CIRL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): definito l’EVR per il 2023

 Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la misura di EVR nel territorio della Regione Lazio corrisponde al 4% dei minimi tabellari

Il 9 maggio 2023 si sono incontrate  Aniem Confapi Lazio e Feneal-Uil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Fillea-Cgil Lazio per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e sono risultati positivi tre indicatori su quattro.
Relativamente al quarto indicatore, ovvero il numero dei DURC rilasciati dall’Edilcassa, non è più possibile avere dati statistici, essendo a carico dell’Inps e dell’Inail, i quali non sono autorizzati a rilasciare tale dichiarazioni. Si è comunque ritenuto positivo il quarto indicatore, grazie alla crescita del settore nell’ultimo periodo e si è stabilita la misura di EVR, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nel territorio della Regione Lazio, al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 2 ottobre 2018.
Si specifica, altresì, che in caso a livello aziendale i parametri risultino negativi ovvero ne risulti uno di essi, le imprese potranno non erogare l’EVR ma dovranno inviare un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 giugno 2023  a Aniem Confapi Lazio e a Edilcassa Lazio. Entro il 30 giugno 2023 sarà onere di Aniem Confapi comunicare alle organizzazioni sindacali in merito alle autodichiarazioni ricevute e se richiesto si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.
Di seguito gli importi.

Impiegati
Livello Importi mensili
7° livello – Quadri e 1^ categoria super  68,83 euro
6° livello – 1^ categoria  61,95 euro
5° livello – 2^ categoria  51,62 euro
4° livello – Impiegati di 4° livello  48,18 euro
3° livello – 3^ categoria  44,74 euro
2° livello – 4^ categoria  40,26 euro
1° livello – 4^ categoria primo impiego 34,41 euro
Operai di Produzione
Livello Importi orari
4° livello – operaio di 4° livello  0,28 euro
3° livello – operaio specializzato  0,26 euro
2° livello – operaio qualificato  0,23 euro
1° livello – operaio comune  0,20 euro 
Operai discontinui
Livello Importi orari
Guardiani (art. 6)  0,18 euro
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10 euro

Trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione

Il Ministero della giustizia, con circolare 2 maggio 2023, ha fornito chiarimenti attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.

A seguito di diversi quesiti pervenuti alla direzione generale riguardo al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, il Ministero della giustizia è intervenuto a fare luce in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante, ai sensi del’ art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022. Tale norma prevede che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione; inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e dunque l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.

L’interessato può quindi alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice, trattandosi di una competenza concorrente con due canali autorizzatori autonomi e alternativi.

Poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso che tale attività possa qualificarsi come giurisdizionale. Mancano, infatti, particolari prescrizioni, in merito alla forma della richiesta da presentare al notaio, al contenuto-forma dell’autorizzazione notarile e ai criteri distributivi della competenza territoriale.

Ciò premesso, affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è necessario che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, in merito al regime fiscale applicabile in caso di autorizzazione resa dal notaio, non si configura un provvedimento di natura giurisdizionale e perciò l’ufficio giudiziario non sarà tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e per le medesime ragioni, risulterà inesigibile anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Il Ministero chiarisce infine che, in caso di autorizzazione resa dal notaio, il rimedio impugnatorio previsto è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c., soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’articolo 13, comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

 

Rivalsa INPS invalidità causata da terzi: rilascio nuovo servizio

Rilasciato il nuovo servizio telematico per la dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili che consentirà all’INPS di ottenere più agevolmente il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al beneficiario dell’invalidità civile (INPS, messaggio 12 maggio 2023, n. 1745).

L’INPS comunica il rilascio del servizio telematico “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”, ricordando che il cittadino ha l’obbligo di presentare il modello in oggetto nella circostanza in cui lo stato invalidante sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

 

Il modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.

 

Il soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile può compilare il modello attraverso le seguenti modalità alternative:

 

1) dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menù “Acquisizione AS1”;

 

2) per il tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;

 

3)  attraverso le Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).

 

La trasmissione telematica del modello AS1 consente all’INPS di agire con maggiore e rinnovata efficacia per ottenere dal terzo responsabile, e dal suo assicuratore, il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile.

CCNL Sacristi: siglato il contratto

Tra le novità l’inquadramento su tre livelli, il riconoscimento di un’indennità per la vacanza contrattuale e nuovi minimi 

E’ stato sottoscritto il nuovo CCNL che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e sarà applicabile ai dipendenti di enti ecclesiastici per il quadriennio 2022-2025.
Tra gli interventi, è stata introdotta un’ Appendice destinata ai Santuari di maggiore dimensione e con esigenze volte all’accoglienza di notevoli flussi di visitatori e fedeli.
E’ stata inoltre modificata la classificazione del personale, con l’introduzione di un terzo livello e la previsione del passaggio da un livello all’altro per anzianità e conseguimento di crediti formativi.
Dal punto di vista economico, è prevista un’indennità una tantum a titolo di vacanza contrattuale per il 2022 e la metà del 2023 di 1.050,00 euro, da versare in due rate: la prima di 700,00 euro entro il 31 ottobre 2023 e la seconda di 350,00 euro entro il 30 aprile 2024.
Stabiliti, inoltre, nuovi minimi salariali, di seguito gli importi.

Livello 1°luglio 2023 1°gennaio 2024  1°gennaio 2025 
1°livello 1.300,00 euro 1.320,00 euro  1.350,00 euro
2°livello 1.260,00 euro  1.280,00 euro 1.310,00 euro
3°livello 1.100,00 euro   1.120,00 euro  1.150,00 euro 

Introdotti, inoltre, i buoni pasto pari a 5,00 euro per ogni giorno lavorativo di almeno 4 ore e il diritto alla quattordicesima per tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda la malattia, al fine di garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro, viene data la possibilità  di aumentare il periodo di aspettativa non retribuita e sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero.
Attribuito un ruolo di maggior rilievo all’ente bilaterale ENBIF, per i corsi di formazione necessari all’ottenimento dei crediti formativi. 

CCNL Enti di Ricerca: è ancora dibattito sul rinnovo contrattuale del comparto

Analisi sulla distribuzione delle risorse per il personale addetto

Nei giorni scorsi, si è tenuto presso l’Aran, un nuovo confronto per il rinnovo del CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, durante il quale sono stati analizzati i criteri di distribuzione delle altre risorse per il personale della scuola disponibili grazie all’Accordo politico del mese di novembre 2022 ed al conseguente Atto di indirizzo di marzo 2023. Trattasi di euro 100 milioni una tantum, stanziati dalla L. n. 6/2023, di euro 230 milioni, nonché, della quota restante, circa il 4%, degli aumenti stipendiali non ancora assegnati.
Difatti, per la Flc-Cgil, una della Parti firmatarie, le suddette risorse dovranno essere distribuite tra tutto il personale, docente e Ata, di ruolo e precari, nonché finalizzate ad un continuativo incremento della retribuzione (Rpd per i docenti e Cia per gli Ata), riconoscendo altresì per i precari alcuni diritti quali ad esempio tre giorni di permessi retribuiti, nonché, per incrementare le differenti indennità compresa quella del Dsga.
La Parte Sindacale prosegue ancora dichiarando di non esser favorevole con chi vuole seguire la via del contenzioso per il consolidamento dei diritti dei precari, evitando così di porre a carico del CCNL, i costi per i 3 giorni di permessi retribuiti concessi al personale precario.
In aggiunta, continua osservando che, deve essere il contratto lo strumento prioritario attraverso il quale estendere i diritti al personale suddetto, affermando il principio della giustizia europea relativo all’equiparazione dei diritti dei lavoratori di ruolo con quelli non di ruolo. Non fare ciò, significherebbe venir meno alla propria funzione di sindacato, ossia di tutelare e di conciliare gli interessi del personale di settore, iniziando con i più fragili.
Al termine della trattativa, l’Aran si è riservato di formulare per l’incontro che si terrà il prossimo 17 maggio, un’ulteriore proposta relativa alla distribuzione delle risorse, tenendo conto dell’esigenza di dover rispondere a tutti i lavoratori del settore scuola coinvolti dal rinnovo contrattuale.