Pensionamento, in GU il Decreto per l’incentivo al posticipo

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per Quota 103 (Decreto 21 marzo 2023).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103.

Questi soggetti possono infatti rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quel che riguarda la procedura di domanda di accesso all’incentivo del posticipo del pensionamento, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. L’Istituto, poi, provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Infine, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.

Aggiornamento FAQ Rottamazione-quater: chiarimenti dall’Agenzia riscossione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all’ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall’ articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E’ possibile presentare la domanda:
– in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione;
– in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall’Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Ebinter Oristano: proseguono i corsi di formazione

I corsi sono pensati per le aziende e i dipendenti del Settore terziario

L’Ente bilaterale territoriale del terziario della provincia di Oristano ha reso noto il proseguimento dei corsi di formazione destinati alle aziende del settore. I percorsi formativi abbracciano sia la materia della sicurezza sul lavoro sia la formazione professionalizzante. L’Ente ha precisato che la formazione in materia di: informatica, marketing e comunicazione sono solo alcuni dei temi inseriti per soddisfare le esigenze delle aziende e dei lavoratori. I corsi sono gratuiti e rappresentano un’opportunità per potenziare le competenze già acquisite e per crescere dal punto di vista professionale, imprenditoriale, sociale e culturale.

CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (Anaste-Confsal): erogata l’Una Tantum nel mese di maggio

Una Tantum di euro 300,00 versata ai dipendenti del settore

Il CCNL sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Anaste; Confsal; Cse Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione Cse); Cse Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa); Confelp-Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, ed applicato a tutti i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, operanti nei settori di seguito riportati:
– ex Ipab depubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta. Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
– Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
– Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
– Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcool- dipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.);
nonché, applicato ai rapporti di lavoro di tipo privato nel comparto socio-sanitario-assisteziale-educativo per le realtà aderenti all’Anaste che si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale, prevede, secondo quanto disciplinato dall’art. 71 “Indennità di vacanza contrattuale”, ed a copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di sottoscrizione del CCNL, la corresponsione a ciascun lavoratore, di un ammontare a titolo di Una Tantum pari ad euro 300,00, da versare loro in 15 tranche mensili e con il medesimo importo, decorrenti dalla data di sottoscrizione contrattuale.

 

 

EB Veneto F.V.G.: a partire da maggio previsti nuovi servizi e procedure

Tra le novità la possibilità di chiedere i rimborsi per i figli fino a 14 anni, l’aumento dell’importo dell’una tantum destinata alla natalità, fino a 90 giorni di tempo per richiedere i rimborsi 

L’EB Veneto F.V.G., l’ente bilaterale regionale del Commercio, dei Servizi e del Turismo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ha stabilito nuovi servizi e procedure in vigore dal 1°maggio 2023 per tutti i dipendenti titolari e soci delle aziende iscritte. 
Tra le novità vi è l’aumento dell’età del figlio, da 12 a 14 anni, per richiedere il rimborso del 50% dei costi sostenuti per baby-sitter, centri estivi, dopo scuola, campi scuola, attività sportiva e l’incremento dell’erogazione dell’una tantum per la natalità da 350,00 a 400,00 euro.
La possibilità di richiedere il rimborso rispetto alla data di fattura passa da un termine di 60 a 90 giorni.
Al fine di ottenere un maggiore monitoraggio delle vulnerabilità informatiche, è stato anche introdotto la possibilità di un rimborso del 50%, fino ad un massimo di 400,00 euro per i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto di prodotti, strumenti e attrezzature altamente innovativi, o per l’attivazione di piattaforme per la gestione di piani di welfare aziendale o di software per la gestione della fatturazione elettronica.