Enti Bilaterali Padova: nuovi contributi per i lavoratori del settore Terziario e Turismo

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l’estensione del contributo erogato per l’assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.

CIPL Edilizia Industria – La Spezia: rinnovato il contratto per i dipendenti del Settore

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita’ in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l’azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.

Ebinter Friuli Venezia Giulia: previsti contributi per aziende e lavoratori

Dal 17 maggio la possibilità per aziende e lavoratori di presentare domanda per mutualità/contributo

L’Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, ha previsto la possibilità, per aziende e lavoratori, di presentare domanda per mutualità/contributo per diversi rimborsi.
Per quanto riguarda le aziende, le mutualità interessano la formazione (partecipazioni a corsi di formazione continua e obbligatoria da parte di titolari e dipendenti), la sicurezza (orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e dpi), l’innovazione tecnologica (consulenza e investimenti), per quanto riguarda i lavoratori, invece,  possono essere richiesti rimborsi su formazione (partecipazioni a corsi, tasse universitarie), salute (assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche), genitorialità e assistenza alla persona (asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie), mobilità sostenibile (trasporto pubblico), benessere della persona (attività sportive e culturali).
Può essere  presentata una sola domanda per un massimo di due linee di mutualità, fermo restando i seguenti tetti di rimborso: 500,00 euro per le aziende fino a 15 dipendenti, 1.000,00 euro per quelle da 16 a 50 dipendenti, 2.000,00 euro per quelle con più di 50 dipendenti, 400,00 euro per i lavoratori.
Le domande dovranno essere presentate, tramite e-mail, da mercoledì 17 maggio 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024. 

Richieste di idoneità lavorativa: il passaggio delle funzioni all’INPS

A partire dal 1° giugno 2023 vengono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze (INPS, messaggio 18 maggio 2023, n. 1834).

L’INPS è intervenuta per ricordare che, a partire dal prossimo 1° giugno, le Commissioni mediche di verifica che operano nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze verranno soppresse come stabilito dall’articolo 45, comma 3-bis, D.L., n. 73/2022.

Pertanto, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente degli enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’ente ovvero del facente funzioni.

Nuove partite IVA: criteri modalità e termini per analisi del rischio

L’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 introdotti dalla Legge di bilancio 2023, ha definito i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 maggio 2023, n. 156803).

Secondo l’articolo 35 comma 15-bis D.P.R. n. 633/72, l’attribuzione del numero di partita IVA comporta l’effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Lo scopo è la verifica dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA. L’esito negativo della verifica comporta l’emanazione di un provvedimento di cessazione della partita IVA e l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

 

Il comma 148 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha previsto un’ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA e al comma 149 è stata introdotta una specifica sanzione di euro 3.000 da irrogare contestualmente all’emanazione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA. Dunque, con il provvedimento del 17 maggio 2023, n. 156803, l’Agenzia delle entrate mira a definire le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 148. In particolare il citato comma 148 ha inserito all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/72, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Di conseguenza l’Agenzia effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite IVA, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

 

Gli elementi su cui fondare la valutazione del rischio sono:

– elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;

– elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

– elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Completate le suddette analisi, i soggetti titolari di partita IVA che risultano presentare elementi di rischio sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario. Tale comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita IVA.

In caso di mancata comparizione del contribuente o mancanza degli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente viene irrogata la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del D.Lgs. n. 471/1997. I suddetti provvedimenti di cessazione e di irrogazione della sanzione sono emessi dall’ufficio territorialmente competente.

Infine, al comma 15-bis.2, articolo 35, D.P.R. n. 633/1972, è stabilito che, in caso di cessazione della partita IVA effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15 bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. In caso di eventuali violazioni fiscali avvenute prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme ancora dovute se superiori a euro 50.000.