San.Arti: novità sul Piano sanitario dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo

Introdotti nuovi pacchetti prevenzione per i lavoratori dipendenti

Oltre ai pacchetti già previsti dal Piano sanitario dipendenti (prevenzione cardiovascolare, oncologica, dermatologica e oculistica) sono stati introdotti 3 nuovi pacchetti, ossia quelli per la prevenzione:
– endocrinologica;
– pneumologica;
– angiologica.
Per poterne usufruire bisogna rivolgersi, senza la prescrizione medica, alle Strutture convenzionate con UniSalute.
Si segnala inoltre che, esclusivamente per i pacchetti di prevenzione specialistica, è ora prevista la possibilità di rivolgersi a Strutture e medici non convenzionati con UniSalute, qualora nel raggio di 15 km (non più di 30 km), dalla propria residenza o domicilio, non siano presenti strutture e medici convenzionati. Per verificare la copertura per la zona individuata occorre chiamare il Numero Verde e, nel caso in cui la zona sia scoperta, richiedere l’autorizzazione preventiva alla Compagnia assicuratrice. Grazie all’autorizzazione l’iscritto potrà utilizzare le Strutture o medici non convenzionati e poi chiedere il rimborso ad UniSalute, la quale lo erogherà per conto di San.Arti, entro i limiti del massimale fissato per ciascun pacchetto.
I costi per le prestazioni private non autorizzate preventivamente da UniSalute rimangono interamente a carico del dipendente iscritto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo. 

Emergenza alluvione, interventi su lavoro, fisco e utenze

Il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro con misure su Cassa integrazione emergenziale, sospensione di pagamenti e indennità una tantum per gli autonomi (Consiglio dei ministri, comunicato 23 maggio 2023, n. 35).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per rispondere all’emergenza prodotta dall’alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Il provvedimento stanzia oltre 2 miliardi di euro per il sostegno alla popolazione e alle imprese colpite dalla grave calamità naturale con misure riguardanti sia il lavoro, sia il fisco, oltre che misure emergenziali per servizi pubblici come la scuola e la giustizia.

Spicca, peraltro, l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

Le misure per imprese e lavoratori

Sul versante degli interventi a favore dei lavoratori, c’è innanzitutto da registrare la possibilità per i dipendenti delle aziende interessate dall’alluvione di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro. 

Inoltre, nel provvedimento vi è lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

Per il comparto sanitario, è prevista la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza.

A favore dei dipendenti pubblici, si provvede all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso il lavoro agile.

Si mette in campo anche l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, oltre che la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici

Stabilita anche la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla Legge n. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. 

Le misure per il settore agricolo

In particolare, alle imprese del settore agricolo danneggiate vengono destinati 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili, ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

Stanziata anche una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, etc. con sede operativa nei territori colpiti. 

Peraltro, al al commissario straordinario siccità viene attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale. 

Le misure di carattere fiscale

Le imprese si vedono riconosciuta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Inoltre, viene adottata la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’ARERA. 

Viene prevista la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Viene differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Bonus 110%.

Interventi sui servizi pubblici e sugli enti locali

Infine, il Decreto Alluvioni prevede diversi interventi su servizi di interesse generale e sugli enti locali colpiti dall’emergenza ambientale, tra i quali, ad esempio: il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati; per quel che riguarda la giustizia, il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale; un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali; l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti, e l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo, etc.

 

 

CCNL Scuola Pubblica: proseguono le trattative per il rinnovo

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all’Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l’obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
– 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
– i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
– 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.

Partecipazione a una STP costituita ex lege n. 183/2011

Risulta possibile per l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (CNDCEC, Pronto ordini del 17 maggio 2023, n. 51).

Il quesito sollevato da un Ordine professionale riguarda, in particolare, il caso di tre soci professionisti, iscritti ODCEC, che devono procedere con l’iscrizione di una STP avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.

 

L’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Alla lett. b) dello stesso comma, poi, è precisato che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
– dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
– di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il Consiglio cita, altresì, l’articolo 10, comma 8, Legge n. 183/2011, nel quale è disposto che la STP possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il successivo riferimento normativo riguarda, poi, l’articolo 1 del D.M. n. 34/2013, nel quale si precisa che:

– la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’articolo 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
– la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011.

L’articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare sia iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Il CNDCEC, dunque, precisa che i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, ma qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

Premesso ciò, stante quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 e dall’articolo 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, per l’iscrizione di STP multidisciplinari è necessario che nella compagine sociale sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale. Nel caso di specie, perciò, la STP, costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.

Il Consiglio, infine, riguardo alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, richiama il parere reso in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, che non ha ritenuto applicabile la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012, espressamente dedicata all’esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

– l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;

– l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.

Ciononostante, conclude il CNDCE, è possibile che l’avvocato possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

CCNL Metalmeccanica e Oreficeria – Industria: importanti novità per gli iscritti al Fondo Metasalute

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l’ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’”area riservata azienda”.
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l’attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l’importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.