circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta, è da valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l’attività che la società rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto (sentenza della Corte di Giustizia UE, C­434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23). In questa fattispecie, infatti, non ricorrerebbero i presupposti per l’esenzione IVA.

 

L’Agenzia, pertanto, ritiene che le prestazioni che la società intende effettuare siano esenti da IVA al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • permangano in capo all’istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha reso il citato parere;

  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di ”riconoscimento” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE.

Al ricorrere dunque di questi presupposti l’istante potrà fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da IVA agli istituti committenti, riconosciuti o meno.

Per quanto riguarda, invece, la prestazione di insegnamento che gli stessi istituti committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del riconoscimento.

CCNL Legno Arredamento – Industria: le OO.SS. chiedono la riapertura del tavolo di rinnovo

Feneal, Filca e Fillea, in attesa di novità sulle posizioni assunte da FederLegno, minacciano la ripresa della mobilitazione di settore 

Dopo l’interruzione delle trattative e del conseguente sciopero del 21 Aprile 2023, Feneal, Filca e Fillea sono in attesa di ricevere da parte di FederLegno e delle aziende associate novità in merito alla riapertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Nel contempo prosegue la mobilitazione delle OO.SS. di settore a difesa del contratto collettivo, del giusto salario, del riconoscimento di diritti e formazione, confermando il blocco di tutte le prestazioni straordinarie e dell’istituto della flessibilità.  
In una nota dei giorni scorsi delle Segreterie nazionale si evince il richiamo alla responsabilità contrattuale verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento così delicato ed il conseguente riconoscimento del giusto incremento salariale. L’intento dei Sindacati è quello di trovare soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo del settore con le loro professionalità.
In assenza di novità entro il 31 maggio si sono dichiarati disponibili a dare mandato alle strutture territoriali e alle Rsu per l’organizzazione di una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza da definire a livello locale per i mesi di giugno e luglio.

Al via da settembre il Supporto per la formazione e il lavoro

La nuova misura, inclusa nel Decreto Lavoro, stanzia 350 al mese per la partecipazione a programmi formativi (D.L. n. 48/2023).

Oltre all’Assegno di inclusione, il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) varato dal governo il 1° maggio scorso, prevede anche il Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di una misura che punta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La partenza del Supporto per la formazione e il lavoro è prevista dal 1° settembre 2023.

Peraltro, nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione: Inoltre, nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività in genere.

I requisiti

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato, comunque, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi conseguenti. La misura in oggetto è invece incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

La domanda

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. 

Il patto di servizio personalizzato

Il richiedente della misura del Supporto viene convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, l’interessato riceve un beneficio economico pari a 350 euro mensili. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico, da parte dell’INPS.

L’interessato, infine, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio viene sospeso.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Omnibus

Tra gli interventi previsti la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico (D.L. n. 51/2023).

Il D.L. n. 51/2023, cosiddetto Decreto Omnibus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2023. Si tratta di un provvedimento assai articolato che interviene su molti settori dalla sanità al fisco, dallo sport agli interventi di solidarietà sociale. Sul versante del lavoro e previdenziale spiccano, tuttavia, la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, gli interventi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico.

La riforma degli enti previdenziali pubblici

Il Decreto Omnibus si propone di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. A tal fine, si abolisce la carica di vicepresidente, mentre per la nomina del presidente si deve provvedere alla scelta “tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia”. Viene affidato al Consiglio di amministrazione il compito di proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.

Si dispone, inoltre, che gli organi di amministrazione (presidente, Cda, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) abbiano tutti la stessa durata, ovvero 4 anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Infine, nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, viene nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Omnibus, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione.

Le fondazioni lirico-sinfoniche

Per quel che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, viene previsto il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. Il sovrintendente delle medesime fondazioni cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno, mentre i sovrintendenti attualmente in carica, che abbiano compiuto tale età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 1° giugno 2023.

Posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico, viene differita al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina le modalità di rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante e i requisiti per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine e si prorogano determinate autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione del titolo di abilitazione all’esercizio delle attività di salvamento acquatico. 

 

CCNL Concerie – Industria: definita l’ipotesi di piattaforma

Tra le proposte vi è l’aumento salariale di 230,00 euro e maggiori tutele in ambito welfare  

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato le proposte di modifica per il CCNL Concerie-Industria, in scadenza il prossimo 30 giugno ed applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne ed esterne e alle produzioni di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse e articoli di pelletteria, ecc.).
Tra le richieste, dal punto di vista economico, vi è l’aumento economico complessivo (TEC) di 230,00 euro e un aumento dell’elemento di garanzia retributiva.
Dal punto vista normativo, invece, si propone l’introduzione dei cosiddetti accomodamenti ragionevoli, con l’obiettivo di migliorare i capitoli dei diritti individuali e di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda il welfare, invece, tra le proposte vi sono una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una maggiore tutela della malattia, il perfezionamento dell’istituto del part time e l’aumento dei versamenti al fondo sanitario e previdenziale.
A tal proposito, per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda vi sarebbe un incremento del contributo mensile a carico delle aziende da 12,00 a 15,00 euro e l’inserimento di uno stanziamento per la non autosufficienza di 2,00 euro per dipendente, come copertura dei cosiddetti Long Therm Care (LTC), per il  Fondo previdenziale Previmoda, invece, si prevedono incrementi dal 2 al 2,5%.