CCNL Metalmeccanica – Industria: nuovamente attivate le iscrizioni alla piattaforma MetApprendo

Versamento del contributo di euro 1,80 per l’adesione al portale formazione

Con l’Accordo siglato in data 10 maggio 2023, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uil, in considerazione delle numerose richieste, hanno voluto riaprire le iscrizioni alla piattaforma per la formazione del personale di comparto, MetApprendo.
Tale piattaforma è indirizzata alle aziende di nuova costituzione e a quelle che non hanno adempiuto a quanto previsto dall’art. 7, co. 13, del CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, che fissava la possibilità di effettuare un versamento una tantum pari a euro 1,80 per ogni dipendente, al fine di poter fruire del servizio formativo entro e non oltre il 31 luglio 2023, tramite Mav collegandosi al sito di MetApprendo.
Il portale formativo mette infatti a disposizione delle aziende utenti, un Learning Management System, su cui il lavoratore può registrare la formazione portata a compimento.
Preme ricordare che, il contributo di euro 1,80 va calcolato per ogni dipendente e per tutta la durata della vigenza contrattuale, come previsto dal citato art. 7, ivi comprendendo ad esempio, gli assunti con contratto di lavoro a termine, a part-time, gli apprendisti, nonché i dirigenti. Ragion per cui, l’accordo presente, non potrà esser applicato alle aziende che hanno già effettuato il versamento nella prima fase di adesione, ossia circa 17.000 che occupano intorno a 940.000 lavoratori.
Infine, negli ultimi giorni, si sta procedendo altresì, ad inviare il Codice Univoco Aziendale (cd. Cua) a tutte le imprese aderenti alla piattaforma, al fine di farle poter accedere ai vari servizi offerti.

Enti Bilaterali Asti: a disposizione Buoni Libro per l’anno scolastico 2023/2024

Stanziati 45mila euro per l’acquisto di libri scolastici per i figli dei dipendenti del settore terziario e turismo 

Per il sedicesimo anno consecutivo le famiglie degli studenti astigiani potranno contare sull’aiuto dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti, per l’attribuzione dei Buoni Libro per l’anno scolastico 2023-2024, grazie allo stanziamento di un importo pari a 45.000,00 euro. 
L’iniziativa, nata nel 2008 dalla collaborazione tra la Confcommercio di Asti per la parte datoriale e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil in rappresentanza dei lavoratori dei settori terziario e turismo, è di fatto un’integrazione del reddito per venire incontro alle esigenze delle famiglie. I presidenti degli Enti hanno sottolineato che nel corso di questi anni sono stati erogati, per tale finalità, circa 300.000,00 euro.
A beneficiare dei buoni saranno gli studenti della scuola media inferiore, media superiore, universitari e anche gli studenti lavoratori, facenti parte di famiglie appartenenti ai settori commercio e turismo. Gli Enti Bilaterali di Asti inoltre hanno istituito nuove prestazioni volte a fornire un aiuto concreto alle imprese ed ai dipendenti dei settori terziario e turismo particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.
Sono ammessi a partecipare all’attribuzione di buoni libro i figli dei dipendenti del settore terziario (commercio, servizi ecc.) e del settore turismo ed i figli dei datori di lavoro iscritti all’EBT della Provincia di Asti, nonché i lavoratori dipendenti studenti. Per favorire gli esercizi commerciali, i buoni saranno utilizzabili presso le cartolibrerie di Asti e Provincia già convenzionate con l’Ente o che intendono convenzionarsi entro il 31 luglio 2023.
La modulistica ed altre informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente: www.ebtasti.it.

Crisi di impresa e cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Resi noti i chiarimenti dell’INPS sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore (INPS, circolare 17 maggio 2023, n. 46).

L’INPS è intervenuto in materia di crisi di impresa e in particolare sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019. Si tratta del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022 e da ultimo modificato con il D.L.gs. n. 83/2022.

In effetti, nel citato Codice si è dedicata particolare attenzione ai rapporti di lavoro. In particolare, l’articolo 376 sostituendo il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, recita che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”. Nello specifico, gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’articolo 189 del Codice, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

Crisi di impresa e rapporti di lavoro subordinato

L’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento (articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019). Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”. Inoltre, i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso (comma 1, articolo 189 già citato).

Pertanto, la sospensione è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

La sospensione può essere prorogata per un massimo di 8 mesi – qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 189, comma 4, del Codice – su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori. In questo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Infine, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra succintamente riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 189, comma 5, del Codice). Tuttavia, le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario di “trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito” (comma 5, articolo 189).

In tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Obbligo contributivo del ticket di licenziamento

Per quanto riguarda i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del cosiddetto ticket di licenziamento (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012) nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, è necessario considerare che l’articolo 190 del Codice della crisi di impresa, dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Ne consegue che l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dal citato articolo 189, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni contenute nella circolare in commento.

Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Infine, nella circolare in commento sono riportati ulteriori chiarimenti in materia obbligo del cosiddetto ticket di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo, oltre che le istruzioni operative già citate.

 

Ebm Metalmeccanici: candidature aperte per le borse di studio

Al via il bando per la frequenza ai corsi di laurea 2022/2023

I figli delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi – Pmi, e che risultano in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Metalmeccanici, e gli studenti lavoratori, possono partecipare al bando di selezione per l’assegnazione di 102 borse di studio per frequentare i Corsi di Laurea per l’anno accademico 2022/2023. La borsa di studio è del valore di 2.500 euro ciascuna. Le domande possono essere inoltrate dalle lavoratrici e dai lavoratori esclusivamente mediante l’accesso alla propria Area riservata Ebm o, per conto dei dipendenti, dall’azienda o dal consulente associato ad essa, tramite la specifica sezione “Bandi Borse di Studio”, dove è presente sia il testo integrale, sia la relativa informativa sulla privacy, oltre ad un vademecum di supporto per la presentazione delle candidature. Le domande possono essere inviate fino al 30 giugno 2023. Inoltre, dall’Ente fanno sapere che, nei prossimi mesi, è prevista la pubblicazione di un’ulteriore bando per l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del Diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2022/2023 del valore di 350,00 euro ciascuna.

8, 5 e 2 per 1000: modalità e termini di trasmissione per i sostituti d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 maggio 2023, n. 155303).

Il provvedimento n. 155303/2023 dell’Agenzia delle entrate, emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 51/2023, prevede che per la trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, i sostituti d’imposta adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente, ricevendo le buste con le schede dai propri assistiti e consegnandole ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle entrate entro le scadenze previste.

La consegna da parte dei sostituti d’imposta di tali schede deve avvenire in busta debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate dal provvedimento del 6 febbraio 2023.

Nel caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna, allegata al provvedimento del 6 febbraio 2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF.

Gli intermediari dovranno poi rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, invece, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Successivamente gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti: entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, vige l’obbligo di riservatezza riguardo alle scelte preferenziali espresse nelle schede. Inoltre, in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.