CCNL Scuola Pubblica: è confronto sull’Alta Formazione Artistica e Musicale

Settimo di incontro dedicato al comparto Istruzione e Ricerca

Durante l’ultimo incontro, si è tanto dibattuto sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari ad euro 8,5 milioni elargiti con la Legge di Bilancio 2022.
In tale occasione, l’Aran ha proposto l’attribuzione di queste risorse a tutto il personale andando ad incrementare così la retribuzione professionale docente (Rpd), il compenso individuale accessorio (Cia) del personale Tecnico-Amministrativo, l’indennità di amministrazione parte fissa per il personale Ep. Al contrario, non ha accolto la proposta di istituire un’indennità specifica di alta formazione da assegnare ai lavoratori delle istituzioni Afam, tenendo anche in considerazione i profondi cambiamenti in tale settore.
L’Aran ha giustificato la sua contrarietà, rapportandosi alla scarsità delle risorse e alla necessità di evitare complicazioni dal punto di vista stipendiale.
Si indicano pertanto, le proposte da questa avanzate:
1) incremento medio pari ad euro 50,00 per 13 mensilità;
2) incremento medio della retribuzione professionale docente di euro 59,52 per 13 mensilità così suddiviso
euro 50,06 per la fascia 0-14 anni;
euro 61,59 per la fascia 15-27 anni;
euro 76,25 per la fascia da 28 anni;
3) incremento medio del compenso individuale accessorio pari ad euro 92,94 per 13 mensilità così ripartito
euro 31,82 per i coadiutori;
euro 34,05 per assistenti e collaboratori.
4) incremento annuo dell’indennità di amministrazione parte fissa del personale Ep di euro 730,29.
Si ricorda altresì, che la decorrenza degli incrementi è il 1° gennaio 2022 e che, quelli sopra descritti devono essere divisi per 12 mensilità.
Circa le relazioni sindacali sono state ribadite le seguenti richieste:
– mantenimento del diritto alla mobilità nazionale gestita dal Mur;
– precisa definizione di chi ha il potere di firma dei contratti integrativi di istituto contrattazione integrativa a livello nazionale della definizione dell’indennità di posizione delle qualificazioni;
– regolazione a livello di contrattazione integrativa nazionale dei contratti non subordinati.
Riguardo all’istituzione della figura del ricercatore, viene richiesta una precisa definizione dei compiti evitando la creazione di un profilo di docente sottoinquadrato.
Circa le progressioni fra le aree del personale Ta, si è demandato il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio prestato nella qualifica di provenienza.
Relativamente al conferimento degli incarichi al personale delle elevate qualificazioni, si sta discutendo di inserire una nota congiunta per enunciare che le modalità sono quelle rinvenute nel D.P.R. n. 132/03.
Avuto riguardo delle nuove figure, è stato richiesto il loro inquadramento in una specifica area di supporto diretto alla didattica. Sarà materia di contrattazione integrativa nazionale, l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle varie figure previste.
Ulteriori domande che dovranno essere poi approfondite concernono la regolamentazione della didattica a distanza e l’individuazione di un orario figurativo per i docenti ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

 

CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.

Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

 

 

Approvato il disegno di legge “Made in Italy”

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 maggio 2023, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia del Paese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 31 maggio 2023).

Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana, con l’obiettivo di dotare il “Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. In tal senso, sono stati ideati interventi per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

 

Tra le misure previste a favore delle imprese, rientra la costituzione del Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro.

Sono state annunciate anche misure settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza, attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. In particolare 10 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.
 
Al fine di promuovere le abilità, le conoscenze e le competenze connesse al made in Italy, è stata prevista l’istituzione del Liceo del Made in Italy e della Fondazione denominata “Imprese e Competenze per il Made in Italy”. Inoltre, per favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, è stata decretata la nascita di un programma di trasferimento delle competenze generazionali per le imprese private con non più di 15 unità da svolgere attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione, da non oltre 2 anni, a un nuovo assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 30 anni. Con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana è anche stata istituita l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy. 

Nell’ambito della tutela del marchio “Made in Italy”, per assicurare la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti italiani:

  • è stato adottato un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione Made in Italy per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni;
  • è stato previsto l’uso della Blockchain per la certificazione delle filiere e la creazione di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore per la tracciabilità delle filiere e per sostenere e promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT) utile ai fini informativi per i consumatori;
  • sono stati annunciati finanziamenti per consulenze per l’avvio di attività nel metaverso;
  • è stato incentivato il processo di associazione tra produttori e la redazione di un disciplinare per le produzioni artigianali e industriali.

Infine, in materia di lotta alla contraffazione, sono state previste modifiche al sistema sanzionatorio e al codice di procedura penale in materia, riorganizzazione degli uffici per favorire la specializzazione in materia e misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

CCNL Colf e Badanti Federproprietà: rettificate le tabelle retributive

Modificate le retribuzioni orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori che svolgono prestazioni esclusivamente d’attesa

Il CCNL 4 maggio 2023 sottoscritto da Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confapi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Federcasa (Sindacato Nazionale Inquilini), Confimpreseitalia(Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi  (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal ha previsto tra le novità nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Successivamente alla sottoscrizione, tuttavia, sono state rettificate le tabelle retributive orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori assunti per prestazioni esclusivamente d’attesa (durata della presenza interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00).
Di seguito le nuove tabelle retributive.
A) PRIMA CATEGORIA SUPER 1482,94 euro
(badanti – lavoratori in possesso di diplomi specifici)
Paga oraria per non convivente: 9,38 euro
B) PRIMA CATEGORIA 1.419,60 euro
(badanti – lavoratori con piena autonomia decisionale)
 Paga oraria per non convivente: 8,98 euro
C) SECONDA CATEGORIA SUPER 1083,26 euro
(collaboratori familiari – lavoratori senza autonomia decisionale, addetti alla casa e assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti senza diploma ma solo con esperienza lavorativa)
Paga oraria per non convivente: 7,73 euro
D) SECONDA CATEGORIA  1039,58 euro
(collaboratori familiari assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed attività connesse alle casa)
Paga oraria per non convivente:  7,22 euro
E) TERZA CATEGORIA 939,12 euro
(colf – lavoratori generi addetti alla pulizia della casa con esperienza lavorativa superiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 6,52 euro
F) QUARTA CATEGORIA 859,81 euro
(colf – lavoratori generici addetti alla pulizia con esperienza lavorativa inferiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 5,97 euro 
G) DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZA NOTTURNA
E’ prevista la maggiorazione pari al 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento.
H) PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
E’ prevista una categoria unica con la retribuzione di 750,13 euro
I) VALORI CONVENZIONALI VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione 2,26 euro al giorno
Cena  2,26 euro al giorno
Alloggio 1,95 euro al giorno
Totale 6,47 euro al giorno.