Eber: contributi a favore delle imprese colpite dall’alluvione

A disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio

L’Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
Il fondo interverrà con tre prestazioni, ossia:
– per le imprese, è prevista la corresponsione di un contributo per le spese riguardanti la ricostruzione e il ripristino dell’attività aziendale. Saranno accettate tutte le spese da un importo minimo di 1.300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 20% delle spese documentate fino ad un massimale di 15.000,00 euro;
– per i lavoratori, è previsto un contributo fino al 50% dei costi sostenuti per far fronte al ripristino e risanamento delle proprie abitazioni fino a un massimo di 800,00 euro;
– per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro è invece previsto un importo pari a quanto stabilito dall’ammortizzatore sociale nazionale. Le giornate indennizzate saranno 8 per un massimo di 2 settimane.
Per le prime 2 prestazioni è prevista la seguente modalità di pagamento:
– pagamento del 50% dopo l’approvazione della domanda;
– pagamento della quota restante dopo la chiusura delle domande, in base alle disponibilità finanziarie residue.
L’Ente si sta attivando per rendere disponibili il prima possibile le procedure per poter accedere a tali prestazioni. 

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

CIPL Edilizia – Verona: definito l’EVR 2023

le oo.ss. provinciali chiedono che l’Elemento Variabile della Retribuzione venga erogato nella misura del 4%

L’Ance Verona Costruttori Edili insieme alle sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, tutte della provincia di Verona, hanno definito gli importi relativi all’EVR 2023. L’emolumento, di natura variabile, tiene conto dell’andamento congiunturale del Settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività. L’importo viene stabilito sulla base dei dati che scaturiscono da 4 indicatori provinciali, riguardanti: il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona, il monte salari, le ore di lavoro effettivo, il rapporto ore versate e ore denunciate alla suddetta Cassa.
Gli indicatori sono necessari per poter effettuare la comparazione tra il triennio di riferimento 2020-2021-2022 e quello immediatamente precedente 2019-2020-2021. Nel caso dell’EVR per i lavoratori edili di Verona, gli indicatori riscontrati sono 3 positivi su 4 e quindi l’importo orario relativo all’elemento variabile della retribuzione a livello territoriale è pari al 3% dei minimi mensili. Accogliendo le diverse istanze, le Parti Sociali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori del Settore e delle loro famiglie, hanno chiesto l’erogazione dell’EVR in misura piena, ossia al 4%, con il raggiungimento della variazione pari o positiva per tutti i 4 parametri considerati.

Avvocati: pagamento contributi a mezzo F24 e istituzione nuova causale

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a istituire un’ulteriore causale contributo per il pagamento del contributo minimo integrativo attraverso modello F24 da parte degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Agenzia delle entrate, risoluzione 24 maggio 2023, n. 24/E). 

Come ormai noto, a seguito della Convenzione stipulata in data 26 novembre 2020 tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, gli iscritti a tale istituto di previdenza hanno la possibilità di pagare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti utilizzando il modello F24.

 

L’Agenzia ha già istituito alcune causali con risoluzioni del 2021 e interviene ora, a seguito di espressa richiesta da parte di Cassa Forense, a predisporne una nuova per il pagamento del contributo minimo integrativo.

 

Pertanto, con la risoluzione in oggetto, è stata istituita la causale “E107” denominata “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo” che sarà operativamente efficace a partire dal 5 giugno 2023.

 

Vengono anche fornite le istruzioni per il corretto inserimento della causale di nuova introduzione nel modello.

 

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

 

– nel campo “codice ente”, il codice “0013”;

 

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

 

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

 

– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento delle quote contrattuali

Rinnovate le quote contrattuali di iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa

Il 31 maggio 2023 scade il termine per realizzare il pagamento della quota per la fruizione delle prestazioni sanitarie offerte da Sanimpresa, Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, del periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024.
Tra gli interessati troviamo:
– i dipendenti di aziende del settore Terziario ed Agenzie di viaggio.
Le Aziende iscritte a Sanimpresa prima del 1° gennaio 2009, dovranno continuare a rinnovare le quote con le medesime modalità degli anni passati. Tale rinnovo dovrà esser realizzato previo versamento da parte di queste, dell’importo annuale pari ad euro 252,00 per ogni dipendente in forza. I contributi dovranno essere poi corrisposti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa tramite Iban, mentre, la procedura di rinnovo dovrà essere realizzata tramite il sito www.sanimpresa.it, in cui si potrà altresì aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle prestazioni offerte.
– i dipendenti di Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi iscritti a Sanimpresa attraverso il Fondo Est.
Tutte le aziende iscritte alla suddetta Cassa mediante il Fondo Est, dovranno continuare a versare il contributo con le modalità previste da quest’ultimo. Entrambi i fondi dovranno poi attivare le procedure al fine di consentire agli aderenti di beneficiare delle prestazioni sanitarie aggiuntive da Sanimpresa.
Per coloro che operano in unità produttive di Roma o provincia, è dovuto un contributo aggiuntivo alla quota per il Fondo Est pari ad euro 132,00 annui a lavoratore (circa euro 11,00 mensili), mentre per la parte integrativa, Sanimpresa. Gli iscritti hanno a disposizione un pacchetto più ampio di prestazioni: le prestazioni base erogate dal Fondo Est, e le aggiuntive da Sanimpresa, mentre la riscossione dei contributi totali viene posta in essere dal Fondo Est.
– i dipendenti di Aziende del settore turismo-alberghi aderenti a Sanimpresa tramite Fondo Fast.
Le aziende del settore alberghiero di Roma e della provincia di Roma che non hanno una contrattazione aziendale propria devono garantire in materia di assistenza sanitaria una tutela aggiuntiva rispetto a quanto definito dal Contratto Collettivo di riferimento. La contribuzione per i lavoratori di comparto che operano su Roma e provincia è pari ad euro 144,00, ammontare riferito al Fondo Fast, euro 132,00 a Sanimpresa. I contributi dovranno essere pagati dall’azienda anche per la quota di 2,00 euro a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga.
Anche in questo caso, gli aderenti hanno la possibilità di avere un pacchetto di prestazioni più ampio: quelle base vengono definite ed erogate dal Fondo Fast, le aggiuntive da Sanimpresa. La riscossione dei contributi di entrambi i fondi, viene curata da Fast. Tali versamenti contributivi, se riferiti ai dipendenti per i quali si procederà al rinnovo d’iscrizione, dovranno essere pagati entro il 31 maggio 2023.
– i dipendenti di aziende del settore Vigilanza privata.
Sanimpresa ed il Fondo Fasiv, Fondo nazionale di Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza, hanno definito le condizioni operative dell’accordo di armonizzazione. Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il rinnovo delle
coperture sempre per le Imprese operanti su Roma e provincia, avverrà con le medesime modalità degli anni precedenti, previo versamento aziendale della quota annuale pari 207,00 euro per ogni dipendente in forza al 30 maggio 2022. I contributi dovranno essere versati tramite bonifico sull’Iban di Sanimpresa, mentre la procedura di rinnovo dovrà esser effettuata tramite il sito web www.sanimpresa.it, attraverso cui si potrà aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle
coperture dell’assistenza sanitaria integrativa.
– i dipendenti con rapporto di lavoro sospeso (aspettativa non retribuita, Cig, Naspi, mobilità).
Il rinnovo dell’iscrizione volontaria per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, deve esser posto in essere previo versamento della quota annuale di 252,00 euro mediante bonifico a Sanimpresa utilizzando l’Iban della Cassa. Dopodiché si dovrà inviarne copia all’indirizzo di riferimento specificando gli estremi dell’iscritto.
i titolari d’impresa operanti nel settore Terziario e Turismo.
Le Aziende aderenti a Sanimpresa con lavoratori attivi e coperti, devono versare la quota annuale pari a 620,00 euro, per ogni dipendente sull’Iban della Cassa di Assistenza Sanitaria indicando nella causale il nome e cognome del lavoratore cui è riferito il versamento.
– pensionati.
La quota annuale per aderire a Sanimpresa è di euro 350,00 annui, mediante versamento sull’Iban della Cassa sanitaria indicando come causale il nome e cognome del pensionato.
– familiari.
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 è obbligatorio iscrivere tutto il nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli, fratelli e sorelle) facente parte dello stato di famiglia. Il costo annuale sostenuto per ognuno di loro iscritto è pari a 252,00 euro. La tariffa riservata ai familiari degli aderenti con più di 65 anni è pari ad euro 350,00 annui. Ne sono esclusi da tale obbligo i familiari già iscritti a Sanimpresa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria. Il contratto, in copia, dovrà esser poi prodotto al momento dell’iscrizione del nucleo familiare. In caso di cessazione della copertura assicurativa, il membro della famiglia dovrà essere obbligatoriamente iscritto unitamente al resto del nucleo al primo rinnovo d’iscrizione alla Cassa, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Per i dipendenti che hanno un nucleo familiare composto da due o più componenti è possibile, previo apposito accordo con la Cassa, rateizzare la quota per i famigliari in 3 rate. La richiesta di rateizzazione, con relativa sottoscrizione dell’accordo, dovrà avvenire presso la sede della Cassa e mediante bonifico sull’Iban di Sanimpresa inserendo nella causale gli estremi del familiare da iscrivere.